Mediazione tributaria: dal prossimo 2 marzo cambia il computo dei termini

per gli atti notificati dal 2 marzo prossimo entrano in vigore le novità in tema di mediazione tributaria previste dalla Legge di stabilità 2014: occorre quindi prestare molta attenzione al nuovo computo dei termini processuali!

L’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, ha previsto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, l’istituto del reclamo/mediazione.

La Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 611, lett. a, L. n. 147 del 27 dicembre 2013) ha apportato diverse modifiche all’art. 17-bis, del D.Lgs.n.546/92; in particolare, ha inciso, fra l’altro, sul comma 9, dell’articolo 17-bis, in ordine al computo dei termini.

La novità, unitamente alle altre appena introdotte1, si applicano agli atti notificati dal 2 marzo 2014.

 

L’ISTANZA DI MEDIAZIONE

Con l’istanza proposta, il contribuente può, innanzitutto, reclamare l’annullamento, totale o parziale, dell’atto.

E’ sua facoltà, tuttavia, formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

La notifica dell’istanza determina la data a partire dalla quale decorrono i 90 giorni previsti dal periodo 1 del comma 9 dell’articolo 17-bis durante i quali si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia, per verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite.

L’istanza può essere alternativamente presentata:

– dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale; la procura va conferita con atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

– dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio.

– dal difensore, nelle controversie di valore pari o superiore ad € 2.582,28.

Il contenuto dell’istanza

Come abbiamo anticipato, il procedimento è introdotto da una specifica istanza, formulata dal contribuente nei confronti dell’Agenzia e motivata sulla base di elementi di fatto e di diritto che devono coincidere coi motivi di impugnazione proposti nel ricorso.

A seguito dell’inutile decorso della fase di mediazione, l’istanza può produrre gli effetti del ricorso giurisdizionale.

Ciò comporta che:

– i motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso, a pena di inammissibilità (è inammissibile il motivo di ricorso, proposto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, per il quale non sia stata preventivamente esperita la procedura di mediazione); né è consentito integrare (successivamente all’introduzione del giudizio) i motivi del ricorso;

– il ricorso depositato nella segreteria della Commissione tributaria provinciale deve essere conforme a quello consegnato o spedito alla Direzione con l’istanza di mediazione, a pena di inammissibilità dello stesso.

Nell’istanza vanno indicati:

1) la Direzione nei cui confronti è avviato il procedimento amministrativo in esame;

2) il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché il codice fiscale e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

3) l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;

4) i motivi.

Nell’istanza può essere formulata una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Nell’istanza va indicato anche il domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento, quali, ad esempio, l’accoglimento dell’istanza o il diniego. In assenza di elezione di domicilio, le comunicazioni sono effettuate presso la residenza o la sede legale del contribuente.

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare, altresì, il valore della controversia.

La circolare diramata ritiene ammissibile la redazione di un’unica istanza allo scopo di avviare il procedimento di mediazione con riguardo a più atti impugnabili.

Mentre l’istanza proposta dal contribuente deve recare gli stessi elementi del ricorso, l’eventuale proposta motivata d mediazione potrà, invece, essere formulata in forma libera.

 

Gli atti e i documenti da allegare all’istanza

All’istanza predisposta nei termini sopra indicati il contribuente deve allegare:

– copia dell’atto impugnato;

– copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione e di eventuale costituzione in giudizio, il contribuente intenderebbe allegare al ricorso e depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, col proprio fascicolo di causa, per provare in giudizio la fondatezza delle eccezioni sollevate avverso l’atto impugnato.

Sul punto va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n.9 del 19 marzo 2012, ritiene che la mancata allegazione di atti o documenti già in possesso dell’Ufficio non costituisca motivo di rigetto dell’istanza.

L’istanza va notificata secondo una delle seguenti modalità:

– a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’art. 137 e ss c.p.c.;

– mediante consegna diretta all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta;

– direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Nelle ipotesi di spedizione a mezzo del servizio postale, la notificazione dell’istanza, al pari della notificazione del ricorso, si considera effettuata (ai fini del computo del termine di 60 giorni utile per l’impugnazione dell’atto) alla data di spedizione tramite servizio postale della medesima istanza e non a quella di ricezione da parte della Direzione.

L’Ufficio dell’Agenzia a cui presentare l’istanza

Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato o che non ha emanato l’atto (in caso di silenzio rifiuto), le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili.

Per il contenzioso relativo agli atti emessi dal Centro operativo di Pescara nello svolgimento delle attività di controllo e di accertamento di cui all’art. 28 del DL n. 78 del 2010, è parte nel processo innanzi alle Commissioni tributarie (e quindi competente a ricevere l’istanza di mediazione) la Direzione alla quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

Per il contenzioso che deriva dallo svolgimento di tutte le altre attività attribuite al Centro operativo di Pescara, è esso parte nel processo innanzi alle Commissioni tributarie.

I termini di presentazione

L’istanza va notificata entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto che il contribuente intende impugnare.

Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l’istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

Ricordiamo che al termine di proposizione dell’istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Secondo quanto indicato nella circolare n.9/2012, la sospensione di diritto dal 1° agosto al 15 settembre non trovava applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale.

La Legge di Stabilità 2014 ha, invece, ritenuto applicabili al procedimento di mediazione le disposizioni sui termini processuali, così che la procedura di mediazione sarà sottoposta alla sospensione dei termini feriali.

Inoltre, le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 9, dell’articolo 17, del D.Lgs. n. 546/92 (che prevedevano che nell’ipotesi in cui l’agenzia respingeva il reclamo prima del decorso dei termini di 90 giorni dall’istanza, i termini per la costituzione in giudizio decorrevano dal ricevimento del diniego, così come in caso di accoglimento parziale i termini decorrevano dalla notifica del relativo atto) sono state sostituite dalla previsione secondo cui, ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali.

9 gennaio 2014

Roberta De Marchi

1 La mancata attivazione della procedura del reclamo/mediazione, nei casi previsti, determina l’improcedibilità e non l’inammissibilità del ricorso; l’esito del procedimento di mediazione incide pure sui contributi previdenziali ed assistenziali, senza sanzioni ed interessi; la riscossione delle somme dovute è sospesa fino al momento della costituzione in giudizio, salvi i casi di improcedibilità.