nell’applicazione pratica, la riduzione del cuneo fiscale operativa dal 2014 genera sconti modesti in busta paga per i lavoratori dipendenti
Nell’ottica di alleggerire il c.d. “cuneo fiscale”, la legge di stabilità per il 2014 (art. 1 comma 127 della L. 27.12.2013 n. 147) è intervenuta incrementando gli importi delle detrazioni IRPEF disciplinate dall’art. 13 c. 1 lett. a), b) e c) del TUIR. L’intervento in parola interessa esclusivamente i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) e/o, a norma dell’art. 50 co. 1 del TUIR, i titolari di taluni redditi assimilati al lavoro dipendente, tra i quali si annoverano i compensi dei soci lavoratori delle cooperative (lett. a), le indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b), le borse di studio e assegni di formazione professionale (lett. c), i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro “a progetto” (lett. c-bis), la remunerazioni dei sacerdoti (lett. d), le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (lett. h-bis), nonché i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili (lett. l).
Nello specifico, a decorrere dal 01.01.2014, oltre a maggiorare l’importo di talune delle detrazioni previste, la legge di stabilità 2014 ha riformulato anche gli scaglioni di reddito complessivo ai fini del calcolo delle detrazioni stesse, ma veniamo con ordine.
Un primo intervento concerne i lavoratori dipendenti titolari di un reddito complessivo non superiore ad € 8.000,00. A tali contribuenti compete, a decorrere dal 01 gennaio 2014, una detrazione complessiva, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari ad € 1.880,00 (in luogo dei previgenti € 1.840,00). Resta immutata la disposizione secondo cui la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad € 690,00 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero ad €1.380,00, per quelli a tempo determinato. Ciò sta a significare che, se la detrazione spettante, ragguagliata al periodo di lavoro effettivamente prestato, conduce ad una detrazione d’imposta inferiore ai suddetti importi minimi (€ 690,00 ed €1.380,00), la stessa è comunque riconosciuta per detti importi minimi, a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell’anno. Inoltre, le suddette detrazioni minime non devono essere rapportate al periodo di lavoro effettivamente prestato e non sono cumulabili tra loro, né con altre detrazioni previste per altre tipologie di redditi, come, ad esempio, quelli da pensione (C.M. n. 15/E2007). Ne consegue che, il contribuente che si trovi nella astratta condizione di fruire di più di una delle menzionate detrazioni minime potrà scegliere di applicare quella a lui più favorevole.
Sempre per effetto delle novità apportate dalla legge di stabilità 2014 si verifica un modesto beneficio anche per coloro che, indipendente dalla natura a termine del contratto di lavoro, non hanno prestato la loro attività di lavoro subordinato per l’intero periodo d’imposta. Per meglio chiarire il concetto appena esposto si evidenzia il caso di un contribuente titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato in scadenza il prossimo 30 giugno (periodo di lavoro nell’anno pari quindi a 181 giorni) e con un reddito complessivo alla fine del periodo d’imposta pari ad € 7.500,00.
Prima delle novità apportate dalla legge di stabilità, al suddetto contribuente spettava una detrazione complessiva di € 912,43 ( € 1.840,00*181/365), a fronte di un’IRPEF lorda di € 1.725,00 (€ 7.500,00 per 23%). Ora, invece, la detrazione complessiva viene incrementata ad € 932,27 (€ 1.880,00*181/365).
Un ulteriore intervento della manovra concerne i lavoratori dipendenti titolari di un reddito complessivo superiore ad € 8.000 e fino ad € 28.000 (rispetto ai 15.000 previsti per il 2013). A detti soggetti spetta, sempre a decorrere dal 01 gennaio 2014, una detrazione dall’Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari ad € 978,00, aumentata dal prodotto tra € 902,00 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 28.000,00 – diminuito del reddito complessivo – ed € 20.000,00. In altre parole, per determinare la detrazione in commento occorre applicare la seguente formula: € 978,00 + [ € 902,00 * (€ 28.000,00 – reddito complessivo)/ € 20.000,00].
Novità importanti anche per i lavoratori dipendenti titolari di un reddito complessivo superiore ad € 28.000,00, ma non superiore ad € 55.000,00. A tali contribuenti spetta, a decorrere dal 01.01.2014, una detrazione dall’Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari ad € 978,00 per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 55.000,00 – diminuito del reddito complessivo – e l’importo di € 27.000,00. In buona sostanza, per determinare la detrazione in commento occorre applicare la seguente formula: € 978,00* [ (€ 55.000,00 – reddito complessivo)/€ 27.000,00].
La legge di stabilità per il 2014 dispone, inoltre, l’abrogazione del comma 2 dell’art. 13 del TUIR che disciplinava un correttivo consistente nell’incremento di un importo da € 10,00 ad € 40,00 della detrazione spettante, qualora il reddito complessivo fosse superiore ad € 23.000,00, ma non superiore ad € 28.000. Rimane confermata, invece, la previsione secondo cui ai titolari di un reddito complessivo superiore ad € 55.000,00, non spetta alcuna detrazione per i redditi da lavoro dipendente, anche se alla propria formazione concorrono uno o più redditi di tale natura.
Analogamente, nulla cambia con riferimento alle detrazioni d’imposta previste dal TUIR per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali, ad esempio, i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del sevizio sanitario nazionale, le indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti per l’esercizio di funzioni pubbliche, le indennità corrisposte per cariche elettive, le rendite vitalizie e rendite a tempo indeterminato, nonché gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, esclusi gli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato: per i titolari di tali tipologie di reddito continueranno a valere, dunque, le detrazioni previste nei previgenti importi.
17 gennaio 2014
Sandro Cerato