Spesa per il personale: attenzione a tutti i vincoli

continua l’attenzione sulle spese per il personale sostenute dagli enti locali: i congedi parentali, i permessi sindacali, i prepensionamenti, le indennità di buonuscita…

Gestione e Valutazione del Personale

Fusione di Comuni e limiti alle spese del personale

Un Comune risultante da una recente fusione di Comuni chiede a quale disciplina pubblicistica sono vincolate le sue politiche del personale posto che, secondo quanto disposto dall’articolo 31, comma 23, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), gli enti istituiti a decorrere dal 2011 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione (nel caso specifico, dal 2017), assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’anno successivo all’istituzione medesima.

In risposta al quesito la Sezione Marche della Corte dei conti nella Deliberazione n. 48/2014/PAR del 8 maggio 2014 ricostruisce il dettaglio delle due principali disposizioni che vincolano le spese del personale degli enti locali: il comma 557 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 per gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno ovvero il precedente comma 562 dell’articolo 1 della stessa Legge n. 296/2006 per i Comuni esclusi dalla sua applicazione.

I giudici contabili marchigiani non sembrano nutrire dubbi nel sostenere che il Comune nato dalla fusione è soggetto, per tutto il periodo in cui è esonerato del Patto, ai vincoli del comma 562 della Legge n. 296/2006, ed è pertanto tenuto alla progressiva riduzione delle spese del personale in termini assoluti rispetto a quelle dell’esercizio precedente.

Limiti alla spesa del personale e congedo parentale

La Sezione Liguria della Corte dei conti nella Deliberazione n 27/2014/PAR del 8 maggio 2014 fa presente che la giurisprudenza contabile in precedenti pronunciamenti ha elaborato una serie di ipotesi in cui, pur in presenza di una spesa di personale, la stessa va sottratta all’ambito applicativo del comma 557 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 e pertanto non è computabile nell’ammontare rilevante al fine di valutare il rispetto di tale norma, che impone agli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno la riduzione delle spese di personale al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattali e con garanzia del contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Non è quindi escluso che vi possano essere situazioni specifiche in cui, pur in presenza di una spesa del personale in aumento rispetto a quella dell’anno precedente, di fatto non sia in atto una dinamica retributiva in espansione e che pertanto tale aumento non meriti di essere sanzionato ai sensi di legge.

La Sezione riconduce a queste ipotesi il caso in questione di aumento della spesa del personale a seguito della richiesta da parte di una dipendente della cosiddetta aspettativa per maternità, che rappresenta un diritto della lavoratrice il cui esercizio non può essere in alcun modo impedito dal datore di lavoro. La non riconducibilità dell’aumento al tetto disposto dal citato comma 557 è riconosciuta dalla Sezione in quanto derivante da un evento che sfugge al suo controllo del Comune, non prevedibile in fase di programmazione della spesa del personale, e che tra l’altro non comporta un’espansione della spesa né in termini strutturali ma neanche in termini assoluti.

Alla luce di queste considerazioni la Sezione affronta il caso in esame asserendo che la “neutralizzazione” dell’evento imprevisto non si realizza nel corso dell’esercizio finanziario corrente ossia nel 2014 (rientro dall’aspettativa, nuova assunzione, ecc.) bensì si è realizzato nel corso dell’esercizio precedente preso a riferimento per stabilire il tetto di spesa non superabile dall’Ente ossia il 2013 (decurtazione della retribuzione a causa dell’aspettativa per maternità che comporta un trattamento economico pari al 30% della retribuzione ordinaria). Nel caso di specie non si dovrà “sterilizzare” una spesa sostenuta nel corso dell’esercizio 2014 bensì computare fittiziamente una spesa non sostenuta nel corso del 2013. Una volta operato l’aggiustamento del tetto 2013 l’ente potrà verificare il rispetto dell’obiettivo di contenimento posto dal comma 557, tenendo comunque presente che rimane vincolato all’osservanza di tutti gli altri limiti alle politiche del personale previsti dalle discipline pubblicistiche.

Raccolta sistematica sulle prerogative sindacali

Sul sito dell’ARAN è disponibile la raccolta sistematica sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. Il documento che si propone facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali quadro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.

Pensionamenti per posizioni soprannumerarie o eccedentarie

L’INPS ha emesso il messaggio n.4834 del 21/05/2014 ad oggetto “Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Disposizioni applicative in materia di pensionamenti per posizioni soprannumerarie o eccedentarie”.

 

Sanatoria dei contratti decentrati

L’ARAN ha pubblicato sul proprio sito un commento sulla questione della sanatoria degli indebiti riconducibili alla contrattazione decentrata, in cui si fa riferimento sia alle norme introdotte dal D.L. n. 16/2014 convertito dalla Legge n. 66/2014 (Salva Roma-ter) sia alla successiva circolare interministeriale dello scorso 12 marzo 2014.

http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/maggio-2014/238-attualita/1022-attualita2

Prepensionamenti

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale la circolare n. 4 del 28 aprile 2014, che in attuazione dell’art. 2, comma 3, del D.l. 101/2013 detta alle amministrazioni pubbliche i principali indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del cosiddetto “prepensionamento”, per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche o per la redazione di piani di ristrutturazione, per ragioni funzionali o finanziarie.

