Donazione di partecipazioni: il calcolo della base imponibile

in caso di donazione di partecipazioni societarie, la base imponibile (ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni) può essere desunta dal valore risultante dal bilancio approvato successivamente alla data della donazione

La donazione di partecipazioni effettuata da una persona fisica non imprenditore non comporta, a norma dell’art. 67 del TUIR, alcun onere fiscale ai fini delle imposte dirette (IRPEF): i redditi diversi conseguibili da persone fisiche (non nell’esercizio di impresa) e per effetto di cessioni di partecipazioni, sono tassabili, infatti, solo quando la cessione sia a titolo oneroso e non, invece, quando avvenga a titolo gratuito (come nel caso appunto della donazione).

Per quanto concerne, invece, l’imposizione indiretta, la donazione di partecipazioni societarie è soggetta alla disciplina di cui all’art. 2, c. 47, D.L. 3.10.2006, n. 262, che ha istituito l’imposta sulle donazioni/successioni, applicabile sui trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Le ordinarie aliquote dell’imposta in commento sono così individuate:

  • trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta, si applica l’imposta del 4% con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;

  • trasferimenti a favore di fratelli e sorelle, si applica l’ imposta del 6% con franchigia di 100.000 euro per ogni beneficiario;

  • trasferimenti a favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l’ imposta del 6% senza franchigia;

  • trasferimenti a favore di tutti gli altri beneficiari, si applica, l’ imposta dell’8% senza franchigia.

Il valore delle quote/azioni di società non quotate in borsa (da assumere come base imponibile su cui calcolare l’imposta sulla parte che eccede la franchigia, se prevista) deve essere determinato prendendo come riferimento il valore proporzionalmente corrispondente al valore del patrimonio netto della società “risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società…”.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate (circolare 30.12.2003 n. 58), mutuando la posizione unanime della giurisprudenza, ha chiarito che, ai fini dell’imposta sulle donazioni, la base imponibile delle partecipazioni in società non quotate deve essere determinata avendo riguardo al valore contabile della quota-parte del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio o inventario, e non più al valore di mercato: solo in assenza di bilancio o di inventario, le partecipazioni dovranno essere assunte in misura pari al valore corrente del patrimonio netto; ne consegue che, l’Amministrazione finanziaria rimane libera di valutare autonomamente il valore delle partecipazioni, a prescindere dal valore indicato nel bilancio, solo in assenza di un bilancio approvato (o di un inventario).

Con la recente sentenza n. 17062/2013, la Corte di Cassazione ha precisato che la base imponibile dell’imposta di donazione può essere altresì rappresentata dal valore risultante dal bilancio approvato successivamente alla donazione stessa, in quanto occorre considerare i mutamenti sopravvenuti: “ai fini della determinazione della base imponibile relativa a un atto di donazione di azioni di una società non quotata in borsa, il valore del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio può essere incrementato, o ridotto, in ragione di mutamenti sopravvenuti tra la data di chiusura dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce e la data della donazione, potendosi anche utilizzare le risultanze di un successivo bilancio, antecedente alla data della donazione, ancorché approvato in epoca successiva”.

In buona sostanza, la citata sentenza (valorizzando un principio ormai consolidato ai fini della successione ed estendendo il principio in parola alla donazione di azioni e quote) ha sancito che, per determinare la base imponibile ai fini dell’imposta di donazione, in presenza di donazioni di quote o azioni di società non quotate, può essere preso in considerazione il valore della quota indicata nel bilancio approvato successivamente alla donazione stessa. Questo procedimento sarebbe, infatti, legittimato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 346/1990, il quale richiede, per le quote di società non azionarie che redigono bilancio o inventario, di considerare il valore proporzionalmente corrispondente a quello del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, alla data dell’apertura della successione (o della donazione).

Rammentiamo, infine, che, a norma dell’art. 3, c. 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990, è prevista una specifica ipotesi di esenzione totale dall’imposta di donazione in caso di passaggi generazionali d’impresa, attraverso la cessione di quote a favore dei discendenti (figli, nipoti) e del coniuge: l’esenzione in parola spetta, infatti, per il solo trasferimento di partecipazioni che consente agli aventi causa (discendenti o coniuge) di acquisire oppure integrare il controllo della società partecipata, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.: “sono considerate società controllate le società in cui una società (rectius un socio persona fisica) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.

 

26 settembre 2013

Sandro Cerato