La postergazione dei finanziamenti dei soci: possono essere restituiti soltanto dopo la soddisfazione dei creditori

nelle SRL i finanziamenti che i soci erogano alla società sono postergati rispetto agli altri debiti sociali; è necessaria un’accurata analisi di bilancio per ridurre il rischio della postergazione in capo ai soci finanziatori

I prestiti concessi alla società a responsabilità limitata, dai componenti del suo assetto proprietario, sono connotati dal requisito della c.d. “postergazione”, ovvero possono essere restituiti soltanto dopo la soddisfazione dei creditori. Peraltro, se il rimborso del finanziamento è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, questo deve essere restituito alla società (art. 2467 c.c.).

La postergazione del finanziamento opera nei confronti dei finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, dai componenti la compagine sociale, in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, risultava un indebitamento eccessivo, se rapportato al patrimonio netto. Peraltro, la postergazione opera anche con riferimento a quei finanziamenti effettuati in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento, anziché un mero finanziamento.

Purtroppo, l’art. 2467 c.c. non fornisce l’indicazione di alcun adeguato parametro quantitativo utile all’individuazione dei suddetti presupposti: l’inadeguatezza della struttura patrimoniale dovrà, pertanto, essere accertata avvalendosi di criteri alternativi, quali quelli tipici dell’analisi di bilancio; ci si riferisce, agli indici di struttura patrimoniale-finanziaria, ed in particolare al grado di indebitamento (rapporto tra i mezzi di terzi ed i mezzi propri).

Se si scegliesse di utilizzare nell’analisi di bilancio il grado di indebitamento (mezzi di terzi/mezzi propri), è necessario precisare che la configurazione dei mezzi propri non sempre coincide con quella civilistica di patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio. Le due entità possono, infatti, divergere, come nel caso dell’utile di periodo classificato nel patrimonio netto, rispetto al quale risulti intervenuta, alla data di valutazione dell’equilibrio dell’indebitamento, una delibera assembleare di distribuzione dello stesso. Con l’effetto che si è realizzata una permutazione da una voce di patrimonio netto ad una di debito, determinando una riduzione dei mezzi propri e, quindi, un peggioramento della struttura del passivo. Peraltro, una dimensione particolarmente elevata del quoziente in parola è sintomo di un’evidente sottocapitalizzazione e, quindi, di un eccessivo ricorso all’indebitamento, che comporta l’applicabilità del predetto principio di postergazione.

Un utile strumento di analisi dell’equilibrio finanziario è rappresentato dai margini di solidità patrimoniale, ovvero quelli di struttura, soprattutto quello di primo grado, pari alla differenza tra i mezzi propri e le attività fisse nette: tale indice esprime, infatti, la capacità dell’impresa di finanziare gli investimenti in immobilizzazioni con le sole fonti aziendali maggiormente durevoli. Nell’ipotesi in cui il margine di struttura di primo grado assuma un valore positivo, significa che l’impresa è in grado di finanziare gli investimenti in capitale fisso con i soli mezzi propri: si è, pertanto, in presenza di una situazione ottimale sotto il profilo dell’equilibrio finanziario, tale da escludere l’operatività del principio di postergazione.

Qualora la differenza tra mezzi propri ed attivo fisso netto risulti, invece, essere negativa, la società potrebbe effettivamente trovarsi in una situazione di eccessivo indebitamento, giustificando l’assoggettamento dei finanziamenti dei soci al vincolo di restituzione di cui all’art. 2467, c. 1, c.c.: al ricorrere della suddetta ipotesi, è dunque necessario verificare la consistenza del margine di struttura di secondo grado, che pone a confronto la sommatoria dei mezzi propri e delle passività consolidate (debiti a medio lungo termine, fondi rischi per accertamenti fiscali in corso, fondi per imposte differite e fondo TFR) con le attività fisse nette.

Se anche il margine di struttura di secondo grado assume un valore negativo, significa che l’impresa non è in grado di finanziare gli investimenti in immobilizzazioni con le sole fonti durevoli di finanziamento (mezzi propri e passività consolidate), rendendo dunque necessario il ricorso ad una parte dei debiti correnti. Tale situazione, caratterizzata da una maggiore rischiosità, denota una carenza di solidità patrimoniale e, quindi, l’integrazione del presupposto di squilibrio di cui all’art. 2467, co. 2, c.c., e la conseguente operatività del principio di postergazione nei confronti dei finanziamenti dei soci.

Il presupposto alternativo a quello dello squilibrio patrimoniale, individuato dal comma 2 dell’art. 2467 c.c., è rappresentato dalla situazione finanziaria della partecipata che avrebbe reso ragionevole, da parte del socio, l’esecuzione di un conferimento, anziché dall’apporto a mero titolo di finanziamento. Si tratta, pertanto, di una valutazione oggettiva della società, secondo i criteri generalmente adottati da un terzo, in sede di assunzione di una decisione in merito all’investimento nella società.

In altri termini, il requisito della ragionevolezza del conferimento sussiste nel caso in cui, dall’ottica del soggetto esterno, la società non presenta attendibili garanzie di rimborso dei finanziamenti da concedere, che conseguirebbero, pertanto, l’effetto di assumere la configurazione di capitali di rischio, ancorché erogati sotto forma di credito. Si precisa, infine, che, il principio di soddisfazione successiva, rispetto ad ogni creditore sociale, opera in qualsiasi momento in cui l’impresa partecipata presenti un eccessivo indebitamento, e non soltanto quando venga dichiarata fallita. La formulazione letterale dell’art. 2467, co. 1, c.c. non contiene, infatti, uno specifico riferimento allo stato di insolvenza dell’azienda debitrice. Conseguentemente, l’eventuale prioritaria estinzione dei finanziamenti dei soci, avvenuta in presenza dei requisiti di cui al secondo comma, può configurare l’insorgere di profili di responsabilità in capo agli amministratori.

 

25 ottobre 2013

Sandro Cerato