Terzo settore: il 31 marzo scade l'EAS

se intervenute modifiche nel corso del 2013 gli enti non commerciali devono presentare il modello EAS; esistono dubbi sull’applicazione dell’istituto della remissione in bonis per i ritardatari

L’art. 30 cc. 1 – 3-bis del DL 29.11.2008 n. 185 (convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) ha subordinato la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti non commerciali di tipo associativo al ricorrere di talune condizioni: su tutti, il possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e la trasmissione, all’Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l’apposito modello EAS. Brevemente si ricorda che, sono obbligate, tra le altre, a trasmettere il predetto modello, le associazioni politiche, le associazioni sindacali e di categoria, nonché le associazioni sportive dilettantistiche, ancorché costituite nella forma di società di capitali o di società cooperative, senza fine di lucro. Peraltro, quest’ultimi enti, se riconosciuti dal CONI, potranno procedere alla compilazione del modello EAS secondo modalità semplificate ( C.M. 29.10.2009 n. 45).

 

Il modello EAS deve essere presentato, all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’Ente. Successivamente al primo invio, invece, gli enti che nell’anno precedente hanno registrato una modifica dei dati indicati nell’ultimo modello EAS inviato, sono tenuti a presentare un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono manifestate le anzidette modifiche, inserendo tutti i dati richiesti, anche quelli non variati. Pertanto, in caso di variazione dei dati avvenuta nel corso del 2013, il modello EAS deve essere ripresentato entro e non oltre il 31.03.2014. Ad ogni modo, non sussiste l’obbligo di ripresentare il modello in parola qualora siano intervenute modifiche con riferimento ai seguenti dati: proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità (n. 20 del modello), messaggi pubblicitari (n. 21 del modello), ammontare medio delle entrate complessive (n. 23 del modello), numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (n. 24 del modello), ammontare di erogazioni liberali ricevute (n. 30 del modello), ammontare di contributi pubblici ricevuti (n. 31 del modello) e numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (n.33 del modello). Con la risoluzione Agenzia delle Entrate 6.12.2010 n. 125 è stato, inoltre, precisato che, in caso di variazione dei dati contenuti nelle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” del modello “EAS”, gli enti non commerciali non sono tenuti alla presentazione di un nuovo modello, considerato che tali informazioni sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria: le variazioni delle informazioni sul rappresentante legale e, più in generale, sull’ente, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello AA5/6, per i soggetti non titolari di partita IVA, ovvero il modello AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA.

 

La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello EAS costituisce un onere per gli enti interessati sicché l’omessa presentazione entro i termini previsti comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati. Tuttavia, al fine di evitare la preclusione al regime fiscale di favore a quegli enti che non hanno provveduto, nel rispetto dei suddetti termini, all’invio della predetta comunicazione, il legislatore ha esteso l’applicabilità della c.d. “remissione in bonis”, di cui all’articolo 2 comma 1 del DL 16/2012, il cui ambito di applicazione è stato meglio illustrato nella risoluzione 12.12.2012 n. 110/E, con particolare riferimento agli enti che non hanno presentato il modello EAS o che lo hanno inviato tardivamente. La richiamata risoluzione ministeriale nulla ha detto, però, in merito alla regolarizzazioni delle variazioni dei dati (contenuti nel modello in possesso dell’Amministrazione Finanziaria) intervenute nell’anno precedente e non comunicate entro il 31 marzo dell’anno successivo. In assenza di precise indicazioni ministeriali, non è chiaro se l’istituto della remissione in bonis possa trovare applicazione anche nel caso di presentazione del modello EAS “aggiornato” (per variazione dati), oltre il predetto termine del 31 marzo 2014 ( con riferimento alle variazioni intervenute nel 2013).

 

Ciò nonostante, le istruzioni alla compilazione del modello EAS precisano, in caso di variazione dati, che il modello “deve essere nuovamente presentato”: si tratta, quindi, di un “nuovo” modello EAS che va a sostituire quello inizialmente inviato. Per tale motivo sembrerebbe applicabile, al caso di specie, l’istituto della remissione in bonis posto che la presentazione del modello EAS “aggiornato” appare indispensabile per mantenere i benefici fiscali. Di conseguenza, il modello EAS “aggiornato” potrebbe essere presentato tardivamente (entro il 30 settembre 2014, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO 2013), con il versamento della sanzione pari a 258 euro (mediante il modello F24) utilizzando il codice tributo 8114 e indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno per cui si effettua il versamento (2014). Ad ogni modo, se si aderisse alla suddetta tesi ( favorevole per il contribuente) è necessario che, entro il predetto termine del 30 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate non proceda con accessi, ispezioni, verifiche, ovvero qualunque altra attività amministrativa di accertamento della quale l’ente abbia avuto formale conoscenza. Ad ogni buon conto, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

21 marzo 2014

Sandro Cerato