IVA per cassa: opzione in dichiarazione IVA

i contribuenti che intendono adottare la liquidazione dell’IVA per cassa per il triennio che scade a fine 2014, devono effettuare la scelta dell’opzione in dichiarazione IVA

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito con modifiche dalla L. 07.08.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, in virtù del quale:

  • l’imposta sul valore aggiunto esposta sulle fatture attive (relative alla cessioni di beni e alle prestazioni di servizi emesse a cessionari o committenti, che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione) diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;

  • l’imposta sul valore aggiunto esposta sulle fatture passive (relative agli acquisti dei beni o dei servizi) diviene detraibile, invece, soltanto al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Le disposizioni attuative del nuovo regime di IVA per cassa sono contenute nel DM 11.10.2012 che ha fissato, peraltro, al 1 dicembre 2012, la data di entrata in vigore delle disposizioni in parola: dalla suddetta data è stato, peraltro, abrogato il regime dell’IVA per cassa previgente (ex art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185). Con l’emanazione del Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 165764 del 21.11.2012 e della Circolare ministeriale n. 44 del 26 novembre 2012 è stato definitivamente completato il quadro normativo di riferimento della nuova Iva per cassa.

Il citato Provvedimento direttoriale ha stabilito, peraltro, che l’opzione per il regime IVA in esame “si desume dal comportamento concludente del contribuente ed è comunicata, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n, 442, nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata”. Il provvedimento di cui sopra chiarisce che, relativamente al 2012 (primo anno di applicazione del regime) l’opzione deve essere comunicata con il modello IVA 2013 (quadro VO), relativo al 2012, che deve essere trasmesso in un termine compreso tra il 28 febbraio 2013 (con esonero della presentazione della comunicazione annuale dati IVA) e il 30 settembre 2013, qualora il contribuente decidesse di optare per la presentazione contestuale con la dichiarazione dei redditi (presentazione unificata con UNICO 2013).

Pertanto, chi ha aderito al nuovo regime Iva per cassa a partire dal 1° dicembre 2012, e non ha presentato il modello Iva in forma autonoma, dovrà ribadire l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione da inviare, unitamente ad Unico 2013, entro il prossimo 30.09.2013.

Sul punto, si ritiene che è considerata comunque valida l’opzione comunicata a mezzo di una dichiarazione IVA annuale cosiddetta “tardiva”, ovvero presentata nei 90 giorni successivi dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. Analogamente, si ritiene che l’opzione sia comunque valida anche nelle ipotesi di omessa e irregolare comunicazione, salvo l’applicazione di una eventuale sanzione per l’irregolarità formale.

In considerazione della suddetta scadenza (30.09.2013), è utile rammentare che, nel quadro VO dichiarazione IVA 2013 (relativo alla comunicazione delle opzioni e delle revoche) è previsto il nuovo rigo 15, contenente la casella 1 che deve essere barrata dai contribuenti che hanno optato, appunto, per il regime di cassa dal 1 dicembre 2012. Peraltro, chi ha optato per l’iva per cassa già a decorrere dalla citata data, dovrà procedere con cautela alla compilazione della dichiarazione annuale IVA, poiché le operazioni comportano particolari modalità di compilazione del quadro VE (relativo alle fatture emesse ma non incassate) e del quadro VF (per il rinvio della detrazione dell’iva sugli acquisti effettuati e non ancora pagati).

Quanto alle operazioni attive, si osserva che nel rigo VE36, riservato all’esposizione delle operazioni con imposta esigibile in anni successivi, è stato introdotto il campo 3 per le operazioni in regime di nuova Iva per cassa effettuate dal 1° dicembre 2012. Il rigo in commento accoglie, oltre alle operazioni effettuate con il nuovo regime di IVA per cassa, anche le operazioni effettuate nelle more del precedente regime in vigore sino al 30 novembre 2012 (campo 2 del rigo VE 36). Nel campo 1 del rigo VE 36 occorre indicare, invece, l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi, ovvero la sommatoria delle:

  • operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all’articolo 6, ultimo comma del DPR 633/72;

  • operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 (vecchio regime di Iva per cassa);

  • operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge n. 83 del 2012 (regime dell’Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).

Quanto alle operazioni di acquisto, invece, si osserva che nel rigo VF19 (riservato all’esposizione degli acquisti registrati nell’anno ma con imposta differita ad anni successivi) è stato previsto il campo 3 per indicare gli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del nuovo regime dell’IVA per cassa dal 1° dicembre 2012. Il rigo in commento accoglie, oltre alle operazioni effettuate con il nuovo regime di IVA per cassa, anche le operazioni effettuate nelle more del precedente regime in vigore sino al 30 novembre 2012 ( campo 2 del rigo VF 19). Nel campo 1 del rigo VF 19 si dovrà indicare, invece, l’ammontare complessivo degli acquisti con Iva esigibile in anni successivi annotati nel 2012, rispetto ai quali nello stesso anno non si è verificata l’esigibilità dell’imposta. In altre parole, dovrà essere indicata la sommatoria:

  • degli acquisti nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all’articolo 6, ultimo comma del DPR 633/72;

  • degli acquisti effettuati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 (vecchio regime di Iva per cassa).

  • degli acquisti effettuati ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge n. 83 del 2012 (regime dell’Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).

Si evidenzia, inoltre, che il campo in oggetto non deve essere compilato dai cessionari o committenti di soggetti che hanno aderito al regime dell’Iva per cassa: per tali soggetti, il diritto alla detrazione sorge, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione (C.M. n. 44 del 26 novembre 2012).

Rammentiamo, infine, che, l’opzione per il nuovo regime IVA per cassa è valida per un triennio: l’opzione esercitata a decorrere dal 01.12.2012 vincola, quindi, il contribuente (salvo revoca) fino al 31.12.2014.

 

23 settembre 2013

Sandro Cerato