La donazione di partecipazioni effettuata da una persona fisica non imprenditore non comporta, a norma dell’art. 67 del TUIR, alcun onere fiscale ai fini delle imposte dirette (IRPEF): i redditi diversi conseguibili da persone fisiche (non nell’esercizio di impresa) e per effetto di cessioni di partecipazioni, sono tassabili, infatti, solo quando la cessione sia a titolo oneroso e non, invece, quando avvenga a titolo gratuito (come nel caso appunto della donazione).
Per quanto concerne, invece, l’imposizione indiretta, la donazione di partecipazioni societarie è soggetta alla disciplina di cui all’art. 2, c. 47, D.L. 3.10.2006, n. 262, che ha istituito l'imposta sulle donazioni/successioni, applicabile sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Le ordinarie aliquote dell’imposta in commento sono così individuate:
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