Affrancamento terre civiche e imposta di bollo su fatture esenti

Alcuni adempimenti che toccano gli enti locali come soggetto passivo della fiscalità statale.

Affrancamento terre civiche senza imposta di registro

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 64/E del 20 giugno 2014 conferma che gli atti di affrancamento dei fondi della collettività, la cui occupazione sia stata a suo tempo “legittimata” dai Comuni o da altre collettività con l’imposizione di un canone enfiteutico, ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge n. 1766 del 1927 non possono essere ricondotti nell’ambito dei trasferimenti immobiliari in genere, di cui all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR. Non rientrando, di conseguenza, nell’ambito dell’art. 10 D.Lgs. 23/2011 che ha soppresso tutte le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di registro, anche per gli atti di affrancamento stipulati in data successiva al 1° gennaio 2014 è ancora possibile beneficiare del regime di esenzione previsto dall’articolo 2 della Legge n. 692/1981.

 

Imposta di bollo su fatture esenti dell’ASP

Primi segnali di un nuovo contenzioso fra Amministrazione finanziaria ed una rilevante parte delle amministrazioni pubbliche. Il casus belli è dato dall’applicabilità o meno dell’imposta di bollo alle fatture esenti IVA di ASP e Comuni.

La questione emerge all’indomani di una prima risposta fornita ad una ASP (un’azienda di servizi alla persona, nel caso specifico un ente pubblico gestore di una casa di riposo) da parte della stessa Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa), in cui si affermava che le fatture esenti emesse dalla ASP restavano esenti da Bollo in quanto assimilate agli atti «del procedimento, anche esecutivo, per la riscossione […] delle entrate extratributarie dello Stato […] dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza », per il quali è riconosciuta l’esenzione da Bollo ai sensi dell’articolo 5 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972.

Su analoghe posizioni si era in seguito espressa la Direzione provinciale di Trento dell’Agenzia delle Entrate, che nella risposta del 13 marzo 2014 all’interpello Protocollo n. 906-7/2014 presentato all’inizio di quest’anno dal Comune di Trento, aveva riconosciuto l’esenzione dall’imposta di bollo anche alle fatture dei Comuni e le quietanze di pagamento rilasciate dai suoi tesorieri.

Tali interpretazioni non sembrano tuttavia trovare conferme in seno agli organi centrali dell’Agenzia, che nella Risoluzione n. 67/E del 30 giugno 2014 sostengono che le fatture esenti dall’IVA emesse dalle ASP (Aziende servizi alla Persona, ex IPAB) agli utenti delle case di riposo, per l’addebito delle relative rette di ricovero non godono dell’esenzione da bollo prevista dall’articolo 5 comma 4 della Tabella annessa DPR 642/1972.

Nella Risoluzione l’Agenzia detta anche una netta chiusura alle ipotesi di esenzione dall’imposta di bollo per le fatture dei Comuni, facendo presente che tale orientamento, peraltro, «è conforme ai chiarimenti forniti con risoluzione n. 98 del 3 luglio 2001, in riferimento alle fatture rilasciate da un Comune per vari servizi prestati, secondo i quali il beneficio dell’esenzione dall’imposta di bollo previsto dal citato art. 6 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 per le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori dal campo di applicazione IVA».

 

30 luglio 2014

Fabio Federici