Nuove regole per i rimborsi dei crediti IRPEF superiori a 4mila euro

i contribuenti che presentano un modello 730 a credito per oltre 4.000 euro devono fare attenzione alle tempistiche ed alle modalità di erogazione di tali crediti dopo le norme approvate dalla Legge di Stabilità 2014

L’art. 1 cc. 586 – 589 della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto una particolare procedura di controllo dei modelli 730 con esito contabile a credito, al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF: al ricorrere di determinate condizioni, il controllo in parola dovrà essere demandato all’Agenzia delle Entrate.

Più precisamente, spetterà all’Amministrazione Finanziaria effettuare i controlli preventivi, anche documentali, in caso di rimborso complessivamente superiore ad € 4.000,00, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni ed in presenza di detrazioni per familiari a carico: detti controlli dovranno essere effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica dei modelli 730 (30.06 di ciascun anno), ovvero dalla data della trasmissione (ove questa sia successiva alla scadenza del termine del 30.06).

 

La norma, per quanto molto semplice, si è prestata, sin dalla sua introduzione, ad alcuni dubbi interpretativi, alcuni dei quali sono stati affrontati dai funzionari delle Entrate, in occasione di alcuni incontri con la stampa specializzata (TELEFISCO 2014). Uno dei principali chiarimenti forniti è quello secondo cui i rimborsi di crediti d’imposta eccedenti l’importo di € 4.000,00 potranno continuare ad essere effettuati con le ordinarie regole (e cioè dai sostituti d’imposta per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti, pensionati e titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, si applicano quindi le norme di cui all’art. 19, D.M. n. 167/1999) solo nel caso in cui nella dichiarazione non risulti compilato il quadro “Familiari a carico” e non emergano richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni. In buona sostanza, quindi, le due condizioni (detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze d’imposta da precedenti dichiarazioni) sono alternative nel senso che ne basta una sola per far scattare il controllo dell’Agenzia, quando il credito chiesto a rimborso eccede € 4.000,00.

Da un punto di vista prettamente operativo, quindi, in presenza di rimborsi di importo complessivo superiore ad € 4.000, ed in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze di imposta, spetterà all’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato i controlli anche documentali e nel caso in cui non siano state rilevate anomalie, procedere all’erogazione della somma complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del CAF-dipendenti o del professionista abilitato che ha prestato l’assistenza fiscale.

 

Le suddette disposizioni sono già operative, nel senso che si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014, quindi a decorrere dai modelli 730/2014, relativi al periodo d’imposta 2013, senza che ciò si ripercuota sulle scadenze di presentazione del modello, ma, piuttosto, sulla data di erogazione del rimborso. Sul punto, alcuni commentatori della dottrina hanno sollevato la problematica secondo cui, questo ulteriore controllo, rispetto a quello del sostituto di imposta o dal CAF/ professionista abilitato, avrebbe comportato l’effetto di allungare ulteriormente i tempi del rimborso del credito fiscale a favore del contribuente, che difficilmente potrà avvenire entro la fine dell’anno in cui si presenta il modello. Forse consapevole della suddetta criticità, la Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha recentemente approvato una risoluzione (risoluzione 14/05/2014, n. 7-00282) che impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere le necessarie iniziative normative per sopprimere, o quantomeno rivedere, l’operatività della norma, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione, nonché ad assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo per il rimborso di detti crediti.

Tale richiesta risulta essere avvalorata dal fatto che la disposizione in esame creerebbe un allungamento ingiustificato dei termini di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti e ciò comporterebbe un grave disagio economico ai numerosi contribuenti (ai quali spettano detrazioni per carichi di famiglia) che si sono avvalsi dell’opportunità di riportare, nella propria dichiarazione dei redditi, significative spese detraibili quali, ad esempio, quelle sostenute per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici: il controllo dell’Agenzia delle Entrate concerne, infatti, tutte quelle ipotesi di rimborso, di ammontare superiore ad € 4.000, cui concorrano anche solo in parte le predette detrazioni per carichi di famiglia. Peraltro, secondo la commissione, la norma in esame presenterebbe alcuni profili di incostituzionalità, posto che la stessa:

  • introdurrebbe un’ingiustificabile discriminazione di carattere personale tra i contribuenti, i quali vengono distinti in due categorie, a seconda che l’entità del credito chiesto a rimborso sia inferiore o superiore alla soglia di € 4.000;

  • non indica un preciso termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve procedere ai rimborsi.

Per tutte le suddette motivazioni, la commissione parlamentare si auspica che il governo stabilisca un termine certo di sei mesi entro cui l’Agenzia delle entrate comunichi al sostituto d’imposta di non procedere al rimborso prevedendo, altresì, che, in assenza della suddetta comunicazione, i sostituti d’imposta possano procedere, senza ulteriore lungaggini, al rimborso del credito tributario non contestato nel predetto termine dei sei mesi.

4 giugno 2014

Sandro Cerato