A novembre occorre comunicare al Fisco le minusvalenze sulle partecipazioni

entro il 14 novembre, gli imprenditori in regime IRES dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le minusvalenze e differenze negative di ammontare superiore a € 50.000, che sono state rilevate sulle partecipazione detenute, relative al 2012

L’art. 5-quinquies c. 3 del DL 203/2005, conv. nella L. 248/2005, impone ai soggetti imprenditori di comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente le minusvalenze e differenze negative di ammontare superiore a € 50.000,00 “entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative … sono state realizzate”. Pertanto, facendo riferimento ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quale che sia la data di presentazione effettiva del modello UNICO 2013, la comunicazione relativa alle minusvalenze e alle perdite del 2012 deve essere presentata entro 45 giorni che decorrono dalla data del 30.9.2013, quindi entro il 14.11.2013. A differenza di quanto previsto per le comunicazioni delle minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro, il termine per le comunicazioni delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni quotate, di ammontare superiore a 50.000,00 euro, è legato alla scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e non alla data di presentazione effettiva della dichiarazione stessa.

Sull’adempimento in commento, ed in particolare sul regime sanzionatorio previsto in caso di mancato invio della predetta comunicazione, è intervenuto l’art. 11 del DL del 2.3.2012 n. 16 che ha:

  • eliminato la norma che prevedeva la totale indeducibilità delle minusvalenze realizzate, nel caso non venissero comunicate, o venissero comunicate in modo infedele o incompleto (art. 5quinquies co. 3 del DL 203/2005 e art. 1 co. 4 del DL 209/2002);

  • inserito all’art. 11 del DL 471/97 il nuovo co. 4-bis, che prevede una sanzione amministrativa pari al 10% delle minusvalenze non comunicate (tale sanzione è compresa tra un minimo di 500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro).

Pertanto, per effetto delle suddette modifiche, in caso di omessa, infedele, incompleta o tardiva comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo della minusvalenza non comunicata, o comunicata in modo irregolare, con un minimo e un massimo: la sanzione non può essere, come detto, inferiore ad € 500,00, né superiore ad € 50.000,00. Per fare un esempio, si consideri una minusvalenza non comunicata all’Agenzia delle Entrate pari a € 100.000,00. In base alla previgente normativa, l’inadempimento comportava l’indeducibilità della componente negativa, con una conseguente maggiore imposta pari a € 27.500,00 (€ 100.000,00*27,5%). A seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012, la sanzione amministrativa ammonta ad € 10.000,00 (€ 100.000,00*10%).

L’inserimento della violazione in commento tra le sanzioni amministrative tributarie permette, inoltre, al contribuente inadempiente di beneficiare degli istituti agevolati quali, il ravvedimento operoso (art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472) e la definizione agevolata (ex art. 17 DLgs. 18.12.1997 n. 472).

Quanto al ravvedimento operoso, l’art. 13 del DLgs. 472/97 riconosce al contribuente, in caso di omessa o irregolare comunicazione, il versamento di una sanzione in misura ridotta purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, di cui lo stesso ne abbia avuto formale conoscenza. In tali ipotesi, il contribuente deve presentare la comunicazione, a suo tempo omessa o incompleta e versare la sanzione ridotta, pari ad 1/8 della sanzione minima prevista: nel caso in esame, la sanzione necessaria per il ravvedimento ammonterà ad € 62,50 (€ 500,00*1/8), posto che la sanzione minima prevista per legge è pari ad € 500,00. A ciò si aggiunga che, versando la sanzione ridotta, non sono dovuti gli interessi legali poiché, in base al nuovo regime sanzionatorio, non vi è un’imposta maggiore da corrispondere. Quanto ai termini di regolarizzazione degli errori o delle omissioni tramite lo strumento del ravvedimento operoso, questa deve avvenire, a norma dell’art. 13 c. 1 lett. b del DLgs. 472/97, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica. Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, il termine per il pagamento in misura ridotta, dovrebbe scadere:

  • entro il 30.9.2014, se si considera corretta l’ipotesi per cui il ravvedimento della comunicazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (Per quanto riguarda il modello UNICO 2013, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi era previsto, come detto, per 30.09.2013);

  • entro il 15.11.2014, se si considera corretta l’ipotesi per cui il ravvedimento della comunicazione deve avvenire entro un anno dall’omissione o dall’errore (il termine dei 45 giorni per la comunicazione delle minusvalenze è previsto per il prossimo 14.11.2013).

Il contribuente può, inoltre, a norma dell’art. 17 del DLgs. 472/97, avvalersi della definizione agevolata, versando la sanzione ridotta ad 1/3, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso: il co. 6 dell’art. 16 del citato decreto legislativo stabilisce, infatti, che l’atto di contestazione delle sanzioni deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l’indicazione dei suddetti benefici. Pertanto, se il contribuente ha omesso di comunicare una minusvalenza pari a € 100.000,00, l’Amministrazione finanziaria provvede ad irrogare la sanzione amministrativa (per l’omessa comunicazione) per un importo pari a € 10.000,00 (€ 100.000*10%). Il medesimo contribuente, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’accertamento, può definire “in via agevolata” la sanzione, con il pagamento di € 3.333,34 (€ 10.000,00/3).

Si rammenta, infine, che, con il comunicato stampa diramato il 3.7.2013, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni realizzate dai soggetti imprenditori, a partire da quelle realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2013, dovrà avvenire all’interno della dichiarazione dei redditi (e, quindi, a partire dal modello UNICO 2014), senza più la necessità di effettuare la comunicazione in carta libera alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente. Pertanto, l’obbligo di comunicazione alle Direzioni Regionali delle Entrate (DRE), secondo le modalità e i termini appena illustrate, permane in relazione alle minusvalenze realizzate nel periodo d’imposta 2012.

 

30 ottobre 2013

Sandro Cerato