Il bonus del 50% sull'acquisto di mobili e "grandi" elettrodomestici

la detrazione IRPEF su acquisto di mobili ed elettrodomestici ha avuto una gestazione complessa; nell’ultima versione tale detrazione è svincolata dall’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile

L’art. 16 c. 2 del DL 63/2013 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento”). La detrazione in parola, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, doveva essere calcolata su una spesa massima di 10.000 euro, non essendo previsto alcun altro limite (art. 16, comma 2 del DL 63/2013).

 

Con riferimento al limite massimo di spesa detraibile, la legge di stabilità per il 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013, oltre ad aver prorogato l’agevolazione fino al prossimo 31.12.2014, aveva inizialmente previsto una ulteriormente limitazione alla fattispecie agevolativa, prevedendo che l’importo su cui calcolare la detrazione non potesse essere superiore a quello delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile a cui risultavano destinati i mobili ed i grandi elettrodomestici acquistati (art. 1, c. 139 della L. 147/2013). La finalità di detta limitazione era sostanzialmente antielusiva, poiché cercava di prevenire la strumentalizzazione di piccoli interventi edilizi per ottenere un apprezzabile sconto fiscale sul restyling dell’arredamento.

 

Tuttavia, il medesimo legislatore è tornato repentinamente sui suoi passi (tre giorni successivi dalla pubblicazione della manovra) eliminando dal testo normativo la parte che prevedeva, appunto, l’ulteriore limite dell’importo massimo di spesa per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici pari a quello delle spese di ristrutturazione, ripristinando così la situazione originaria (art. 1, c. 2, lett. a, del DL 30 dicembre 2013 n. 151). In altre parole, quindi, non è cambiato sostanzialmente nulla, se non la proroga dell’agevolazione sino al prossimo 31 dicembre 2014. Pertanto, anche per il periodo d’imposta che decorre dal 01.01.2014 al 31.12.2014, sono ancora attuali, ancorché con alcuni piccoli accorgimenti, le precisazioni a suo tempo fornite dall’Amministrazione Finanziaria con la circ. 19.9.2013 n. 29/E.

 

Brevemente si ricorda che tale agevolazione fiscale interessa soltanto i contribuenti (residenti o non residenti nel territorio dello stato) che già possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio: gli interventi di recupero sull’immobile, che costituiscono presupposto del beneficio in esame, non si limitano soltanto alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma comprendono, anche, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, effettuati sia sulle parti comuni di edifici residenziali che sulle singole unità immobiliari residenziali. L’agevolazione in parola non è però utilizzabile se sono stati eseguiti soltanto degli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, installazione di un portoncino blindato d’ingresso o di un impianto d’allarme), ovvero finalizzati alla cablatura di edifici. In altri termini, dunque, gli interventi che danno diritto a fruire del bonus mobili sono soltanto quelli che comportano effettivamente lavori edilizi più “pesanti” rispetto a quelli rappresentati dalla semplice cablatura di edifici (lettera g) o dall’installazione della porta blindata d’ingresso (lettera f), poiché l’art. 16, comma 2 del DL 63/2013 fa riferimento “a lavori di ristrutturazione” ed “immobili oggetto di ristrutturazione”.

 

A conferma di tale assunto, la Direzione Regionale del Veneto (nota n. prot. 907- 48973/2013 dell’8 novembre 2013), a seguito di istanza di interpello di un contribuente che intendeva usufruire del bonus mobili, avendo installato un impianto di allarme, ha risposto che quelli indicati nella citata circolare ministeriale n. 29/2013 sono gli unici interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili, e tra di essi non rientrano gli interventi diretti “a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” , ancorché agevolabili ai sensi della lettera f) dell’art. 16-bis del TUIR. In altri termini, l’Amministrazione Finanziaria ha negato il diritto del contribuente a beneficiare dell’agevolazione fiscale delle spese per il rinnovo dell’arredo sostenute in concomitanza di interventi edilizi aventi ad oggetto la messa in sicurezza della abitazione stessa, al pari di quanto già previsto per coloro che rinnovano solo l’arredamento (senza aver eseguito interventi di recupero) o che acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.

 

Peraltro, si rammenta che, per effetto delle novità apportate dalla legge di stabilità 2014, la detrazione in esame compete per le spese sostenute dal 6 giugno 2013, (data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) al 31 dicembre 2014 (data ultima entro cui devono essere sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici) a condizione che colui che sostiene la spesa possa altresì fruire della detrazione del 50% sulle spese riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia, sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del DL 83/2012). Sul punto, si precisa che la legge di stabilità per il 2014 è intervenuta (non soltanto sul bonus arredo) ma anche sulla detrazione del 50% delle spese riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia precisando che le stesse sono detraibili (sempre nel limite massimo di spesa pari ad € 96.000 per unità immobiliare) nella misura del 50% se sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014, ovvero nella misura del 40% se sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015. Ad ogni modo, ai fini della detrazione in esame, le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, purché siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati: non è necessario, quindi, che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione; ciò che rileva è, infatti, che la data di inizio lavori sia precedente a quella in cui sono state sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

30 gennaio 2014

Sandro Cerato