Attività agricole: semplificazioni sulla vendita diretta ed altre novità in materia

Anche per quanto riguarda il settore agricolo, il Decreto del Fare ha previsto tantissime novità: facilitazioni riguardo l’inizio dell’attività in particolari situazioni, semplificazione della normativa riguardante la vendita diretta da parte delle aziende agricole e tante altre disposizioni

 Attività agricole: quadro normativo

Anche in materia agricola delle semplificazioni ed altre novità sono contenute nel Decreto del fare. Di rilievo l’art. 30 del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito in Legge n. 98/2013, che apporta facilitazioni riguardo l’inizio dell’attività in particolari situazioni, fermo restando quanto già disposto dal Legislatore con il D.Lgs. n. 228/2001 che ha semplificato la normativa riguardante la vendita diretta da parte delle aziende agricole.

Segue poi la disamina di ulteriori disposizioni contenenti altre novità nell’ambito agricolo.

 

 

Comunicazione per l’inizio dell’attività agricola

L’art. 30 bis del D.L. n. 69 del 21.06.2013 (cd. Decreto del fare), convertito in Legge n. 98 del 09.08.2013, relativo alle aziende agricole e vendita, modificando il D.Lgs. n. 228/2001 ha semplificato la normativa riguardante la vendita diretta da parte delle aziende agricole che non richiede la dichiarazione di inizio attività quando svolta in occasione di sagre, fiere e altri eventi simili.

Se si utilizza il canale del commercio elettronico l’attività può iniziare contestualmente all’invio della comunicazione al comune dove ha sede l’azienda.

Viene anche consentita la consumazione dei prodotti nei locali dell’agricoltore.

In particolare, le semplificazioni in materia agricola hanno riguardato i seguenti temi.

 

 

Attività agricola e vendita diretta

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

 

Attività agricola e commercio elettronico

La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.

 

Consumo sul posto

Nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

 

 

Locali di vendita

L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati

 

Vendita diretta di prodotti agricoli

Alla luce di tali novità, la vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle imprese (1) può essere esercitata con le seguenti modalità:

Modalità di vendita
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità

Non occorre alcuna comunicazione al comune. Ovviamente occorre la comunicazione al sindaco del comune ove ha sede l’azienda trenta giorni prima dell’inizio dell’attività se l’attività di vendita viene effettuata in luogo chiuso.

 

In forma itinerante (es. presso abitazioni, di qualsiasi comune), ossia con mezzi mobili o con banchi di vendita trasportabili non ancorati a terra

L’attività può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.

In forma non itinerante su aree pubbliche

L’attività può essere iniziata, previo invio della comunicazione al comune in cui si vuole esercitare la vendita, contestualmente alla concessione da parte del comune dell’area su cui esercitare l’attività.

In locali aperti al pubblico (ivi compresi i locali facenti parte dell’azienda agricola) o in locali fuori dell’azienda

L’attività può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune nel cui territorio è ubicato il locale.

Su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio

L’attività può essere iniziata previa comunicazione al comune in cui si vuole esercitare la vendita.

Con le modalità tipiche del commercio

elettronico

L’attività può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune ove ha sede l’azienda di produzione.

Vendita in sagre, eventi religiosi, politici e per la promozione dei prodotti tipici

Non serve alcuna comunicazione.

Accise sul gasolio agricolo

L’art. 6, del D.L. 69/2013 prevede una riduzione dell’accisa per il gasolio usato per il riscaldamento delle coltivazioni in serra per il periodo 01.08.2013 – 31.12.2015 a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionisti iscritti all’Inps, purché si impegnino, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Dunque, accisa a € 25 per mille litri sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni in serra da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale nel caso che, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

 

Cooperative agricole: Sgravi contributivi

L’art. 32, comma 7-ter, del D.L. 69/2013 contiene un’interpretazione autentica della disposizione di legge (comma 5, art. 9 della Legge n. 67/1988) relativa agli sgravi contributivi di cui beneficiano i datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani e svantaggiati.

In particolare, viene chiarito che al pari dei datori di lavoro agricoli, anche alle cooperative e relativi consorzi agricoli operanti in zone di montagna o svantaggiate viene riconosciuto il pagamento dei contributi in misura ridotta.

Lo sgravio sarà quantificato in misura proporzionale alla quantità di prodotto conferito e proveniente da zona di montagna o svantaggiata.

