Le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari sono deducibili senza limiti dal reddito d’impresa.
L’art. 27, c. 1, della legge n. 133/1999, stabilisce che sono deducibili dal reddito d’impresa, ai fini delle relative imposte, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.
Il successivo comma 4 della citata disposizione, prevede, inoltre,che le associazioni, i comitati e gli enti (destinatari delle predette erogazioni a favore delle popolazioni che hanno subito eventi calamitosi) siano individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province.
Rammentiamo che, con i decreti ministeriali 20 giugno 2000 e 10 novembre 2000 sono stati individuati, quali destinatari delle predette erogazioni, i seguenti enti: le Onlus, le organizzazioni internazionali di cui l’Italia è Paese membro, le fondazioni associazioni, comitati ed enti, costituiti mediante atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, che, tra le proprie finalità, prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, degli enti pubblici non economici e delle associazioni sindacali e di categoria.
Dal punto di vista pratico, l’agevolazione in commento opera in maniera differente aseconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni:
- le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa;
- le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e, pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.
Le predette liberalità – che sono deducibili senza limiti dal reddito d’impresa -hanno effetto anche ai fini dell’IRAP per le società di capitali, in quanto la loro collocazione in bilancio nella voce B14 (oneri diversi di gestione) ne legittima la deducibilità. Analogo principio opera per le società di persone e ditte individuali per le quali l’Irap segue le regole delle imposte dirette.
La suddetta agevolazione è stata oggetto di apposita istanza di interpello, a mezzo della quale un’associazione di categoria ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere se fossero deducibili dal redditi d’impresa le erogazioni liberali raccolte in un fondo gestito dalla stessa associazione e destinate al sostegno della ricerca industriale delle imprese con sede operativa nei comuni del territorio colpito dagli eventi sismici del maggio 2012.
Nell’istanza di interpello l’Associazione Istante fa riferimento, nello specifico, ai comuni di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Reggio Emilia in relazione ai quali con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza.
In risposta al suddetto interpello, l’Agenzia delle Entrate (R.M. del 25.9.2013 n. 58) rammenta preliminarmente che le disposizioni sopra commentate subordinano la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro dal reddito d’impresa alla ricorrenza di due requisiti, ovvero è necessario che le stesse siano effettuate:
- per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province;
- in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate conferma che la fattispecie rappresentata nell’istanza di interpello soddisfa entrambi i requisiti richiesti dalle norme in esame: si tratta, infatti, di erogazione effettuata per il tramite di associazioni e in favore di popolazioni colpite dal sisma.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che ricorre il primo requisito poiché le associazioni sindacali e di categoria sono tra i soggetti individuati dai decreti prefettizi emanati, ai sensi del comma 4 dell’articolo 271, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Con riferimento, poi, al secondo requisito, l’Agenzia sottolinea come la disposizione normativa, nell’individuare i beneficiari delle erogazioni liberali al fine di circoscriverne la deducibilità, si esprima in termini generici, riferendosi alle “popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica”: pertanto, se la finalità della norma è quella di portare aiuto alle popolazioni colpite da calamità pubbliche, si può senz’altro estendere l’ambito di applicazione dell’agevolazione in questione agli aiuti indiretti alle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Tali aiuti possono, difatti, concretizzarsi anche in contributi alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi che con la ripresa della normale attività contribuiscono indubbiamente al benessere della popolazione residente negli stessi territori.
In conclusione, per i tecnici del Fisco, sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite delle associazioni di categoria anche se non destinate direttamente alla popolazione residente nei territori colpiti dal sisma, ma che, comunque, traggono un’utilità, in termini di maggior benessere, dall’attività economica esercitata dalle imprese beneficiarie di detti contributi.
18 novembre 2013
Sandro Cerato