domani (19 dicembre) scade il termine per la presentazione tardiva del 770/2013: alcune note pratiche in tema di sanzioni tributarie e ravvedimento operoso per 770 e relative ritenute
La tardiva dichiarazione
La normativa considera tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e, nel caso del modello 770-2013 semplificato ed ordinario, nel corrente anno l’adempimento scadeva in data 20 settembre 2013come dalla proroga disposta dal DPCM del 24 luglio 2013. Entro il 19 Dicembre 2013 è quindi possibile presentare la dichiarazione tardiva tenendo in considerazione quanto segue:
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la dichiarazione è soggetta ad una sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 a prescindere dalla presenza o meno di ritenute e dal numero dei percipienti ;
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entro il 19 dicembre 2013 è possibile sanare la sanzione sopraindicata attraverso la procedura del ravvedimento operoso che consiste nella presentazione della dichiarazione in via telematica (non si tratta di integrativa o correttiva) e versando una sanzione ridotta pari ad 1/10 dei 258 euro ovvero 25 euro tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911 anno 2012 importo da versare 25 euro;
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se le ritenute indicate nel modello 770-2013 non sono state versate o sono state versate in maniera insufficiente trova applicazione anche la sanzione del 30 % che viene ridotta al 10 % se , a seguito di controllo di cui all’art.36 bis del Dpr.600-73,il contribuente provvede al relativo versamento entro 30 giorni dalla comunicazione ovvero al 20 % se il pagamento avviene sempre entro 30 giorni in seguito ad una comunicazione di controllo formale di cui all’art. 36-ter del Dpr.600-73;
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non è sanabile l’omesso versamento delle ritenute relative all’anno 2012 in quanto tale operazione doveva essere effettuata entro il 20 settembre 2013.
L’omessa dichiarazione
Se il modello 770-2013 viene presentato dopo la data del 19 dicembre 2013 ovvero non viene presentato o viene presentato su modello non conforme oppure non risulta sottoscritto dal rappresentante legale ci si trova in presenza di omessa dichiarazione e il contribuente è assoggettato al seguente regime sanzionatorio:
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ritenute non versate: sanzione che va dal 120 % al 240 % delle ritenute non versate con un minimo di euro 258;
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ritenute versate: sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 se le ritenute sono state comunque versate;
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è prevista inoltre una sanzione aggiuntiva di euro 51 per ogni percipiente non dichiarato;
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in questa situazione il ravvedimento non è ammesso.
L’ infedele dichiarazione
Se le somme dichiarate nel modello sono inferiori rispetto alle somme accertate dall’Ufficio Finanziario il contribuente è soggetto alle sanzioni previste per la dichiarazione infedele:
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in caso di ritenute non versate: sanzione che va dal 100% al 200% delle ritenute dovute e non versate con un minimo di 258 euro;
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nel caso di versamento entro in termine del 20 settembre 2012 : sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 ;
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sanzione aggiuntiva di euro 51 per ogni percipiente non dichiarato.
Anche in questo caso è possibile sanare l’infrazione con la procedura del ravvedimento operoso presentando il modello 770-2013 integrativo entro il termine della presentazione relativa alla dichiarazione del prossimo anno (31-07-2014) versando le ritenute dovute unitamente agli interessi e alle relative sanzioni ovvero:
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sanzione di 1/8 di 258 euro pari ad euro 32 per ogni percipiente non dichiarato nel caso di versamento effettuato entro il 20 settembre 2013;
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sanzione pari ad 1/8 del 100% ovvero 12,50% delle ritenute omesse più euro 6 (1/8 di 51 euro) per ogni percipiente non dichiarato.
La dichiarazione irregolare
La dichiarazione irregolare e viziata da due tipologie di errori che danno origine a diverse sanzioni :
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gli errori meramente formali che non arrecano alcun tipo di danno all’Amministrazione non danno origine ad alcuna sanzione e non necessitato della procedura di ravvedimento ;
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gli errori formali che ostacolano l’attività di controllo dell’Ufficio (come ad esempio l’errata indicazione dei dati del contribuente) sono soggetti a sanzione che va da uro 258 ad euro 2.065 ovvero di sanzione che va da euro 516 ad euro 4.131;
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è possibile la presentazione del 770 integrativo entro la dichiarazione dell’anno successivo ovvero 31 luglio 2014 versando la sanzione ridotta di euro 32 (1/8 di euro 258) in caso di violazioni formali;
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è possibile la presentazione del 770 integrativo entro la dichiarazione dell’anno successivo ovvero 31 luglio 2014 versando la sanzione ridotta di euro 64 (1/8 di euro 516) in caso di violazioni formali se non sono stati indicati gli elementi di cui all’art.4 del Dpr. n.332-98.
