Gli effetti dell'aumento dell'aliquota IVAFE

dal 1 gennaio 2014 è più oneroso detenere attività finanziarie all’estero a seguito dell’incremento aliquota IVAFE dal 1,5 per mille al 2 per mille

Come noto, l’art. 19 co. 18 del D.L. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 2011, un’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura dell’1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle predette attività finanziarie estero. Recentemente, l’art. 1 c. 582 della Legge di stabilità 2014 è intervenuta sul prelievo in argomento incrementando, a decorrere dal 01.01.2014, l’aliquota IVAFE al 2 per mille annuo.

 

Della nuova maggiore aliquota si dovrà tenere conto, peraltro, già nella prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2014 redditi 2013) poiché occorrerà utilizzare detta aliquota ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il 2014. Si rammenta, infatti, che, per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente imposta sulle attività finanziaria, si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.Ne consegue che, quindi, in sede di determinazione degli acconti per il 2014 si dovrà tener conto della nuova aliquota IVAFE, ovvero dell’aliquota del 2 per mille. Nulla cambia, invece, con riferimento alle imposte sui conti correnti esteri che non risultano influenzate dalle novità apportate dalla manovra: anche per il 2014, l’IVAFE ammonta ad € 34,20 ed è dovuta per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti, anche se accesi in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, ovvero in Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, purché il valore medio di giacenza annuo degli stessi risulti essere complessivamente superiore ad € 5.000.

 

Saranno interessati, dunque, dall’incremento dell’aliquota IVAFE, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla cittadinanza, che possiedono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni. Al fine di determinare la residenza delle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Ai fini della determinazione della residenza, ovvero affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia, è necessario che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche solo uno dei suddetti criteri: iscrizione nelle anagrafe della popolazione residente, oppure il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato.

 

La verifica del requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali. In altri termini, soltanto alla fine dell’anno solare sarà possibile effettuare la verifica del requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della persona. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente e, quindi, rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’ mposta patrimoniale in commento (sempre ricorrendone i presupposti), i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (cosiddetta “black list”).

 

Scontano l’imposta anche le attività finanziarie detenute dalla persona fisica residente per interposta persona o tramite fiduciaria. Per le attività finanziarie detenute da trust occorre verificare, invece, se si tratti di semplici schermi e se, dunque, la disponibilità delle attività sia da attribuire a persone fisiche residenti, disponenti o beneficiari del trust. In tali casi, infatti, il trust deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.

 

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE, anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege. Ci si riferisce, in particolare, ai contribuenti che lavorano all’estero per lo stato italiano (ad esempio diplomatici), per una suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, ovvero presso organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce. Rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVAFE, al pari dei predetti soggetti, anche i lavoratori che prestano l’attività in zone di frontiera e in Stati Limitrofi (c.d. transfrontalieri). Al riguardo, si approfitta dell’occasione per rammentare che la finanziaria per il 2014 ha messo a regime, a decorrere dal 01.01.2014, l’agevolazione prevista per i c.d. “lavoratori frontalieri” che consiste nella previsione di una franchigia di esenzione prevista in materia di IRPEF: in relazione ai suddetti soggetti, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero continua a concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (e relative addizionali) solo per l’importo che eccede € 6.700,00 così come stabilito per gli anni 2012 e 2013.

13 gennaio 2014

Sandro Cerato