La compensazione del bonus IRPEF da 80 euro per i datori di lavoro

il bonus IRPEF da 80 euro è compensabile anche in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500,00 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento

Come già commentato su queste colonne, al fine di favorire i consumi e la crescita economica attraverso la riduzione del c.d. cuneo fiscale, l’art. 1 del DL 24.4.2014 n. 66, entrato in vigore il 24.4.2014, ha previsto, per il 2014, un credito a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, ma esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore ad euro 26.000,00.

In sede di conversione in legge del predetto decreto sono state apportate significative novità che hanno riguardato sostanzialmente le modalità con le quali il sostituto d’imposta può procedere al recupero delle somme erogate. Brevemente si ricorda che, prima delle suddette modifiche, per recuperare i predetti importi, il sostituto d’imposta avrebbe potuto utilizzare le ritenute fiscali (addizionali regionali e comunali all’IRPEF, imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività e contributo di solidarietà del 3%), ovvero i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, nel caso in cui le predette ritenute fiscali non fossero risultante sufficientemente capienti allo scopo.

Ora, invece, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, è previsto che le somme erogate ai lavoratori a titolo di bonus debbano essere recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione con tutti gli importi a debito (ex art. 17 del DLgs. 241/97), da versare con il modello F24, anche se esposti in sezioni diverse dalla sezione “Erario”: la compensazione del bonus in argomento può avvenire, quindi, non solo con le ritenute e i contributi INPS, ma anche, ad esempio, con i versamenti a titolo di IRES, IRAP, IMU, TASI o premi INAIL. Sul punto, si precisa che, la compensazione nel modello F24 dei bonus erogati non rientra nel limite annuo di euro 700.000,00 (ai sensi dell’art. 34 co. 1 della L. 23.12.2000 n. 388 e dell’art. 9 co. 2 del DL 8.4.2013 n. 35), ovvero euro 1.000.000,00, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (ai sensi dell’art. 35 co. 6-ter del DL 4.7.2006 n. 223). A ciò si deve aggiungere che, al recupero mediante compensazione nel modello F24 dei bonus corrisposti non si applica neppure la limitazione di cui all’art. 31 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 che, come noto, sancisce il divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, di crediti d’imposta, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall’1.10.2011 di ammontare superiore a 1.500,00 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

 

Sempre per effetto delle novità apportate in sede di conversione in legge del DL 24.4.2014 n. 66, è venuto anche meno il vincolo collegato alla “capienza” e al “periodo di paga”: sicché è possibile erogare il bonus in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi previdenziali dovuti. Peraltro, gli importi erogati che non possono essere compensati in un mese, per insufficienza degli importi a debito da versare con il modello F24, potranno essere compensati con i versamenti da effettuare con il modello F24 nei mesi successivi, utilizzando il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”, da indicarsi nella sezione “Erario”, in corrispondenza del relativo importo da recuperare (sommatoria dei bonus erogati nel mese), che deve essere riportato nella colonna “importi a credito compensati”. Ai fini prettamente operativi, occorre fare riferimento al mese di effettivo pagamento del bonus al lavoratore, anche se tale periodo non coincide con il mese di riferimento della retribuzione.

Un esempio chiarirà quanto appena esposto. Si supponga il caso di un sostituto d’imposta che procede, nel prossimo mese di agosto, al pagamento della retribuzione (comprensiva del bonus) di competenza del mese di luglio 2014: in tale circostanza, infatti, il mese che dovrà essere indicato nel modello F24 sarà quello di agosto e non di settembre. Peraltro, il riferimento al mese e all’anno di pagamento del bonus al lavoratore deve essere mantenuto anche se il relativo credito è utilizzato in compensazione nel 2015, tenendo presente altresì che, se l’erogazione del bonus dovesse essere effettuata entro il 12.1.2015, questa si considera avvenuta, in base al principio di “cassa allargata”, nel mese di dicembre 2014.

Si rammenta, infine, che, il sostituto d’imposta deve recuperare l’ammontare dei bonus corrisposti anche nel caso in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione (superamento del limite di 26.000,00 euro di reddito complessivo, anche a seguito di comunicazione del lavoratore per effetto di redditi erogati da altri soggetti).

Pertanto, è possibile che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese eroghi il bonus ad alcuni lavoratori e, quindi, maturi un credito verso l’Erario di corrispondente importo e, al contempo, recuperi il bonus in precedenza erogato ad altri lavoratori, maturando quindi un debito verso l’Erario per il corrispondente importo. Al ricorrere di tale ipotesi, il sostituto d’imposta dovrà preliminarmente raffrontare l’importo dei bonus erogati ai lavoratori in un dato mese con l’importo dei bonus recuperati ai lavoratori nel medesimo mese. Successivamente, se dal predetto confronto dovesse risultare che l’importo dei bonus erogati ai lavoratori è risultato essere superiore a quello dei bonus recuperati, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’eccedenza a credito risultante dalla predetta differenza; diversamente, invece, il sostituto d’imposta sarà tenuto a versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto utilizzando sempre il codice tributo “1655”, da indicarsi nel modello F24, all’interno della colonna “importi a debito versati” della sezione “Erario”.

21 luglio 2014

Sandro Cerato