I RIFLESSI DELLA OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE AD OPERA DELL’INTERMEDIARIO FISCALE
Anche l’Intermediario fiscale è soggetto ad una specifica sanzione in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione. Per tali violazioni è applicabile una sanzione che va da euro 516 ad euro 5.164 ma è possibile adire alla procedura del ravvedimento operoso (sempre che non siano già iniziate le attività ispettive da parte dell’Ufficio). Il ravvedimento si compie con l’invio della dichiarazione (sempre entro 90 giorni dalla scadenza originale) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad 1/10 del decimo del minimo, ovvero 52 euro, mediante pagamento tramite F24 sezione erario codice tributo 8924 anno 2011 euro da versare 52.
Esempio pratico
Intermediario che ha assunto in data 20 luglio 2013 l’impegno alla trasmissione telematica del modello 770-2013 e che non vi abbia ancora provveduto alla data del 20 settembre 2013.
Entro il 19 dicembre 2013 può procedere all’invio della dichiarazione provvedendo al pagamento della sanzione pari ad euro 52 con codice tributo 8924 al fine di sanare la violazione. Anche il contribuente tuttavia deve procedere al pagamento della sanzione di euro 25 con codice tributo 8911 per sanare la violazione a lui imputata.
Nota bene
Nel caso in cui l’intermediario abbia sottoscritto l’impegno a trasmettere la dichiarazione in data 31 ottobre 2013 e provveda all’invio entro i 30 giorni non è assoggettabile ad alcuna sanzione. Nel caso di specie la dichiarazione è considerata validamente presentata in quanto non sono trascorsi i 90 giorni dalla scadenza ordinaria e il contribuente deve tuttavia provvedere al versamento della sanzione di euro 25 con codice tributo 8911 entro la data del 19 dicembre 2013.
TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MOD.770-2012 TARDIVA ,OMESSA ED INFEDELE
Tipologia violazione |
Sanzione prevista |
Termine ravvedimento |
Sanzione ridotta per ravvedimento |
Tardiva dichiarazione |
Da euro 258 ad euro 2.065 e 30 % delle ritenute non versate |
Entro la data ultima del 19-12-2013 ovvero entro 90 gg. dalla scadenza del 20 settembre 2012 |
Euro 25 |
Omessa dichiarazione o presentazione della dichiarazione dopo il 19 /12/ 2013 |
Dal 120 % al 240 % delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro e sanzione di euro 51 per ogni percipiente non dichiarato ovvero solo sanzione da 258 euro ad euro 2.065 e 51 euro per ogni soggetto non dichiarato se le ritenute sono state versate |
Non ammesso ravvedimento |
Non ammesso ravvedimento |
Dichiarazione infedele SE NON SONO STATE VERSATE LE RITENUTE |
Dal 100% al 200% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro e sanzione di 51 euro per ogni soggetto percipiente non dichiarato |
Ravvedimento entro il termine per la dichiarazione dell’anno successivo |
12,50 % più’ 6 euro per ciascun percipiente non comunicato |
Dichiarazione infedele SE SONO STATE VERSATE LE RITENUTE |
da 258 euro ad euro 2.065 e 51 euro per ogni soggetto non dichiarato |
Ravvedimento entro il termine per la dichiarazione dell’anno successivo |
Euro 32 più’ 6 euro per ciascun percipiente non comunicato |
Violazioni formali |
da 258 euro ad euro 2.065 ovvero da 516 ad euro 4.131 se non sono stati indicati gli elementi di cui all’art.4 del Dpr. n.332-98 |
Ravvedimento entro il termine per la dichiarazione dell’anno successivo |
Nel primo caso sanzione di euro 32 ;
nel secondo caso sanzione di euro 64 |
Sanzioni per l’intermediario fiscale in caso di omessa o tardiva trasmissione telematica |
Sanzione da euro 516 ad euro 5.164 |
Entro la data ultima del 19-12-2013 ovvero entro 90 gg. dalla scadenza del 20 settembre 2013 |
Intermediario sanzione ridotta di euro 52;
contribuente sanzione di euro 25 |
18 dicembre 2013
Celeste Vivenzi