La trasformazione eterogenea della società di capitali partecipata

Analisi della legittimità delle operazioni straordinarie che possono coinvolgere le società partecipate dagli enti locali.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha adottato un’interessante Delibera che propone interessanti spunti in merito alla legittimità delle operazioni straordinarie che possono coinvolgere le società partecipate dagli enti locali.

Nello specifico la Deliberazione n. 2/2014 del 21 gennaio 2014 si pronuncia in favore di un’operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in Azienda speciale consortile.

I giudici della Sezione Autonomie risolvono i dubbi scaturenti dalla mancata previsione normativa dell’ipotesi prefigurata, laddove l’art. 2500-septies del Codice Civile, rubricato “Trasformazione eterogenea da società di capitali”, prevede che le medesime società “possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni” senza contemplare la trasformazione in Azienda speciale, ritenendo che l’operazione può trovare giustificazione nel principio di continuità enunciato all’articolo 2498 C.C., in base al quale

«con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione».

Nella Deliberazione si avanza l‘interpretazione secondo cui la continuità, infatti, solo all’apparenza può essere circoscritta con riferimento all’ente trasformato (come ancora sembra indurre la lettera dell’art. 2498 c.c.), posto che nella disciplina “speciale” delle trasformazioni eterogenee si prevede la trasformabilità in altri diversi soggetti giuridici. L’elemento di continuità viene perciò identificato nell’azienda, quale complesso di beni funzionalmente orientato allo svolgimento di un’attività di impresa.

La trasformazione troverebbe, quindi, la sua giustificazione sistematica nell’esigenza di salvaguardare la continuità dell’organismo produttivo e di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale. Alla luce di questa prospettiva nella Deliberazione si ritiene che le fattispecie previste dalle norme in questione non siano tassative e che anzi, tenendo conto del principio di economia dei mezzi giuridici, si possano configurare fattispecie trasformative ulteriori.

L’interpretazione sistematica delle disposizioni di cui all’articolo 2500-septies C.C. e, in particolare, del principio di continuità (art. 2498 C.C.) applicabile a tutte le ipotesi di trasformazione societaria permette alla Sezione di pronunciarsi per la legittimità dell’operazione, che viene considerata compatibile con le norme civilistiche in quanto le due vesti giuridiche del soggetto, ante e post trasformazione, costituiscono entrambi organismi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, nella permanenza dei necessari raccordi con gli enti pubblici di riferimento. A conferma delle sue conclusioni la Sezione Autonomie richiama la prassi di precedenti Delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (Puglia -Deliberazione 19 settembre 2013, n. 142, concernente una multiservizi nel settore energia, e Lombardia – Deliberazione 23 ottobre 2013, n. 460, con riguardo alla gestione del servizio idrico).

L’operazione di trasformazione eterogenea viene anche considerata conforme alle disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Eventuali dubbi in merito alla possibile elusività dell’operazione ai vincoli di finanza pubblica vengono fugati dalla Sezione Autonomie, che illustrando il quadro dei vincoli pubblicistici a cui sono soggetti gli enti partecipati a seguito degli interventi promossi dalla Legge di stabilità fa presente come in effetti, a carico delle Aziende speciali sono previste misure più severe di quelle riferite alle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali.

La Deliberazione della Sezione Autonomie sembra concedere maggiore autonomia agli enti locali nella riorganizzazione del gruppo dei propri enti partecipati, inserendosi peraltro in un contesto normativo radicalmente mutato dalla Legge di stabilità 2014, in cui i rapporti fra ente locale socio e soggetti partecipati viene ridisegnato secondo una logica di maggiore discrezionalità organizzativa concessa all’ente capogruppo, a fronte del rispetto di rigidi vincoli di bilancio da parte del “gruppo ente locale” nel suo complesso.

29 gennaio 2014

Fabio Federici