Spesometro: il problema dei pagamenti con moneta elettronica

gli operatori finanziari emittenti carte di credito dovevano inviare la comunicazione entro lo scorso 30 aprile 2013 per le operazioni del 2012; godono invece della proroga al 12 novembre 2013 solo con riferimento alle operazioni del 2011!

Gli operatori finanziari emittenti carte di credito dovevano inviare la comunicazione entro lo scorso 30 aprile 2013 per le operazioni del 2012. Godono invece della proroga al 12 novembre 2013 solo con riferimento alle operazioni del 2011.

Questa la ridicola conclusione cui si giunge analizzando i provvedimenti che hanno più volte rinviato la scadenza della prima comunicazione (anno 2011) senza spostare anche quella del 2012.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2013, n. 80821 ha prorogato, ancora una volta, la scadenza della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo superiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio-31 dicembre 2011 che i gestori di moneta elettronica devono trasmettere. In questo modo il nuovo termine è allineato allo spesometro del 2012 rinviato dal Provvedimento dell’Agenzia del 3 agosto 2013, n. 94908.

Il Provvedimento 29 dicembre 2011, n. 185905 aveva previsto, al punto 1.2, che “i dati relativi alle operazioni …. rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 sono trasmessi entro il 30 aprile 2012”. Al punto 1.3, invece, si afferma che “Le comunicazioni delle operazioni … rilevate a partire dall’anno solare 2012 sono effettuate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento”.

I quattro Provvedimenti successivi si sono limitati a rinviare la scadenza dei dati 2011, ossia quelli di cui al punto 1.2, al:

– 15 ottobre 2012 (Provvedimento direttoriale del 13 aprile 2012);

– 31 gennaio 2013 (Provvedimento direttoriale del 11 ottobre 2012);

– 3 luglio 2013 (Provvedimento direttoriale del 31 gennaio 2013);

– 2 luglio 2013 (Provvedimento direttoriale del 3 luglio 2013).

La scadenza per le operazioni del 2012, fissate al punto 1.3 non è mai stata prorogata.

Ora, è evidente che se il termine di invio dei dati del 2011 è stato prorogato per consentire l’approvazione di nuove specifiche tecniche (si veda la parte relativa alle Motivazioni del Provvedimento del gennaio 2013), è logico ritenere che anche i dati del 2012 dovessero essere trasmessi all’approvazione dello strumento telematico.

Sennonché manca la copertura normativa di questo – coerente – rinvio, con la conseguenza che per i dati del 2012 andavano trasmessi entro lo scorso mese di aprile.

Sul punto vorrà intervenire l’Agenzia delle entrate, delegata ad individuare i termini di trasmissione dall’articolo 23, comma 41, D.L. 98/2011.

 

17 ottobre 2013

Claudio Sabbatini e Gioacchino Pantoni