Monitoraggio fiscale e Legge Europea 2013

l’inasprimento alla lotta all’evasione fiscale passa anche attraverso il monitoraggio di numerose operazioni i cui dati vengono convogliati in anagrafe tributaria ai fini dell’elaborazione di migliori strategie d’intervento

La Legge n. 97 del 6 agosto 2013 (c.d. Legge europea 2013), pubblicata sulla G.U. del 20 agosto 2013 ed in vigore dal 4 settembre, nell’introdurre le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ha previsto, tramite l’art.9, rilevanti modifiche al decreto legge 28 giugno 1990 n. 167, concernente il controllo dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori nonché al decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria.

L’intervento legislativo in argomento – a modesto parere dello scrivente – si pone nell’ambito di una più ampia strategia tesa, da un lato a rafforzare il quadro normativo vigente volto alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007, dall’altro a fornire alle autorità ispettive preposte maggiori strumenti di lotta all’evasione fiscale a carattere transnazionale e, quindi, elementi informativi idonei ad individuare e selezionare i contribuenti titolari di attività all’estero sottratte a tassazione.

In estrema sintesi:

  1. ai sensi dell’art.1 del citato decreto legge n. 167/1990, così come novellato dalla Legge europea 2013, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’art.11, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 231/20071 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate e del Territorio i dati (relativi alle operazioni di trasferimento da o verso l’estero di mezzi di pagamento2) oggetto di rilevazione nel c.d. Archivio Unico Informatico, istituito ai fini antiriciclaggio ex art. 36, comma 2, lettera b del già menzionato decreto n. 231.3

Quanto precede riguarda esclusivamente le movimentazioni effettuate per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art.5 del T.U.I.R..

Le modalità ed i termini di trasmissione delle suddette informazioni all’Agenzia delle Entrate e del Territorio e la messa a disposizione delle stesse a favore della Guardia di Finanza sono demandati ad un apposito provvedimento del Direttore del citato ufficio fiscale.

Benchè nella precedente formulazione, la norma prevedeva per gli intermediari l’obbligo di trasmissione di quelle operazioni transnazionali per un valore pari o superiore ad € 10.000, occorre sottolineare che sovente, in passato (al fine di evitare le conseguenze connesse alla tracciabilità delle movimentazioni) venivano effettuati numerosi trasferimenti al di sotto di tale limite, anche nella stessa giornata e, in tal caso, non venivano applicate le disposizioni sul monitoraggio fiscale.

Con la nuova disciplina, invece, gli spostamenti, anche frazionati, che cumulativamente superano i 15.000 € nell’arco di un ristretto lasso temporale saranno aggregati e comunicati all’Amministrazione Finanziaria;

  1. ai sensi del novellato art.2 del decreto legge n. 167/1990, al fine di garantire la massima efficacia all’azione di contrasto ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’ unità speciale prevista dall’art. 12, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2009 ed i reparti speciali della Guardia di Finanza (previa autorizzazione del Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ovvero del Comandante Generale del Corpo o di autorità all’uopo delegata) possono richiedere agli intermediari finanziari, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge, di fornire evidenza dei dati concernenti operazioni intercorse con l’estero contenuti nell’Archivio Unico Informatico, anche per masse di contribuenti e con riferimento a determinati archi temporali nonché l’identità dei titolati effettivi di specifiche operazioni con l’estero o di rapporti ad esse collegate.

L’attuazione di tale disposizione è subordinata all’adozione di un provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

  1. l’art.9 della Legge Europea 2013, inoltre, introduce, tra l’altro, importanti modifiche alle modalità di interscambio informativo in materia di circolazione transfrontaliera di valuta, di cui al decreto legislativo n.195/2008, tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza.

In particolare, il testo normativo in argomento prevede (ad integrazione e specificazione di quanto già disciplinato dall’art.2, c. 3, del citato decreto4) che le Dogane sono tenute ad inviare telematicamente gli elementi concernenti le dichiarazioni valutarie e le violazioni accertate all’Agenzia delle Entrate e del Territorio nonché al Corpo.

Al riguardo, si ricorda che l’art.3 del decreto legislativo n.195/2008, adottato in attuazione di quanto prescritto dal Regolamento CE nr. 1889/2005 del 26 ottobre 20055, prevede l’obbligo di dichiarazione a carico di chiunque sia in entrata ed in uscita dal territorio dello Stato con al seguito denaro contante o titoli al portatore di importo pari o superiore ad € 10.000. Tale obbligo, vigente nei confronti di tutti i Paesi terzi ed anche per i trasferimenti tra l’Italia e gli altri Stati membri dell’U.E., viene assolto tramite la presentazione presso gli Uffici locali dell’Agenzia delle Dogane di un apposito modello di dichiarazione, disponibile, altresì, come specificato dalla Circolare nr.68608/RU del 23.12.2008 dell’Agenzia delle Dogane, sul sito internet della stessa.6

Per la violazioni delle citate disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

  • dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui sopra, se tale valore non è superiore ad € 10.000;

  • dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto al limite massimo di che trattasi, se tale valore è superiore ad € 10.000.

Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione7 effettuando un pagamento in misura ridotta:

  • pari al 5% del denaro contante eccedente € 10.000, se l’eccedenza non dichiarata non è superiore ad € 10.000;

  • pari al 15% se l’eccedenza non supera € 40.000.

La somma pagata non può essere, comunque, inferiore ad € 200.

Inoltre, è previsto il sequestro nel limite:

  • del 30% dell’importo eccedente la soglia in esame, qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

  • del 50% dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi.

 

21 ottobre 2013

Nicola Monfreda

1 Per intermediari finanziari si intendono:le banche; Poste Italiane S.p.A.; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento; le società di intermediazione mobiliare (SIM); le società di gestione del risparmio (SGR); le società di investimento a capitale variabile (SICAV); le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP; gli agenti di cambio; le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB; le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le succursali insediate in Italia dei soggetti di cui sopra aventi sede legale in uno Stato estero; Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

2 Per «mezzi di pagamento» si intendono: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

3 I soggetti obbligati all’osservanza delle disposizioni antiriciclaggio (intermediari, professionisti…), registrano, con le modalità previste, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

  • con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

  • con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

4Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l’adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, da realizzarsi tramite l’utilizzo di supporti informatici”.

5Ha sostituito la precedente disciplina contenuta nell’art.3 del decreto legge n.167/1990.

6 www.agenziadogane.gov.it – Consigli per il viaggiatore – sezione modulistica.

7 Salvo che l’eccedenza non dichiarata sia superiore ad € 40.000 e non si sia avvalso della medesima facoltà nei cinque anni precedenti.