Il Fisco inciampa sullo spesometro per le operazioni fuori campo IVA

segnaliamo un’anomalia del modello spesometro: le istruzioni prevedono l’indicazione delle operazioni “fuori campo IVA” che non trovano collocazione nel modello!

E’ pregevole l’intento di semplificazione perseguito con il nuovo spesometro, ma le questioni dubbie sono ancora molte, tra cui le modalità di compilazione del modello.

Il Provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 ha approvato un nuovo tracciato per l’invio telematico delle operazioni rilevanti ai fini Iva (art. 21, D.L. 78/2010), il quale potrà includere anche altre comunicazioni, come la cd. black list.

Probabilmente l’adempimento non si mostrerà particolarmente complicato, visto che è lasciata la possibilità di inviare i dati analitici o aggregati, e senza soglia di importo che fanno scattare o meno l’obbligo. Tutto sommato si tratta di una estrazione fatta dal software. Però il termine per l’invio (12 novembre 2013) è prossimo e le case software hanno necessità di avere del tempo per rivedere i programmi.

Sono diverse le questioni aperte che meritano un chiarimento interpretativo, ma quella che sicuramente colpisce chi legge il provvedimento è il fatto che per le operazioni aggregate (punto 7 del provvedimento), ma non anche per le operazioni analitiche, è richiesta l’indicazione delle operazioni attive e passive imponibili, non imponibili, esenti e fuori campo Iva.

Nulla da eccepire per le prime 3. Ma cosa sono le operazioni fuori campo?

In ambito Iva le operazioni si distinguono in operazioni imponibili (sulle quali si applica l’imposta), non imponibili (es. quelle dell’art. 9 del DPR 633), esenti (quelle di cui all’art. 10) e poi esistono operazioni che vanno fatturate ancorché “non soggette” all’imposta. Rientrano tra queste ultime le prestazioni di servizi generiche (ex. art. 7-ter, lett. a) rese a committenti soggetti passivi d’imposta all’estero, le quali rientrano nel campo dell’Iva – che è un’imposta europea – ma che, pur essendo soggette a fatturazione da parte del prestatore nazionale, non prevedono l’applicazione dell’Iva italiana.

Esistono poi le operazioni “escluse”, contemplate dall’art. 15 del DPR 633, ma queste non trovano spazio nei registri Iva.

Le operazioni “fuori campo”, invece, sono quelle che esulano dal campo di applicazione dell’Iva perché difettano, ad esempio, del requisito soggettivo oppure di quello oggettivo: queste non sono soggette a fatturazione, a registrazione e a dichiarazione. Una operazione “fuori campo” è quella resa da una persona fisica non soggetto passivo Iva oppure la cessione di terreni non edificabili.

Se invece l’operazione difetta del requisito della territorialità, l’operazione è nel campo Iva: forse non è soggetta ad Iva in Italia, ma certamente non si può qualificare “fuori dal campo” di applicazione dell’Iva.

Non a caso le diciture che dal 2013 si espongono in fattura per obbligo di legge (art. 21, cc. 6 e 6-bis del DPR 633) includono le operazioni “non soggette”, ma non certo quelle “fuori campo”.

Comunque, su questo aspetto si dovranno attendere gli opportuni interventi interpretativi da parte delle Entrate, che dovrà anche spiegare perché nelle istruzioni si richiamano le operazioni “fuori campo” e nel modello il campo per indicare le stesse è del tutto assente.

 

 

 

8 ottobre 2013

Claudio Sabbatini, Gioacchino Pantoni e Michele Meroni