Accertamento anticipato e questionario del Fisco

il Fisco può emanare l’accertamento anche prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni purché l’atto tributario sia conseguente ad un questionario

L’ufficio finanziario può emanare l’accertamento anche prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni purché l’atto tributario sia conseguente al questionario.

Il principio è contenuto nella sent. n. 13588/2014 della Corte di Cassazione da cui emerge che in caso di accertamento conseguente al questionario l’ufficio può emettere l’accertamento anche prima del termine ex art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente) in quanto quest’ultimo trova applicazione in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali.

L’art. 39 del Dpr. n. 600/1973 disciplina il potere di accertamento dell’ufficio finanziario, che, in presenza di irregolarità contabili meno gravi (comma 1), può procedere ad accertamento analitico, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, mentre allorché riscontri un’inattendibilità globale delle scritture è autorizzato ai sensi del successivo secondo comma a procedere al metodo induttivo.

In tema di attività di verifica fiscale, la Legge n. 212/2000 contiene comunque alcune garanzie a favore del contribuente. In particolare l’art. 12, c. 7, riconosce che quest’ultimo, possa comunicare all’ufficio, entro sessanta giorni dalla chiusura della verifica, osservazioni e richieste, all’ufficio impositore. L’accertamento non può essere emesso prima della scadenza di detto termine, fatta eccezione per situazioni di particolare urgenza da motivare. Tale norma, che non contempla alcuna sanzione in caso di violazione, prevede una sorta di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento..

Nel caso di specie al contribuente era stato notificato un accertamento sintetico fondato su elementi di capacità contributiva ricavati da un questionario. I giudici tributari di appello hanno ritenuto, in applicazione del citato art. 12, c. 7, l’accertamento illegittimo in quanto emesso prima dei sessanta giorni dalla data dell’ultimo verbale. L’A.F. ha proposto ricorso in cassazione.

La Suprema Corte ha affermato che l’interpretazione data dai giudici di merito è contrastante con le disposizioni di cui all’art 12 che nel primo comma fanno riferimento agli “accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. Tale riferimento delimita esplicitamente il perimetro delle normei contenute nei sette commi di cui si compone l’art. 12, le quali contengono disposizioni tutte palesemente calibrate sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive eseguite sul posto. Del resto le stesse sezioni unite (sent. n. 18184/2013) avevano già affermato che il termine di 60 giorni per l’emanazione dell’accertamento decorre dal rilascio al contribuente della copia del verbale di chiusura delle operazioni.

La Corte, quindi, ha accolto il ricorso dell’ufficio, rinviando la causa dinanzi ad altra sezione della stessa CTR che dovrà attenersi al principio secondo cui il termine dilatorio di cui all’art. 12, c. 7, della L. n. 212 del 2000, non si applica agli accertamenti che non siano stati emanati a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente.

22 luglio 2014

Enzo Di Giacomo