La tardiva dichiarazione
La normativa considera tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e, nel caso del modello 770-2013 semplificato ed ordinario, nel corrente anno l'adempimento scadeva in data 20 settembre 2013come dalla proroga disposta dal DPCM del 24 luglio 2013. Entro il 19 Dicembre 2013 è quindi possibile presentare la dichiarazione tardiva tenendo in considerazione quanto segue:
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la dichiarazione è soggetta ad una sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 a prescindere dalla presenza o meno di ritenute e dal numero dei percipienti ;
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entro il 19 dicembre 2013 è possibile sanare la sanzione sopraindicata attraverso la procedura del ravvedimento operoso che consiste nella presentazione della dichiarazione in via telematica (non si tratta di integrativa o correttiva) e versando una sanzione ridotta pari ad 1/10 dei 258 euro ovvero 25 euro tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911 anno 2012 importo da versare 25 euro;
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se le ritenute indicate nel modello 770-2013 non sono state versate o sono state versate in maniera insufficiente trova applicazione anche la sanzione del 30 % che viene ridotta al 10 % se , a seguito di controllo di cui all'art.36 bis del Dpr.600-73,il contribuente provvede al relativo versamento entro 30 giorni dalla comunicazione ovvero al 20 % se il pagamento avviene sempre entro 30 giorni in seguito ad una comunicazione di controllo formale di cui all'art. 36-ter del Dpr.600-73;
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non è sanabile l'omesso versamento delle ritenute relative all'anno 2012 in quanto tale operazione doveva essere effettuata entro il 20 settembre 2013.
L'omessa dichiarazione
Se il modello 770-2013 viene presentato dopo la data del 19 dicembre 2013 ovvero non viene presentato o viene presentato su modello non conforme oppure non risulta sottoscritto dal rappresentante legale ci si trova in presenza di omessa dichiarazione e il contribuente è assoggettato al seguente regime sanzionatorio:
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ritenute non versate: sanzione che va dal 120 % al 240 % delle ritenute non versate con un minimo di euro 258;
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ritenute versate: sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 se le riten