Notifica valida presso il Comune solo se sono esperite tutte le formalità previste per il caso del destinatario assente

se il destinatario della notifica è assente e non c’è alcun soggetto abilitato alla consegna dell’atto impositivo nel luogo indicato, la notifica si perfeziona solo se vengono espletate tutte le formalità previste dalla legge

Se il destinatario della notifica è assente e non c’è alcun soggetto abilitato alla consegna dell’atto impositivo nel luogo indicato, la notifica si perfeziona solo se vengono espletate tutte le formalità di cui all’art. 140 C.p.c..

La CTR di Roma, con la sent. n. 136/28/13 del 10 giugno 2013, ha affermato che in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica si perfeziona se sono assolte tutte le formalità previste dalla citata norma (deposito dell’atto al Comune; affissione del relativo avviso di deposito e la notificazione dello stesso per raccomandata con avviso di ricevimento).

 

Notifica degli atti tributari

La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e ss. del codice di procedura civile, così come stabilisce l’art. 16, c. 2, del D.lgs n.546/1992. Tale ultima disposizione richiama l’art. 60, c. 1, lett. a, del Dpr n. 600 del 1973, il quale stabilisce come la notifica degli atti previsti per legge, deve essere eseguita secondo le norme degli articoli 137 e ss. del C.p.c.. Le notifiche possono eseguirsi, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

Alternativamente alla procedura di notifica c.d brevi manu, è possibile effettuare la notifica mediante il servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

L’art. 140 C.p.c. stabilisce, inoltre, che nel caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Sull’argomento la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la notifica di un atto ex art. 140 C.p.c. per essere validamente compiuta deve contenere, a pena di nullità, anche l’avviso di ricevimento della raccomandata; se la notifica non viene eseguita nel rispetto di tutte le condizioni, ivi compresa, la prova documentale dell’avvenuta notifica (avviso di ricevimento), è nulla e l’invalidità si estende anche all’avviso di accertamento (Cass. Ordinanza 21 luglio 2011, n. 16050; 6114 del 16 marzo 2011).

 

Nella fattispecie in esame la società impugnava la cartella di pagamento eccependo la illegittimità della notifica atteso che la stessa mancava della prova dell’avvenuto deposito in Comune e dell’affissione all’albo. La CTP ha accolto il ricorso della società per la mancata prova della regolarità della notifica della cartella e l’ufficio ha proposto appello alla CTR.

I giudici tributari di secondo grado, esaminati gli atti depositati, hanno ritenuto infondato l’appello dell’ufficio finanziario attesa l’irregolarità della notifica della cartella in pagamento in quanto “manca la prova dell’avvenuto deposito in Comune e dell’affissione all’albo comunale, per cui non appare possibile accertare e se tutte le formalità della notifica della medesima cartella siano state esattamente completate. Preliminarmente i giudici hanno accertato che la società ha la propria sede amministrativa in un comune sito nelle vicinanze di Roma e la notifica era stata effettuata non nei confronti di quest’ultima ma del legale rappresentante, non iscritto nell’anagrafe dello stesso comune ma in altro comune.

La questio iuris che i giudici hanno affrontato è quella del tipo di notifica da seguire in caso di destinatario per il quale non sia stato rivenuto alcun soggetto abilitato alla consegna nel luogo indicato nel comune di domicilio del destinatario, distinguendo tra irritualità temporanea e destinatario definitivamente assente perché trasferito. Mentre in quest’ultimo caso, ai fini del perfezionamento della notifica, basta l’affissione dell’atto nell’albo della Comune, nel primo è necessario, invece, il deposito dell’atto nella casa del comune, l’affissione dell’avviso dei deposito alla porta dell’abitazione o dell’azienda de destinatario e la notificazione dello stesso per raccomandata con avviso di ricevimento. Quanto precede è collegato direttamente a quanto previsto da una parte dagli artt. 140 C.p.c. e 60 Dpr n. 600/73, e l’art. 140 C.p.c. dall’altra, nel senso che l’individuazione dell’una o l’altra alternativa, quanto ai presupposti (irreperibilità assoluta o temporanea) e ai relativi effetti (necessità delle tre formalità di cui all’art.140 Cpc), è rapportata all’attività di ricerca che l’art. 148, c. 2, C.p.c. impone all’agente notificatore, laddove prevede che la relata di notifica indichi la persona a cui è stata consegnata la copia e le sue qualità nonché il luogo di consegna oppure le ricerche fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie circa la reperibilità del destinatario.

Nel caso specifico il messo notificare che il rappresentante legale non risultava in anagrafe in comune ed ha effettuato la notifica per irreperibilità assoluta senza effettuare le relative ricerche. Da quanto precede la CTR ha respinto l’appello dell’ufficio.

Si segnala che, ai fini della notifica degli atti tributari, fa fede fino a querela di falso la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario attestante che la persona a cui ha consegnato l’atto si è qualificata come addetta alla ricezione; qualora l’ufficiale giudiziario attesti di aver eseguito la notifica presso la sede “effettiva” nelle mani di persona qualificatasi come addetto della società destinatario, la conseguente dichiarazione fa fede fino a querela di falso (Cass 5 dicembre 2012, n. 21817),

 

8 agosto 2013

Enzo di Giacomo