La denuncia del Collegio Sindacale al Tribunale è finalizzata alla tutela della società

Oggi trattiamo di un caso particolare della vita di una società di capitali: in caso di denuncia del collegio sindacale al Tribunale ex articolo 2409 codice civile…

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società, i soci (che rappresentano il decimo del capitale sociale) possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Naturalmente, tale input può provenire anche dal Collegio Sindacale, in quanto anche i sindaci sono destinatari di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Così dispone il noto articolo 2409 del codice civile.

 

Il caso: denuncia del collegio sindacale al Tribunale per trasformazione della società

denuncia collegio sindacaleIl caso di cui si vuole parlare oggi è quello in cui, dopo la denuncia, la società deliberi la trasformazione (da società di capitali a società di persone, ad esempio, con conseguente venir meno dell’obbligo dell’organo di controllo), o semplicemente la loro sostituzione.

Che succede in tal caso alla denuncia? Cessa anche essa negli effetti oppure procede nel suo iter?

Al riguardo, la risposta non può che essere la seconda (proseguimento del procedimento), per una serie di ragioni.

In primis, valga il terzo comma del citato articolo 2409, il quale non prevede la cessazione – ma la sola sospensione – se l’assemblea sostituisce i sindaci con soggetti di adeguata professionalità che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle riferendo al tribunale sugli accertamenti e sulle attività compiute.

In seconda battuta, vale anche il quarto comma, nella misura in cui dispone che, ove gli accertamenti e le attività compiute risultino insufficienti, il Tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori al fine di ripristinare la regolarità della gestione sociale e prevenire ulteriori irregolarità e, nei casi più gravi, può revocare gli amministratori e i sindaci.

 

In caso di decadenza dell’organo di controllo la denuncia continua il suo corso….

In sostanza, è evidente che l’obiettivo del legislatore è di impedire che la maggioranza (posto che la denuncia può avvenire dalla minoranza) possa interrompere il procedimento semplicemente cambiando l’organo di controllo.

Pertanto, sarebbe contrario alla ratio normativa permettere la cessazione degli effetti al decadere dell’organo di controllo.

Coerentemente con questa tesi, il Tribunale di Torino, nel provvedimento del 19 aprile 2024, relativamente alla circostanza della trasformazione della società da spa a srl non dotata di organo di controllo in corso di procedimento, ha affermato che non sia di ostacolo alla prosecuzione del procedimento stesso.

Stante la ratio della denunzia al Tribunale per fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione che potrebbero arrecare danno alla società, finalizzata esclusivamente alla tutela della società stessa, l’eventuale mutamento o cessazione degli organi sociali non può ritenersi che impatti in alcun modo sulla prosecuzione dello stesso.

 

NdR: vedi anche: Collegio sindacale: obblighi di intervento fattivo anche se inascoltati da amministratori e soci

 

Danilo Sciuto

Giovedì 12 Settembre 2’24