Le regole per la rottamazione delle cartelle esattoriali

la Legge di stabilità prevede un mini condono per le cartelle esattoriali: ecco le istruzioni per definire le pendenze col Fisco

L’art. 1 cc. 618 – 624 della L. 27.12.2013 n. 147 ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato le somme iscritte nei ruoli o negli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione alla data del 31.10.2013. I termini dell’adesione prevedono che il debitore possa estinguere il debito con il versamento delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e sanzioni (ovvero del residuo in caso di pagamento rateale in corso), nonché degli aggi di riscossione dovuti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 112/99, purché detto versamento venga effettuato in un’unica soluzione entro il prossimo 28.2.2014.

 

Come si può facilmente desumere dalla lettura della novellata disposizione, quella proposta dalla manovra 2014 è una agevolazione depotenziata rispetto a quella prevista dall’art. 12 della L. 289/2002 che riconosceva, oltre alla cancellazione degli interessi di mora, anche uno sconto sulle somme dovute pari al 75%, mentre il residuo del 25% si sarebbe potuto versare in due rate annuali. L’attuale agevolazione consiste, infatti, soltanto nello “stralcio” di alcune tipologie di interessi quali gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73 (dovuti nella misura del 4% annuo), nonché gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del DPR 602/73. Non possono essere falcidiati, così come indicato nella direttiva Equitalia dello scorso 20.01.2014, le maggiorazioni previste dall’art. 27, c. 6 della legge 689/81, conseguenti all’irrogazione, da parte degli organi accertatori dei comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al codice della strada. In tale circostanza, quindi, i soggetti destinatari di una cartella esattoriale (emessa a seguito del mancato pagamento della sanzione comminata per infrazioni al codice della strada) potranno semplicemente risparmiare l’intero importo relativo agli interessi di mora.

 

La sanatoria introdotta dalla manovra 2014 si applica, peraltro, soltanto ai ruoli ed agli avvisi di accertamento esecutivi consegnati/affidati agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2013. Quanto ai ruoli, è possibile sostenere che la sanatoria in esame possa riguardare soltanto quelli trasmessi telematicamente, ovvero consegnati entro tale data agli agenti della riscossione. Di conseguenza, per i ruoli trasmessi a partire dall’1.11.2013 non è possibile fare ricorso a tale istituto. Relativamente agli accertamenti esecutivi, invece, la data che rileva è quella di affidamento del credito ad Equitalia che, di norma, avviene decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, che coincide con quello per il ricorso. In tal caso “l’affidamento formale della riscossione in carico all’agente, anche ai fini dell’esecuzione forzata, si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico”.

 

Secondo quanto previsto dalla manovra 2014, la sanatoria riguarda i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013, emessi da i seguenti uffici: Uffici statali; Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio e Agenzia delle Dogane e Monopoli), Regioni; Province e Comuni. Rientrano nell’ambito applicativo della sanatoria tutti gli importi iscritti a ruolo dagli enti sopra richiamati, a prescindere dal fatto che le somme abbiano o meno natura tributaria. Con la citata direttiva rivolta ai propri uffici, Equitalia ha peraltro chiarito chesono esclusi dall’ambito applicativo della norma i ruoli non emessi dagli “Uffici Statali” intesi come “Uffici dell’Amministrazione statale in senso stretto”, vale a dire, in primis, quelli emessi da istituti previdenziali e assistenziali, quali l’Inps e l’Inail, che riscuotono, rispettivamente, contributi previdenziali e premi assicurativi.

 

Circa le modalità di pagamento, Equitalia ha chiarito che, non dovendo presentare alcuna istanza di adesione alla definizione, i soggetti che vogliono aderire alla rottamazione dei ruoli devono provvedere al pagamento del dovuto recandosi fisicamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione, ovvero, in alternativa, potranno utilizzare, per ciascuna cartella da rottamare, il bollettino postale Modello F35 (1 cartella = 1 bollettino), avendo cura, in tale ultima ipotesi, di annotare sul fronte dello stesso, nello spazio intestatoeseguito da”, la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”, atteso la mancanza, nel suddetto modulo, di un campo riservato alla causale del versamento. Più restrittiva risulta essere, invece, la modalità di pagamento per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 e intendessero comunque “definire” in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano): in tale circostanza, al fine di garantire la corretta estinzione/rimodulazione dello stesso piano, il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Ad ogni modo, nel computo delle somme dovute non dovranno essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione.

Si rammenta, infine, che, per consentire ai contribuenti il versamento delle somme dovute (e per consentire agli enti creditori la registrazione delle relative operazioni) restano sospesi, fino al prossimo 15.3.2014, la riscossione dei carichi inclusi nei ruoli (e negli avvisi di accertamento esecutivi che sono potenzialmente oggetto della sanatoria), nonché i termini della prescrizione.

31 gennaio 2014

Sandro Cerato