Notifica valida se sussiste il presupposto della conoscibilità

può essere considerata valida la notifica dell’accertamento anche se il contribuente prova che la persona alla quale è stato consegnato l’atto non è il coniuge convivente; parola di Cassazione!

La Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile Tributaria, con l’ordinanza dell’1 agosto 2013, n. 18492 afferma la validità della notifica dell’avviso di accertamento nel caso in cui il contribuente provi che la persona alla quale è stato consegnato l’atto non è il coniuge convivente.

Il caso inizia con la notifica alla sedicente moglie convivente del contribuente degli atti di accertamento per IVA-IRPEF-IRAP ed addizionali comunali.

Contro detti atti il soggetto si rivolge alla Commissione Tributaria provinciale che respinge il ricorso.

Si adice, così, la Commissione Tributaria Regionale che annulla il ruolo impugnato dal contribuente, poiché dalla documentazione depositata risultava che la donna non partecipava al rapporto tributario, era residente in Comune diverso rispetto a quello del contribuente stesso e non era in nessun rapporto, familiare eo di vicinanza eo di coniugio, con il contribuente.

Considerata detta documentazione la Commissione Tributaria regionale annulla l’iscrizione a ruolo per inesistenza della notifica degli atti presupposti.

Avverso la decisione d’appello, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi:

  • con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c..

Si sostiene che il giudice abbia inficiato la fede della relata di notifica, secondo la quale il soggetto consegnatario era qualificato come moglie convivente capace, perciò di ricevere la notifica e di sottoscriverla.

Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.

Il giudice di merito ha considerato prevalente la documentazione depositata dalla quale risultava che il soggetto ricevente l’atto non fosse in rapporto di coniugio né convivente con il contribuente senza considerare che la stessa si era qualificata moglie convivente accettando di ricevere la notifica.

La Corte riprende la sua giurisprudenza per sottolineare che, alla stato dei fatti, la notifica doveva ritenersi efficace e valida:

  • così sentenza Corte di Cassazione Sez. L, n. 239 del 10/01/2007, In caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario.

Dunque, la Suprema Corte di Cassazione ribalta la decisione impugnata ed accoglie il ricorso del Fisco.

Si sottolinea il principio di diritto per il quale, notificato l’atto ex articolo 139, comma secondo, cod. proc. civ., tramite consegna a persona qualificatasi, con dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e riportate nella relata di notificazione, come dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, la veridicità delle stesse dichiarazioni e, dunque, la validità della notificazione, non si possono contestare per difetto di rapporto di lavoro subordinato poiché basta una semplice relazione tra consegnatario e destinatario che possa evidenziare la conoscibilità dell’atto ricevuto attraverso il soggetto firmatario al vero destinatario.

Inoltre, secondo la sentenza a SS.UU. della Corte di Cassazione nr. 239 del 2007, quanto sopra, come presunzioni, non si può superare dalla circostanza, dimostrata a posteriori, che la persona firmataria dell’avviso di ricevimento lavorava nella sede alle dipendenze esclusive di altro soggetto, tranne se non si provi che il consegnatario non era addetto ad nessun incarico per conto o nell’interesse del destinatario.

In particolare l’oggetto della decisione della Corte è sulla validità o meno della notifica.

La Commissione Tributaria Regionale dava prevalenza alla sola documentazione dalla quale risultava che il ricevente l’atto non era in rapporto di coniugio né convivente con il contribuente senza attenersi al fatto che la stessa aveva qualificato se stessa come moglie convivente accettando di ricevere la notifica.

Veniva così compromessa la fede privilegiata della dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario sensi dell’articolo 2700 cod. civ.

Per la validità della notificazione è sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto.

Dunque, il ricorso viene deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la Corte decide anche nel merito.

 

 

30 settembre 2013

Sonia Cascarano

 

Allegato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2013, n. 18492

 

La CTR di Napoli, accogliendo parzialmente l’appello di S. E. – appello proposto contro la sentenza n. 437/01/2007 della CTP di Avellino che aveva respinto il ricorso della parte contribuente relativo a cartelle di pagamento per IVA-IRPEF-IRAP ed addizionali comunali per gli anni 2002-2003 – ha dichiarato nullo il ruolo n. 2006/379 confermando invece gli altri oggetto del giudizio.

La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che era risultato dalla documentazione depositata agli atti che gli avvisi di accertamento presupposti rispetto al ruolo risultavano notificati a tale F. A. (che si era dichiarata moglie capace e convivente e che aveva sottoscritto la notifica), soggetto del tutto estraneo al rapporto tributario, residente in altro comune rispetto a quello del destinatario della notifica e rispetto al quale la F. non risultava essere in rapporto né familiare, né di vicinanza né di coniugio. Essendo risultata inesistente la notifica dell’atto presupposto, anche il ruolo e la cartella di pagamento risultavano viziati. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 2700 cod civ) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito abbia inficiato -sulla base della documentazione risultante in atti – la fede privilegiata della relata di notifica, dalla quale risulta che il soggetto consegnatario si era qualificato moglie convivente all’atto di ricevere la notifica e di sottoscriverla, La censura appare fondata e da accogliersi in ragione del solo primo motivo, con assorbimento del secondo.

Il giudice del merito ha dato prevalenza alla documentazione depositata in giudizio e dalla quale risultava che la F. non fosse in rapporto di coniugio né convivente con lo S., senza curarsi del fatto che la F. medesima (con dichiarazione resa all’ufficiale che aveva curato la notifica, e perciò dotata di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.) si era qualificata moglie convivente ed aveva accettato di ricevere la notifica. Di tanto il giudice del merito avrebbe dovuto contentarsi per ritenere efficace e valida la notifica, alla luce della confermata giurisprudenza di questa Corte.

Si veda, per tutte (senza che il riferimento a diversa figura soggettiva alteri la correttezza del principio e la sua applicabilità al caso qui in esame) Cass.Sez. L, Sentenza n. 239 del 10/01/2007: “In caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario”.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera dì consiglio per manifesta fondatezza e che la Corte possa decidere la controversia anche nel merito (non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) respingendo integralmente il ricorso della parte contribuente avverso le impugnate cartelle di pagamento.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

– che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

– che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 10.200,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.