La sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado nel rito tributario è ammessa se dall’esecuzione possa derivare un grave e irreparabile danno al contribuente.
La CTR di Roma, con la sent. n. 217 del 25/06/2013, ha ritenuto che la tutela cautelare rappresenta un fattore insostituibile della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione (art. 24), ed una sua limitazione al primo grado determinerebbe una compressione del diritto di difesa, come riconosciuto dalla Corte Europea dei diritti (cfr. causa C-18497/03)
La sospensione è prevista solo per l’atto impugnato dinanzi al giudice tributario di primo grado (art. 47 D.lgs. 546/92) e questo comporta ripercussioni notevoli per il ricorrente atteso che, ove il giudice non accogliesse il ricorso, sarebbe costretto a dover pagare subito le somme dov