La Circolare illustra il contesto normativo che regola l’istituto e pone l’attenzione sulle cautele che vanno osservate dalle amministrazioni. È infatti onere delle amministrazioni che decidono di farvi ricorso fornire agli organi di controllo interno le informazioni sulle misure adottate, insieme con una certificazione di conformità ai vincoli previsti dalle normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, come illustrati nella stessa circolare.

Indennità di buonuscita

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10413 del 14 maggio 2014, dettano il principio secondo cui, nel regime regolato dagli art. 3 e 38 del DPR n. 1032 del 1973, per la determinazione dell’indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici che non abbiano conseguito la qualifica dirigenziale, va considerato, quale base di calcolo, lo stipendio della qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per l’esercizio temporaneo, in posizione di reggenza, delle mansioni per la superiore qualifica di dirigente.

Mancato rispetto del Patto di stabilità e riduzione delle indennità

Nel parere reso con la Deliberazione n. 28/2014 del 9 maggio 2014 la Sezione Liguria della Corte dei Conti fornisce chiare indicazioni in merito alle modalità con cui determinare l’importo della riduzione dell’indennità degli amministratori negli enti locali non rispettosi del Patto di stabilità.

A riguardo la Sezione espone il complesso quadro normativo cui fa riferimento la sanzione in questione, dato sia dal menzionato articolo 7, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 149/2011, disposizione tuttavia abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2014 (successivamente alla richiesta di parere) in base all’articolo 1, comma 507, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), sia dall’articolo 31, comma 26, lettera e), della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), nel testo risultante dalle modifiche di cui all’articolo 1, comma 439, della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) decorrenti dal 1° gennaio 2013 e tuttora in vigore.

I giudici contabili marchigiani osservano al riguardo che il richiamato articolo 82 T.U.E.L. detta la disciplina per la determinazione della misura dell’indennità di funzione attribuibile a ciascun amministratore locale a seconda della funzione rivestita (Sindaco, Presidente della Provincia, componenti degli organi esecutivi degli enti, eccetera): la disposizione, dunque, non pone criteri per la fissazione di un limite di spesa complessivo per il trattamento indennitario da riservare ai vari organi istituzionali.

Da ciò consegue che la misura sanzionatoria in esame va applicata operando la riduzione del 30 per cento sugli importi delle indennità degli amministratori locali singolarmente considerate così come risultanti al 30 giugno 2010.

Sostituzione del dipendente trasferito con procedure di mobilità

La Sezione Lombardia della Corte dei conti nella Deliberazione n. 179/2014/PAR del 20 maggio 2014 tratta dell’ipotesi avanzata da un Comune di sostituire l’uscita di un dipendente a tempo pieno trasferito ad altro ente mediante procedura di mobilità di cui all’art. 30 del Decreto legislativo n. 165/2001 e cessato dal servizio, eventualmente facendo ricorso, oltre che alla mobilità in entrata, anche ad assunzioni tramite concorsi o con utilizzo di graduatorie di altri enti .

La Sezione, dopo avere illustrato il quadro delle norme che disciplinano il ricorso alle procedure di mobilità, consente al Comune di sostituire un dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ceduto ad altro ente sottoposto a limitazioni nel turn-over, acquisendo in mobilità più unità di personale a tempo parziale, provenienti da enti ugualmente sottoposti al medesimo vincolo. Tale facoltà deve comunque essere subordinata alla neutralità finanziaria dell’operazione, che non deve comportare alcun aumento della spesa per il personale.

Nel pronunciamento i giudici contabili precisano che va comunque esclusa l’eventualità che il comune possa computare la cessazione per mobilità agli effetti della riduzione di spesa da destinare all’assunzione dall’esterno mediante l’attivazione di procedure concorsuali o attingendo a graduatorie di altri enti.

Competenza sulle controversie dei concorsi interni

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza n. 2721 depositata in data 27 maggio 2014 precisa che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie in materia di concorsi pubblici, ma anche quelle in materia di concorsi interni e procedure di promozione.

Segretari in convenzione

La Corte dei Conti, Sezione regionale Toscana, nella Deliberazione n. 57/2014/PAR del 28 maggio 2014 sostiene che, in ragione dell’attuale inquadramento delle retribuzioni ai Segretari comunali fra le spese per il personale dipendente del Comune, il divieto imposto agli enti non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno dall’articolo 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 di superare, per la spesa di personale, il corrispondente ammontare dell’anno 2008, è una norma di carattere inderogabile, e rimane tale anche nell’ipotesi di nomina del segretario titolare in forma convenzionata.

 

17 giugno 2014

fabio federici