Con la sentenza n. 17442 del 17 luglio 2013 (ud. 29 maggio 2013) la Corte di Cassazione ha salvato le agevolazioni prima in presenza di una causa di forza maggiore.
IL FATTO
L’ufficio aveva provveduto al recupero delle agevolazioni fiscali prima casa, non avendo la contribuente rispettato l'impegno a stabilire la residenza anagrafica nel Comune ove era ubicato l'immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi, per causa di forza maggiore, causa non addebitabile alla contribuente, che, al cessare dell'impedimento vi aveva trasferito la residenza.
LA DECISIONE
La Corte rileva che “la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del benefìcio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto - proprio perchè non inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligatorio, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, dovendo, in conseguenza, affermarsi il principio secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione 'prima casa' non comporta la decadenza dall'agevol