Controlli formali: attenzione agli adempimenti

con scarso tempismo il Fisco ha inviato nel mese di giugno le comunicazioni ex 36-ter/600 per il controllo formale delle dichiarazioni Unico2012: ecco la prassi da seguire per rispondere al meglio alle richieste dell’Agenzia

L’art. 36-ter c. 2 del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli uffici territoriali possano procedere, senza pregiudizio dell’azione accertatrice, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, al controllo formale della stessa procedendo ad escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, ovvero ad escludere, anche solo in misura parziale, le detrazioni/deduzioni d’impostanon spettanti in base ai controlli effettuati. Oltre a consentire di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, il controllo formale della dichiarazione permette all’Amministrazione Finanziaria di determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti, nonché di liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni, presentati per lo stesso anno, dal medesimo contribuente.

Nel caso in cui dovesse riscontrare discrasie fra i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria e quelli dichiarati, l’Ufficio (nel cui ambito territoriale è situato il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione) dovrà invitare il contribuente a presentare (o trasmettere) la propria documentazione integrativa ed a fornire i necessari chiarimenti. Detto invito si rende necessario al fine di portare a conoscenza del contribuente le motivazioni poste alla base dei recuperi d’imposta operati e di consentire a quest’ultimo, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, l’eventuale segnalazione di dati ed elementi non considerati (o valutati erroneamente dall’ufficio), anche mediante la produzione di documentazione a sostegno dei rilievi effettuati.

Il contribuente raggiunto dall’invito dell’ufficio dovrà, quindi, far pervenire la documentazione richiesta, atta a comprovare la correttezza degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, dei premi, contributi, crediti d’imposta e ritenute dichiarati, utilizzando i seguenti canali: consegna diretta agli sportelli dell’ufficio che ha effettuato il controllo formale, consegna mediante servizio postale o invio telematico della documentazione attraverso il sistema Civis. Se la documentazione integrativa non dovesse provare la correttezza dei dati dichiarati, oppure se il contribuente non dovesse risponde al predetto invito, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione con gli esiti del controllo formale contenente, altresì, la richiesta delle maggiori somme dovute.

 

Con il recente comunicato stampa del 13 giugno 2014, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che, nell’ambito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, il termine di 30 giorni per esibire la documentazione richiesta decorre dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione e che detto termine è ordinatorio (legato alla calendarizzazione delle attività degli uffici) e, quindi, non ha valore perentorio. Più nello specifico, si legge nel predetto comunicato, “i contribuenti che dovessero ricevere una comunicazione dell’Agenzia relativa al controllo formale del modello Unico 2012 Persone Fisiche che, per un errore materiale, riporta la data del 29 aprile 2013, sono invitati a non tenere conto di questa data e a considerare, invece, la data in cui hanno effettivamente ricevuto la comunicazione per calcolare il predetto termine di 30 giorni”.

Si rammenta, inoltre, che, le somme che risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente gli esiti del controllo formale, tramite l’utilizzo del modello F24: al ricorrere di tale ipotesi, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai 2/3 e gli interessi sono computati fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello dell’elaborazione della predetta comunicazione.

È prevista, altresì, la possibilità di rateizzazione delle somme dovute: il contribuente può, infatti, versare gli importi dovuti in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, se gli importi da versare risultano superiori ad € 5.000.

In ogni caso, bisogna tenere bene in mente che, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

 

Da ultimo, ma non per questo meno importante, si segnala che, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena (dedotto ovviamente quanto già versato dal contribuente) è iscritto a ruolo. Di contro, invece, il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta soltanto l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs.n.471/97, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali; fermo restando che, l’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente decidesse di avvalersi, a norma dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, dell’istituto del ravvedimento operoso, entro la scadenza del termine per il pagamento della rata successiva.

Abbiamo a disposizione un utilissimo modulo di autocertificazione delle ritenute subite e non certificate

 

30 giugno 2014

Sandro Cerato