L'opzione per l'IVA di gruppo

entro il prossimo 17 febbraio scade il termine per la presentazione del modello IVA 26 per esercitare l’opzione per la scelta della liquidazione IVA di gruppo

Come noto, la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo consente di compensare, nell’ambito del gruppo di imprese, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno eseguiti dalle singole società partecipanti. Nella sostanza, la procedura in esame consente il recupero dei crediti Iva senza dover necessariamente ricorrere agli ordinari istituti contemplati dalla normativa Iva (richiesta di rimborso infrannuale, annuale, compensazione, eccetera): la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo prevede, infatti, che i versamenti periodici (sia mensili che trimestrali), nonché il conguaglio annuale dell’imposta, debbano essere effettuati esclusivamente dall’ente o società controllante che, di fatto, determina un’imposta a debito o a credito per l’intero gruppo, effettuando la somma algebrica dei debiti e dei crediti emergenti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti. Le società che aderiscono all’Iva di gruppo perdono, quindi, la disponibilità dei saldi (sia a credito che a debito) determinati in sede di liquidazione periodica e annuale dell’imposta. Tali importi devono essere “trasferiti” all’ente o società controllante che procederà a determinare i saldi a credito o a debito del gruppo.

 

L’opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo è effettuabile solo ed esclusivamente attraverso apposita dichiarazione e deve essere effettuata tramite il modello Iva 26 che deve essere presentato entro il termine per l’effettuazione della liquidazione relativa al mese di gennaio (quindi, entro il prossimo 17 febbraio 2014, poiché il 16 febbraio cade di domenica). Inoltre, dal 2011, il Modello in parola deve essere presentato esclusivamente per via telematica consentendo, così, di evitare l’invio delle copie ai singoli uffici competenti per le società controllate se diversi da quello della controllante. La dichiarazione ha effetto solo relativamente all’anno per la quale è presentata e non è revocabile: l’opzione per la liquidazione Iva di gruppo deve, quindi, essere rinnovata annualmente dalla controllante che decide di avvalersene. L’omessa o tardiva presentazione del modello comporta l’illegittimità delle compensazioni effettuate, con la conseguenza che gli uffici competenti dovranno rideterminare l’Iva dovuta dalle società che hanno compensato illegittimamente i propri debiti con i crediti di altre società del gruppo (R.M. 69/1997).

 

I soggetti interessati alla procedura in questione sono gli enti e le società di capitali residenti in Italia (SPA, SRL e SAPA): possono partecipare alla procedura in esame anche le società residenti in altri paesi comunitari, aventi forme giuridiche equivalenti alle società di capitali dell’ordinamento nazionale, purché operino in Italia attraverso una stabile organizzazione, ovvero mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta.

 

Sono previsti stringenti requisiti per poter aderire alla procedura in esame. In primo luogo, è necessario che le quote o le azioni di ogni società (controllata) siano possedute per oltre il 50% da un’altra società del gruppo ininterrottamente almeno dal 1° gennaio dell’anno solare precedente a quello in cui viene attivata la procedura. Praticamente la durata minima del controllo deve risalire almeno all’inizio dell’anno solare precedente. Il possesso di oltre il 50% deve sussistere in ogni passaggio della catena di controllo. In particolare, il legislatore fiscale, ai fini della procedura di liquidazione Iva di gruppo, ha inteso riferirsi alle ipotesi di controllo di diritto (possesso di un numero di azioni tali da assicurare la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) e di controllo indiretto (basato sul principio della transitività, per il quale se una società controlla un’altra e questa a sua volta una terza, si deduce che la prima società controlla anche la terza): non fanno parte dell’ambito applicativo delle disposizioni in questione, quindi, le ipotesi di controllo di fatto, riferibili a quelle situazioni in cui una società è sotto l’influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali intercorrenti con essa.

 

L’adesione al gruppo Iva è del tutto facoltativa e, a scelta della controllante, possono essere incluse alcune società controllate ed escluse altre. Queste ultime, ovviamente, provvederanno a gestire autonomamente le risultanze delle loro liquidazioni periodiche. Si rammenta, al riguardo, che, possono assumere il ruolo di controllante, ai fini della liquidazione di gruppo, anche le società controllate da un’altra società. Ciò, però, a condizione che quest’ultima rinunci a intervenire nel gruppo Iva.

Si ricorda, infine, che, fino al periodo d’imposta 2012, era in uso il modello Iva 26Lp con il quale la società controllante operava il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura. Questo documento doveva essere presentato dalla controllante all’agente della riscossione territorialmente competente, insieme alle garanzie prestate dalle singole società controllate, entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Con riferimento all’anno d’imposta 2013, il modello Iva 26Lp – utilizzando come detto per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo – è uscito di scena. Pertanto, a seguito di tale sopressione, i dati che finora erano indicati nel modello IVA 26LP confluiranno nella dichiarazione annuale Iva presentata dall’ente o società controllante: permane comunque l’obbligo, in capo alla controllante, di presentare all’agente della riscossione le garanzie prestate dalle singole società controllate, i cui crediti trasferiti hanno trovato compensazione nella procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.

5 febbraio 2014

Sandro Cerato