Il ritardo della notifica da parte del Comune comporta il pagamento dei danni all’Agenzia delle Entrate

nel caso in cui il Comune ritardi a notificare gli atti di accertamento al contribuente, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata a rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni da parte del comune

Nel caso in cui il Comune ritardi a notificare gli atti di accertamento al contribuente, l’amministrazione finanziaria è legittimata a rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.20365/2013, ha rigettato il ricorso proposto da un Comune, citato in giudizio dal ministero delle Finanze.

Il contenzioso tributario

Il Ministero delle Finanze aveva citato un Comune davanti al Tribunale ordinario chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato in €. 20.198,63, per la tardiva esecuzione della notifica a due contribuenti di un avviso di accertamento Invim. Il Tribunale con sentenza del dicembre 2003 aveva dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte del ministero in conseguenza della condanna del messo notificatore, nel frattempo intervenuta da parte della Corte dei Conti.

Per converso, la Corte di Appello, con sentenza dell’agosto 2006 aveva accolto il ricorso del Ministero delle Finanze per l’accertata responsabilità del Comune condannandolo a pagare, all’Agenzia delle entrate, la complessiva somma di €. 49.384,89.

Per i giudici del merito dell’appello la pronuncia della Corte dei Conti aveva riguardato il danno contabile emergente dalla negligente condotta del messo comunale, mentre era in discussione la responsabilità derivante da inadempimento contrattuale addebitabile al Comune, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario; al danno, coincidente con l’ammontare delle imposte e degli accessori non recuperati, doveva essere aggiunta la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali.

 

La sentenza della Cassazione

Il Comune, nel ricorso in Cassazione avverso la sentenza sfavorevole della Corte di Appello, ritiene che l’efficacia del giudicato della sentenza della Corte dei conti è opponibile all’Amministrazione finanziaria che, da un lato, non può considerarsi terzo rispetto all’azione di responsabilità intentata dal pubblico ministero contabile nei confronti del messo comunale e, dall’altro, subisce gli effetti riflessi del giudicato non essendo titolare di un diritto autonomo, rispetto alla suddetta azione risarcitoria.
Per i giudici di legittimità quanto asserito dal Comune è privo di fondamento; è da ritenersi corretta la sentenza della Corte di Appello che ha condannato l’ente locale facendo leva sulla distinzione tra danno contabile, addebitato al messo comunale e responsabilità da inadempimento contrattuale, attribuita al Comune.

 

Gli orientamenti giurisprudenziali

I giudici di legittimità, secondo un precedente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, osservano che l’azione di responsabilità promossa dal Procuratore generale della Corte dei conti per i danni conseguenti alla tardiva effettuazione da parte dei messi comunali della notifica di un accertamento tributario, in quanto volta a far valere una responsabilità amministrativa, a tutela dell’interesse generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili, si differenzia da quella risarcitoria proposta dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del Comune e degli altri responsabili, la quale trova fondamento nella responsabilità solidale dei convenuti, in relazione al mancato adempimento da parte del Comune dell’obbligazione derivante da un rapporto di mandato “ex lege”.

L’azione di responsabilità contabile nei confronti del messo comunale e l’azione contrattuale nei confronti del Comune sono domande che, pur ricollegabili ai medesimi fatti, risultano diverse tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo ( sentenza 13662 del 2007).

La stessa Cassazione con una sentenza recente (sentenza n.23462/2010) ha ribadito che il Comune, ove richiesto dall’amministrazione finanziaria di notificare un atto impositivo ai sensi dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, assume gli obblighi di un mandatario “ex lege”,” esso, pertanto, è civilmente responsabile nei confronti dell’amministrazione mandante nel caso in cui, colposamente ritardando l’esecuzione della notificazione di un avviso di liquidazione di imposta, provochi la decadenza di tale Amministrazione dalla pretesa fiscale.

 

Messo comunale: quale responsabilità

Va ricordato, tra l’altro, che la giurisprudenza di legittimità, che aveva sempre perentoriamente escluso una diretta responsabilità del messo comunale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria appare, allo stato attuale, superata. La Corte di cassazione a Sezioni Unite (n. 23677 del 9 novembre 2009) ha ritenuto che il comportamento del messo comunale che, con dolo o colpa grave, omette il perfezionamento del procedimento notificatorio affidatogli dall’Amministrazione finanziaria, integra gli estremi del danno erariale perseguibile da parte della Procura della Corte dei conti. Infatti, secondo la Suprema Corte, giusta la testuale previsione della legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 1, comma 4 la Corte dei Conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge. È ovvio, però, che la responsabilità erariale del messo comunale, in caso di notifica tardiva (quando il messo ha effettuato la notifica oltre il termine decadenziale) potrebbe essere esclusa in radice dal momento che la valenza del doppio termine di notificazione potrebbe escludere completamente sia la decadenza che il danno (ovviamente strettamente connessi).

Il messo comunale, cioè, nell’eventuale giudizio per responsabilità erariale, potrebbe sostenere l’assenza del danno erariale poiché la decadenza in capo all’Amministrazione notificante non si è mai verificata. In definitiva, un principio posto a garanzia del notificante, o meglio dell’Amministrazione finanziaria, potrebbe tornar utile anche a quei messi comunali incappati nel procedimento per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti per la notificazione tardiva. Se l’Amministrazione finanziaria non è incorsa in decadenza, il danno erariale semplicemente non sussiste ed il relativo procedimento dinanzi alla Corte dei conti va conseguentemente archiviato.

27 gennaio 2014

Federico Gavioli