La tassazione sui rifiuti; nasce la TARI: gli aspetti generali del nuovo tributo

la Legge di Stabilità 2014 istituisce la TARI all’interno della IUC (Imposta Unica Comunale): le nuove norme sulla (ennesima) tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

I commi da 641 a 668, dell’articolo 1 , della legge 27 dicembre 2013, n.147 (cd. Legge di Stabilità 2014) dedicati alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata). La TARI è una articolazione, insieme alla TASI, della componente servizi della nuova Imposta unica comunale, la IUC.

 

L’articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili (articolo 10, D.L. 35/2013). A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

 

Il comma 641, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014 definisce quale presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI, in analogia a quanto già previsto per la Tares, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.

Si tratterebbe di quelle aree, cosiddette non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, come ad esempio un giardino condominiale, un cortile, un’area di accesso ai fabbricati civili.

Si ricorda che per l’articolo 1117 del codice civile sono parti comuni dell’edificio:

1) le parti dell’edificio necessarie all’uso comune (il suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, portici e cortili);

2) le aree destinate a parcheggio e i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, e i sottotetti destinati all’uso comune;

3) le opere destinate all’uso comune, come ascensori, pozzi, impianti idrici e fognari, per il gas, per l’energia elettrica, per il condizionamento, per la ricezione radiotelevisiva.

 

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il comma 642, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, ribadisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

 

Il comma 643, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014 , esclude dal pagamento della TARI il detentore per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare; in tal caso la TARI è dovuta soltanto dal possessore.

 

Il comma 644, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, indica nel soggetto che gestisce i servizi comuni il responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e le aree scoperte in uso esclusivo nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, fermi restando nei confronti dei singoli possessori o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

Il comma 645, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, individua, in via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione stabilendo, in particolare, che la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, fino all’attuazione della procedura indicata al comma 647, da attivarsi fra l’Agenzia delle entrate e i comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale.

 

Il comma 646, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, conferma per l’applicazione della TARI, le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.

Si ricorda che il D.P.R. n. 138 del 1998 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri) all’Allegato C ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria. Con riferimento ai criteri generali si citano i seguenti punti:

    1. nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50% fino ad uno spessore massimo di 25 cm;

    2. la superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale;

    3. la superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati;

    4. la superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.

 

Il comma 647, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, prevede un’apposita procedura, da attivarsi fra l’Agenzia delle Entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale.

Si dispone, in particolare, che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l’incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell’Agenzia delle Entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001, con riferimento alla TARES.

In attuazione di tale articolo, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio del 29 marzo 2013 ha definito le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano.

Nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato DPR n. 138 del 1998.

I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell’articolo 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che stabilisce le modalità che l’amministrazione finanziaria deve seguire per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

 

Il comma 648, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, stabilisce che per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI rimanga quella calpestabile.

 

Analogamente a quanto previsto relativamente alla Tares, ai sensi del successivo comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, era stato specificato (nel secondo, terzo e quarto periodo) che per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento, che sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero e infine che non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive. In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2014, è stato modificato il citato comma 649, sostituendo il secondo e il terzo periodo e il quarto periodo con la previsione che si demanda ad un regolamento del Comune la determinazione della Tari per i produttori di rifiuti speciali, incluse eventuali riduzioni per la parte avviata al recupero.

 

Ai sensi del comma 650, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, la tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

 

Il successivo comma 651, della Legge di Stabilità 2014, stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo normalizzato.

 

In base al comma 652, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014 , il Comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della Tares, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest’ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Ai sensi del comma 653, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014 , a decorrere dal 2016, nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Ai sensi del comma 655, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014 , resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti (articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007).

Riduzioni ed esenzioni della TARI

I commi da 657 a 661, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014, prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella TARI vengono confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares, introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall’eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall’articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, per le riduzioni tariffarie. La TARI è quindi, dovuta nella misura massima del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso gravemente carente (comma 656). Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento da determinare, anche in maniera graduale (comma 657). Sono previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658).

Il Comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante;

  • abitazioni tenute a disposizione per uso limitato;

  • fabbricati rurali ad uso abitativo(comma 659), nonché deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste (comma 660). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio (già introdotto dal decreto-legge n. 102 del 2013 per l’anno 2013). In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

Ai sensi del comma 661, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2014 , la tassa non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

29 gennaio 2014

Federico Gavioli