La richiesta di rateizzazione del debito tributario

per richiedere un piano di rateazione straordinario è sempre necessaria l’esibizione della documentazione, indipendentemente dall’importo del debito erariale da rateizzare

Come già anticipato su queste colonne, l’art. 52, c. 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto Fare) ha introdotto una nuova forma di dilazione dei tributi iscritti a ruolo, in aggiunta a quella “ordinaria” e a quella “prorogata” già in vigore. Tuttavia, per poter accedere alla dilazione fino a 120 rate delle somme iscritte a ruolo, era necessario attendere l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, a norma dell’art. 52 co. 3 del DL69/2013, si sarebbe dovuto approvare entro 30 giorni decorrenti dal 21.8.2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 69/2013). Abbondantemente fuori dal termine previsto dalla legge è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 08.11.2013, il predetto decreto attuativo (DM 6.11.2013).

Ora, per effetto della rimodulazione normativa dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 (e a seguito della pubblicazione del predetto decreto), è stata determinata una quadripartizione della possibilità di richiedere la rateazione all’agente della riscossione. Ma veniamo con ordine.

In presenza di una situazione di obiettiva difficoltà, il debitore può innanzitutto chiedere un piano di rateazione ordinario e spalmare il suo debito fiscale fino ad un massimo di 72 rate. Per ottenere tale rateazione è altresì necessario che sussista una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” come disciplinata dall’art. 19 del DPR 602 del 1973, ma non solo. Infatti, per inoltrare tale richiesta, il contribuente deve rispettare le modalità di presentazione e la documentazione già in uso presso gli agenti della riscossione che variano a seconda dell’entità del debito da rateizzare ( inferiore o maggiore di € 50.000) e dalla tipologia del contribuente richiedente ( persona fisica o soggetto diverso).

Con una comprovata e grave situazione di difficoltà, il debitore può chiedere un piano di rateazione straordinario che gli consente di frazionare il suo debito fino ad un massimo di 120 rate. Per ottenere tale rateazione il soggetto richiedente deve attestare di trovarsi in una comprovata e grave situazione di difficoltà, collegata alla congiuntura economica.

Il piano gli verrà concesso se l’agente della riscossione accerterà l’impossibilità per il debitore di pagare il debito con un piano ordinario. In altri termini, la rateazione straordinaria è concessa se l’importo del debito spalmato sul numero massimo di 72 rate (accordabili con il piano ordinario) non sia finanziariamente sostenibile dal debitore e vi sia, per tale motivo, necessità di aumentare il numero di tali rate, in modo da consentire al debitore di rendersi solvibile attraverso una più estesa ripartizione del carico fiscale. Le condizioni che compravano una grave situazione di difficoltà risultano sussistenti, in base a quanto prevede il decreto, quando la rata:

  • per le persone fisiche e le ditte individuali “semplificate”, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione reddituale (ISR) rilevabile dalla certificazione ISEE;

  • per i soggetti diversi di quelli previsti alla lettera precedente, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile e determinato ai sensi dell’art. 2425, nn. 1, 3 e 5, c.c., e l’indice di liquidità (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti) assuma un valore compreso tra 0,5 e 1.

Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato, invece, in base al rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione come sopra definito, secondo le tabelle A e B allegate al citato DM 6.11.2013. A titolo esemplificativo, per le persone fisiche che richiedono un piano straordinario di rateazione dei tributi, il numero massimo di rate concedibili risulta essere pari ad 81, se il rapporto esistente tra la rata e il debito è compreso tra un minimo di 23,21 ed un massimo di 23,60. Per richiedere un piano di rateazione straordinario – indipendentemente dal valore dei tributi oggetto di rateazione ( fino ad € 50.000 o più di € 50.000) – è necessario, altresì, che il contribuente alleghi all’istanza di rateazione i seguenti documenti:

  • per le persone fisiche e ditte individuali semplificati, l’indicatore della situazione economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare;

  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali semplificate, la documentazione contabile aggiornata necessaria per evidenziare il valore della produzione ( da rapportare con l’ammontare della rata) e l’indice di liquidità.

Non viene specificato – come previsto invece per i piani ordinari (chiesti per importi maggiori di € 50.000) – se per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali semplificate sia necessario che l’istanza di rateazione debba essere accompagnata da una relazione sottoscritta da un professionista che attesti che l’indice di liquidità sia inferiore ad uno e che la rata sia superiore al 10% del valore della produzione.

E’ previsto, altresì, che il contribuente possa ottenere, al verificarsi di determinate condizioni, una proroga dei piani di rateazione in precedenza accordati (sia straordinari che ordinari) usufruendo di piani di rateazione in proroga ordinari o straordinari. In buona sostanza, all’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario il debitore potrà scegliere tra due opportunità:

  • da un lato, lo stesso può chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario fino ad un massimo di 72 rate in caso di comprovato peggioramento della sua situazione di difficoltà;

  • dall’altro, può chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario fino ad un massimo di 120 rate in caso lo stesso si trovi in stato di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Analogamente, anche chi ha chiesto un piano straordinario di rateazione e ha bisogno di una proroga potrà optare tra:

  • un piano di rateazione in proroga ordinario fino ad un massimo di 72 rate in caso di comprovato peggioramento della sua situazione di temporanea difficoltà;

  • un piano di rateazione in proroga straordinario fino ad un massimo di 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Rammentiamo, inoltre, che, la richiesta di proroga della rateazione (ordinaria e straordinaria) è preclusa in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive. In tal caso, infatti, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione con la conseguenza che il carico non può più essere rateizzato. Il citato decreto chiarisce, inoltre, che la possibilità di richiedere rate variabili di importo crescente, a norma dell’art. 19 comma 1 ter D.P.R. n. 602/1973, è limitata solo ai piani di rateazione ordinari e ai piani di rateazione in proroga ordinari. Ad ogni modo, l’eventuale mancata concessione di un piano di rateazione “straordinario” non preclude affatto la possibilità di ottenerne uno “ordinario”, fosse anche “in proroga”.

Trova infine conferma nel decreto in commento quanto anticipato da Equitalia in ordine all’applicazione delle nuove disposizioni, ai piani rateali in corso: “i piani di rateazione ordinari e quelli “in proroga” ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, a fronte delle richiesta del debitore e in presenza dei requisiti di legge possono essere aumentati fino a 120 rate”.

 

25 novembre 2013

Sandro Cerato