Il presupposto oggettivo di imposizione ad IRAP è costituito, a norma dell’art. 2 c.1 del decreto IRAP, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. I soggetti (prevalentemente professionisti e piccoli lavoratori autonomi) che ritengono di trovarsi al di fuori del perimetro del campo di applicazione del tributo per l’assenza degli indicatori di autonoma organizzazione, devono far fronte alla problematica se procedere o meno alla compilazione del modello dichiarativo IRAP, in quanto, ad oggi, non esiste alcun adempimento formale atto a segnalare tale condizione oggettiva.
Sul punto, però, bisogna osservare che, l’art. 1 c. 515 della L. 228/2012 ha istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all’art. 55 del TUIR, ovvero arti e professioni. L’esclusi