L'aumento della tassazione sulle plusvalenze finanziarie

il previsto aumento delle rendite finanziarie avrà un impatto sulle cessioni di partecipazioni societarie di minoranza: può essere opportuna una rivalutazione di tali asset?

Il DL n. 66/2014 ha previsto un incremento delle imposte sulle rendite finanziarie e sui capital gain: per effetto dell’intervento normativo in commento, l’imposta prevista verrà aumentata dal 20 al 26% a partire dal prossimo 01.07.2014, andando così ad incidere le principali forme di investimento, quali azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento. La novità in argomento concerne, nello specifico, i seguenti strumenti finanziari: gli interessi sui conti correnti e sui conti deposito; le obbligazioni; i proventi dei fondi comuni istituiti in Italia, nella UE o nei Paesi SEE white list con gestore vigilato nel suo Stato di residenza; i proventi dei fondi immobiliari “non trasparenti”; i proventi delle polizze vita; i dividendi e, in genere, plusvalenze e minusvalenze realizzate su partecipazioni societarie non qualificate. E’ bene sottolineare che, l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie interesserà solo parzialmente il risparmio postale: l’incremento dell’aliquota colpirà, infatti, soltanto gli interessi attivi che matureranno sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti presso Poste Italiane, a partire dal 01.07.2014. Di contro, invece, la tassazione degli interessi già maturati e che matureranno sui buoni fruttiferi postali in circolazione (e di nuova emissione) non subirà alcun incremento, restando ancorata al 12,5%.

 

In riferimento alle partecipazioni societarie si deve precisare, invece, che sono interessate dall’aumento della tassazione solamente i dividenti e le plusvalenze a titolo oneroso realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate (capital gain). Per individuare la natura, qualificata o meno, della partecipazione, occorre fare riferimento a quanto contenuto all’interno dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui per partecipazioni qualificate si intendono le partecipazioni, i titoli e diritti che rappresentano una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, secondo che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Al fine di considerare “qualificata” una cessione di partecipazioni è sufficiente che la partecipazione ceduta superi, nell’arco di dodici mesi, anche uno soltanto dei due limiti percentuali sopra indicati. Con riferimento alla percentuale dei diritti di voto, l’articolo 2352 del Codice Civile prevede che, in caso di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta all’usufruttuario salvo convenzione contraria: in mancanza di una espressa diversa pattuizione, quindi, qualora il fiduciante detenga partecipazioni sia a titolo di proprietà che a titolo di nuda proprietà, al fine di stabilire la percentuale dei diritti di voto, occorre far riferimento esclusivamente alla percentuale detenuta a titolo di proprietà.

 

A questo punto, si suggerisce, a chi è intenzionato ad alienare una partecipazione non qualificata, (posseduta al di fuori del regime d’impresa alla data dell’1.1.2014) ma che non riuscirà a perfezionare la cessione entro il prossimo 01.07.2014, di rideterminare il valore della quota pagando un imposta sostitutiva del 2% sull’intero valore rivalutato, approfittando della riapertura dei termini per aderire alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni disposta dalla Legge Finanziaria 2014 (art. 1 co. 156 della L. 27.12.2013 n. 147), sempre che ciò si rivelasse conveniente per il promissario cedente. In tal caso, il contribuente, pur non scampando dall’aggravio dell’aliquota sul capital gain, potrà comunque beneficiare di una riduzione della base imponibile (differenza tra il prezzo di cessione e il maggior valore rivalutato) sulla quale andrà poi calcolata la maggiore aliquota del 26%.

Esempio di cessione di partecipazione non qualificata senza rivalutazione dopo il 01.07.2014

Prezzo di cessione: 100

Costo fiscale partecipazione non qualificata: 50

Plusvalenza non qualificata: 50 (100-50)

Imposta sul capital gain 26%

Prelievo impositivo sul capital gain 13 (50*26%)

Esempio di cessione di partecipazione non qualificata senza rivalutazione dopo il 01.07.2014

Prezzo di cessione: 100

Costo fiscale rivalutato: 90

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione (2%): 1,8 (90*2%)

Plusvalenza su partecipazione rivalutata: 10 (100-90)

Imposta sul capital gain 26%

Prelievo impositivo capital gain: 2,6 (10*26/100)

Prelievo complessivo a carico del cedente la partecipazione totale: 4,4 (1,8+2,6)

Si rammenta, infine, che, per aderire alla rivalutazione delle partecipazioni è necessario che, entro il prossimo 30.6.2014, un professionista abilitato (es. dottore commercialista) asseveri la perizia di stima delle partecipazioni e che il contribuente proceda al versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, oppure la prima delle tre rate annuali di pari importo (con scadenza, rispettivamente 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016), qualora optasse per rateazione della sostitutiva.

19 maggio 2014

Sandro Cerato