 

Terre e rocce da scavo

L’art. 41-bis del D.L. 69/2013 dispone un alleggerimento degli oneri e dei passaggi burocratici per le imprese agricole che, nell’ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo (procedure previste dal D.M. n. 161 del 10.08.2012, disciplinante l’uso delle terre e delle rocce da scavo).

I materiali da scavo da attività autorizzate, possono essere sottoprodotti se il loro produttore dimostra il ricorrere di alcune condizioni attestandole previamente e successivamente all’Arpa.

 

Semplificazioni in materia ambientale

Sono state introdotte alcune semplificazioni di carattere ambientale con l’aggiunta, in sede di conversione in legge del D.L. 69/2013, tra l’altro dell’art. 41-ter.

In particolare, tra le attività esonerate dal richiedere l’autorizzazione all’emissione in atmosfera, come i frantoi, sono state aggiunte quelle relative:

  • ai silos per i materiali vegetali;
  • agli impianti di essicazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore ad 1 MW o 3 MW (se alimentati a metano o gpl o biogas);
  • alle cantine che trasformano fino a 600 tonnellate all’anno di uva nonché agli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti.

 

Pastazzo

Con il termine “pastazzo” si fa riferimento al principale residuo del processo di trasformazione degli agrumi, costituito da scorze, porzioni di polpa e semi.

L’art. 41-quater prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, volto a consentire la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sotto-prodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, e a non applicare pertanto la disciplina concernente i rifiuti.

Lo stesso articolo disciplina le modalità per l’emanazione del decreto, prevedendo che essa avvenga, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, d’intesa con i Ministri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

 

 

Preparazione e vendita di alimenti

L’art. 42, comma 7-bis, del D.L. 69/2013 ha abrogato l’obbligo, per il personale addetto alla preparazione e vendita di sostanze alimentari, di essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria (art. 14, della Legge n. 283/1962 recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e regolamento di esecuzione di cui all’art. 37, D.P.R. 327/1980).

Soppresso, dunque, il libretto di idoneità sanitaria per preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.

Nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta viene consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, nei termini e con le modalità di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 228/2001, possono avvalersi della facoltà di consentire il consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

Il consumo deve avvenire esclusivamente all’interno dei locali e delle aree destinati all’attività di vendita sia su area privata sia su area pubblica (di cui l’imprenditore abbia la disponibilità).

Non è consentita la forma di servizio assistito.

L’utilizzo di piani d’appoggio (mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc.) deve risultare di  dimensioni ed in numero congrui rispetto all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale o dell’area su cui si esercita l’attività di vendita.

Occorre, quindi, il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato. Il ritiro deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto.

E’ consentita solo la fornitura di posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso.

E’ possibile la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita.

Le mensole o gli altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione, mantenendoli in buono stato e sottoponendoli a regolare manutenzione.

Le eventuali pareti retrostanti ai dispositivi di supporto al consumo devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.

Infine, la zona destinata al consumo deve essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di adeguati contenitori di rifiuti.

 

 

Macchine agricole

L’art. 45, del D.L. 69/2013 (relativo alle omologazioni delle macchine agricole), con la modifica dell’art. 107 del Codice della strada, prevede che, per le macchine agricole, l’accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Infine, nel D.L. 69/2013 è stato introdotto l’art. 45-bis, il quale ha posticipato al 22.03.2015 l’obbligo del cd. “patentino” atto a dimostrare di avere un’esperienza documentata di almeno due anni per la conduzione di trattrici agricole (art. 73, del D.Lgs. 81/2008).

È, dunque, posticipata l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome dovrà individuare le condizioni considerate equivalenti all’abilitazione all’uso delle macchine agricole.

 

Nota:

(1)

Gli imprenditori agricoli, persone fisiche e giuridiche, e i coltivatori diretti sono obbligati all’iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Tale iscrizione, oltre a funzioni di certificazione anagrafica, ha anche valore di pubblicità dichiarativa.

Ai sensi della Legge 77 del 1997 sono esonerati dall’iscrizione gli imprenditori agricoli che rientrano nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti Iva (volume d’affari non superiore a € 7.000).

Tuttavia il D.Lgs. 228 del 2001, apportando modifiche alla regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, ha previsto che la nuova normativa si applichi agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese senza indicare particolari esenzioni.

Pertanto coloro che vendono al dettaglio i prodotti della propria attività, devono comunque iscriversi al registro delle imprese.

 

Vincenzo D’Andò

19 ottobre 2013