I sette peccati capitali del redditometro

di nuovo redditometro se ne parla da tre anni, da tre mesi e da tre giorni: se ne parlerà ancora per altri giorni, mesi e anni, complice l’immediato avvio dell’operatività degli uffici, già prevista per fine mese (in fondo, gli uffici sono chiamati a notificare “soltanto” circa 35.000 accertamenti sintetici entro fine anno)…

Certo, di nuovo redditometro se ne parla da tre anni, da tre mesi e da tre giorni: se ne parlerà ancora per altri giorni, mesi e anni, complice l’immediato avvio dell’operatività degli uffici, già prevista per fine mese (in fondo, gli uffici sono chiamati a notificare “soltanto” circa 35.000 accertamenti sintetici entro fine anno).

E allora, prima che si scateni la bagarre, complice anche la rilassatezza del periodo estivo e il motto secondo cui le cose serie vanno affrontate con leggerezza e quelle di poco conto con serietà, mi sono divertito a delineare “i sette peccati capitali” del nuovo redditometro: una sorta di pro memoria ludico di quello che ci attende.

 

1 – Uno, e uno soltanto, è il periodo d’imposta di riferimento per l’applicazione del nuovo redditometro: niente più clausola di garanzia, insomma, rappresentata dal “vecchio” disallineamento del reddito dichiarato da quello sinteticamente attribuibile al contribuente per due periodi d’imposta, anche non consecutivi. D’ora in poi il focus del fisco avrà riguardo al singolo periodo d’imposta delle persone fisiche: un bel “giro di vite”, insomma.

 

2 – Due sono le fasi del contraddittorio questa volta debitamente “procedimentalizzato” dalla legge: la prima, ravvisabile nella cosiddetta “fase del questionario”, quando il contribuente è chiamato ad adempiere alle richieste di informazioni notificata dal fisco; la seconda, ravvisabile nel contraddittorio vero e proprio da accertamento con adesione, di cui allo specifico invito notificato dall’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 218/1997.

 

3 – Tre sono le conseguenze, tutte negative, che derivano al contribuente il quale, ricevuto il questionario “redditometrico”, si sottrae all’adempimento richiesto: il tutto è disciplinato all’interno del Dpr n. 600/1973, segnatamente agli articoli 32 e 39, disciplinanti rispettivamente i poteri e le attribuzioni degli uffici finanziari e l’accertamento induttivo, nonché nel decreto legislativo n. 471 del 1997, concernente le sanzioni amministrative tributario. E dunque cominciamo proprio da quest’ultimo, ricordando come la mancata risposta ad una richiesta del fisco viene “pagata” con la sanzione amministrativa variabile da 258 a 2.065 euro. La seconda conseguenza consiste nella concreta inutilizzabilità dei dati non addotti tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziale, visto che la legge – art. 32 del Dpr n. 600/1973 – sancisce come <<Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.>>. Un bel pregiudizio, insomma, tanto per la fase amministrativa quanto per la fase giudiziale: una complicazione per la difesa, insomma, sui diversi fronti. Da ultimo, ma non per questo meno importante, l’ulteriore conseguenza che il contribuente che si è sottratto alla risposta al questionario può essere sottoposto ad accertamento “induttivo” puro, di cui al secondo comma dell’articolo 39 del Dpr n. 600/1973: il tutto, ovviamente, a condizione che la persona fisica controllata per il periodo d’imposta fosse titolare di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

4 – Quattro sono i periodi d’imposta pregressi per i quali il fisco ammette l’incidenza sugli “incrementi patrimoniali”. Come i lettori sapranno, nella nuova versione del redditometro la legge non contempla più la circostanza, come in passato, che gli incrementi patrimoniali si imputino, per quinti, nel periodo d’imposta oggetto di acquisto del bene e nei quattro periodi d’imposta precedenti (trasfigurazione giuridica del concetto di risparmio) e salvo prova contraria del contribuente. Ora la norma pretenderebbe di imputare “per intero” la spesa nel periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta: salvo la prova contraria del contribuente e la circostanza <<dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultanti da dati disponibili o presenti in anagrafe tributaria>>, di cui alla tabella “A” dei beni e servizi rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico, allegata al decreto ministeriale del 24 dicembre scorso.

 

5 – Cinque sono le tipologie di spese che costituiranno l’oggetto del contendere tra contribuente e fisco: si tratta di

1) “spese certe”, sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico;

2) “spese per elementi certi”, ottenute applicando, ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto), riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico, i valori medi rilevati dai dati dell’ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento;

3) quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta;

4) quota del risparmio riscontrata, formatasi nell’anno; 5) quota parte dell’ammontare complessivo delle “spese ISTAT” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

 

6 – Sei le fasi complessive del procedimento che vede coinvolti, in una sorta di “batti e ribatti”, contribuente ed ufficio. Allora cominciamo con (1) la notifica del questionario da parte dell’ufficio al contribuente e (2) con l’esecuzione dell’adempimento da parte del destinatario (anche perché, come abbiamo visto, non conviene “nicchiare”). Proseguiamo con (3) la valutazione – negativa – da parte dell’ufficio della documentazione ricevuta e delle tesi propugnate dal contribuente e la conseguente (4) notifica del canonico “invito a comparire” da accertamento con adesione. Per finire (5) con il contribuente che, rifiutata l’idea di definire l’invito ricevuto entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, avvia il contraddittorio e prospetta ulteriormente le proprie tesi all’ufficio; quest’ultimo (6) valutato il tutto procederà con la definizione amministrativa o, all’opposto, procederà con la notifica dell’accertamento “sintetico”.

 

7 – Sette sono le macrocategorie delle voci considerate nell’ambito del “nuovo redditometro”. Si tratta di

  1. abitazione;

  2. mezzi di trasporto;

  3. assicurazioni e contributi;

  4. istruzione;

  5. attività sportive e ricreative e cura della persona;

  6. altre spese significative;

  7. investimenti immobiliari e mobiliari netti: il tutto ha dato adito alla tabella “A” allegata al decreto ministeriale del 24 dicembre scorso, che contempla oltre 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, ritenute idonee a contribuire, congiuntamente, alla stima del reddito.

 

Buon redditometro, si fa per dire, a tutti!

 

5 settembre 2013

Carlo Nocera