Premessa normativa
La Direzione generale per l’attività ispettiva, con le circolari n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013, è intervenuta per fornire al personale ispettivo indicazioni in merito al corretto inquadramento dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.
I PUNTI PRINCIPALI TRATTATI DAL MINISTERO DEL LAVORO
SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE IVS
In presenza dei caratteri dell'abitualità e della prevalenza sono obbligati all'iscrizione IVS i seguenti soggetti:
-titolari;
-soci della Snc;
-soci accomandatari della Sas;
-socio d'opera della Srl.
In materia previdenziale occorre inoltre operare le seguenti distinzioni:
-ARTIGIANI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS i familiari collaboratori che lavorano abitualmente e prevalentemente nell’impresa artigiana, purché non siano già assoggettati ad un obbligo assicurativo in quanto contitolari dell’impresa artigiana, ovvero lavoratori dipendenti, anche apprendisti (art.2, L. n.463/59). La prestazione resa dal coadiutore dell’artigiano non deve consistere necessariamente nella partecipazione manuale al lavoro e può riguardare solo compiti impiegatizi (sono considerati familiari coadiutori il coniuge ed i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).
-COMMERCIANTI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS i familiari collaboratori preposti al punto vendita che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (art. 1 cc. 203 - 206 L. n.662/96, art. 29 c. 1 L. n. 160/75, art. 2 L. n. 613/66); sono considerati familiari coadiutori il coniuge ed i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 3° grado.
-COLTIVATORI DIRETTI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS il coniuge ed i parenti e affini entro il 4° grado componenti il nucleo familiare, purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità aziendali (artt. 1 e 2 L. n. 1047/57).
LA SCALA DELLA PARENTELA
In riferimento alle prestazioni dei familiari occorre fare riferimento alla seguente suddivisione:
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parenti di primo grado: genitori e figli;
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di secondo grado: i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
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di terzo grado: i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;
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gli affini: sono i parenti del coniuge, ed in particolare i suoceri (primo grado), i nonni del coniuge ed i cognati (secondo grado)