Lavoro in somministrazione: gli adempimenti comunicativi

per i contratti di lavoro in somministrazione non vi è nessun obbligo di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi

Come noto, il primo e fondamentale obbligo posto a carico dei datori di lavoro, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è rappresentato dalla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo: attività non delegabile a terzi e che deve essere svolta in collaborazione con il RSPP e il medico competente e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Una disciplina particolare di valutazione dei rischi lavorativi è stata prevista, invece, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali possono redigere il Documento di Valutazione Rischi (DVR) utilizzando un’apposita procedura standardizzata reperibile in allegato al Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, emanato di concerto dai Ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Interno.

L’utilizzo delle predette procedure standardizzate non è però obbligatorio: infatti, come chiarito dalla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro nella risposta n. 7/2012, “il fatto che i datori di lavoro di cui si tratta (che occupano fino a 10 lavoratori), dispongano delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR nelle aziende di minori dimensioni, non implica che essi non possano dimostrare di aver rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi in qualunque modo ritengano opportuno allo scopo e, quindi, anche attraverso la predisposizione di un documento redatto sulla base di procedure non corrispondenti a quelle standardizzate, ma comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del DLgs. n. 81/2008.”

 

Di recente, la Confindustria ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla corretta interpretazione dell’art. 20, comma 5, D. Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro (Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2014, n. 5). In particolare, alla Confindustria premeva conoscere se, nell’ambito del contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice risultasse comunque obbligata a comunicare, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL), la circostanza di aver effettuato la valutazione dei rischi.

Sul punto, il ministero del lavoro interpellato – dopo aver acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – ha preliminarmente ricordato che, a norma del citato comma 5 lett. c) dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione è vietato “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche“. Pertanto, dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi – a detta del ministero – un obbligo di comunicazione, ovvero di notifica, alla Direzione territoriale del lavoro, in ordine alla effettuata valutazione dei rischi: infatti, l’obbligo in parola (comunicazione alla DTL) non risulta contemplato “né nell’ambito del D.Lgs. n. 626/1994, né tantomeno alla luce delle disposizioni di cui al successivo D. Lgs. n. 81/2008”. L’unico adempimento richiesto, quindi, per poter utilizzare “il lavoro in somministrazione” è solamente quello di aver effettuato la valutazione dei rischi.

 

Sul punto, si rammenta che, anche in passato, la fornitura di lavoro temporaneo risultava vietata nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, quale adempimento di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; il che lasciava intendere, anche allora, l’inesistenza di obblighi comunicazionali in materia. In linea con le osservazioni sopra formulate, il Ministero ritiene, quindi, che non sussiste – in capo all’azienda utilizzatrice (che sottoscrive un contratto di somministrazione) – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti della DTL, ma sussiste esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione, mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).

Il divieto di ricorrere alla somministrazione trova applicazione, quindi, esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008. Infine, nell’interpello in argomento viene ricordato che, in una precedente occasione, il Ministero del Lavoro (interpello, la n. 26/2007) aveva avuto già modo di precisare che il somministratore deve accertarsi dell’avvenuta predisposizione del DVR da parte dell’utilizzatore, prendendo visione del documento medesimo. E tutto ciò, si precisa nel documento di prassi, “non certo per una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore, ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.

19 febbraio 2014

Sandro Cerato