Enti non commerciali: il regime speciale Legge 398/1991 per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

proponiamo un riassunto delle agevolazioni previste dalla Legge 398/1991 che disciplina il regime speciale previsto per le associazioni sportive dilettantistiche

Siamo già nel periodo in cui le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) cominciano a pensare se nel prossimo periodo d’imposta sia il caso di passare dall’attuale regime contabilità (semplificata, ordinaria) a quello speciale, notoriamente più conveniente fiscalmente.

E, quindi, il momento di rivederne i contenuti della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 che disciplina tale regime speciale.

Il Legislatore, con detto provvedimento, ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche (e in generale per tutte le associazioni senza scopo di lucro) un regime forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini IVA che IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

Possono accedervi le associazioni che non abbiano percepito nel corso dell’esercizio precedente proventi da attività commerciale di importo superiore a € 250.000,00 e le associazioni che intraprendono per la prima volta l’esercizio di attività commerciale che ipotizzano un reddito da attività commerciale non superiore al medesimo importo.

L’opzione deve essere comunicata all’ufficio SIAE territorialmente competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e all’Agenzia delle entrate, barrando il quadro VO del primo Modello Unico Enc presentato.

L’opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata o si sia verificata una causa di decadenza e, in ogni caso, per almeno un triennio.

 

Modulo opzione L. 398/1991

Spettabile Ufficio della SIAE di

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OGGETTO:

Opzione per il regime fiscale di cui alla Legge n. 398/1991

 

Il sottoscritto …………nato a ………..() il ………., residente a ……………(), via………., n…….., cap….. nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione………………..con sede in …………….() via …………….n………….cap…….telefono…………

Codice fiscale………………………………………..

Partita IVA……………………………………………..

 

Dichiara

 

di voler optare per il regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere da……………………..

 

Comunica, inoltre, che l’associazione, nel periodo d’imposta precedente, che coincide con l’esercizio sociale, ha conseguito proventi per €…………………….(1) dallo svolgimento di attività commerciali.

 

Distinti saluti

 

Firma

 

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(1) Per le associazioni che iniziano l’attività commerciale indicare il valore zero.

 

 

Iva

Le associazioni che optano per questo regime versano, ai sensi del comma 6 dell’art. 74, del DPR 633/1972, le seguenti percentuali dell’IVA risultante dalle fatture/ricevute emesse:

– 50% dell’IVA incassata per la generalità dei proventi commerciali;

– 90% dell’IVA incassata per i proventi da sponsorizzazioni (1);

– 66,67% dell’IVA incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva.

L’imposta, così calcolata, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento mediante Modello F24, senza maggiorazione di interessi.

E’ prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. La norma prevede l’esonero dall’invio della dichiarazione IVA annuale e della comunicazione IVA, e si è inoltre esonerati dal versamento dell’acconto annuale.

Ires (Imposta sul reddito)

L’imponibile Ires è costituito dal reddito d’impresa (2), oltre che da eventuali redditi fondiari, di capitale e diversi. La particolarità, dunque, consiste nell’imposizione agevolata con l’imposizione ad Ires di una minima parte dei proventi di natura commerciale, su cui, infatti, si applica solo l’aliquota del 3%.

Una volta determinato l’imponibile poi si applica l’aliquota Ires nella misura del 27,50%.

Semplificazioni contabili

I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15 e 16 (che disciplinano la tenuta del libro giornale, dei registri ai fini IVA, delle scritture ausiliarie di magazzino ed infine del libro dei beni ammortizzabili), 18 (che disciplina la contabilità semplificata per le imprese minori) e 20 (che regola le scritture contabili degli enti non commerciali) del DPR n. 600/73 e successive modificazioni, così come sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale e dal rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale (ex D.M. 21/12/1992).

Devono essere, tuttavia, conservate le fatture d’acquisto e le fatture emesse, che devono essere numerate in ordine progressivo per anno solare così come copia delle dichiarazioni fiscali e devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti previsti per tale regime agevolato.

Registro Iva minori

Le associazioni sportive dilettantistiche devono poi compilare il cd. Registro Iva minori istituito dal DM 11/02/1997.

In tale registro, impostato per colonne sulla base delle aliquote IVA e non soggetto a vidimazione, devono essere annotati cumulativamente, entro il giorno 15, tutti i proventi commerciali percepiti nel mese precedente.

L’omessa compilazione del Registro IVA minori non determina la decadenza dal regime agevolato ma l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 1.032,00 ad € 7.746,00. E’ necessario indicare in una distinta colonna i redditi che non concorrono alla definizione della base imponibile e quelli che non concorrono alla definizione del volume d’affari.

Decadenza

Le ASD decadono dal regime di cui alla Legge 398/91 nel caso in cui superino il plafond di € 250.000,00 nel corso dell’esercizio: La decadenza opera dal primo giorno del mese successivo a tale superamento.

Ciò può determinare l’applicazione di due distinti regimi contabili e di imposta sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette.

Inoltre, le associazioni decadono dalle agevolazioni di cui alla Legge 398/91 nel caso in cui i pagamenti a loro favore e i versamenti da loro effettuati di importo superiore ad € 516,46 siano eseguiti in contanti, in violazione dell’art. 25 della Legge 133/1999.

 

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Note:

 

(1) La sponsorizzazione è la prestazione di natura pubblicitaria grazie alla quale l’immagine dello sponsor viene veicolata attraverso un evento organizzato/promosso dal soggetto sponsorizzato.

Vi rientrano, ad es., l’inserimento del logo dello sponsor nelle maglie che gli atleti utilizzano durante le manifestazioni sportive o nelle locandine della manifestazione sportiva.

 

(2) Reddito composto dal 3% dell’ammontare complessivo annuale dei proventi commerciali al netto dell’IVA, dalle plusvalenze patrimoniali e dai corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive.

 

Vincenzo D’Andò

5 ottobre 2013