Linee guida per la predisposizione del rendiconto relativo all’utilizzo del 5 per mille

per poter beneficiare del contributo in esame i soggetti destinatari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare le modalità di impiego delle somme percepite, indipendentemente dell’ammontare ricevuto, redigendo un apposito documento – denominato “rendiconto” – entro 12 mesi dalla percezione di dette somme…

Il Legislatore fiscale riconosce ad ogni contribuente la facoltà di destinare una quota parte dell’IRPEF, in misura del 5 per mille, a soggetti che svolgono attività socialmente o eticamente meritorie. I settori a sostegno delle cui attività può essere destinato il beneficio del 5 per mille sono sostanzialmente quelli del volontariato, della ricerca scientifica universitaria e sanitaria, nonché quelle riconducibili allo sport a carattere dilettantistico. Allo stesso modo, possono essere destinatari del 5 per mille anche i Comuni che perseguono politiche sociali (C.M. n. 6/2013).

Per poter beneficiare del contributo in esame i soggetti destinatari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare le modalità di impiego delle somme percepite (indipendentemente dell’ammontare ricevuto) redigendo un apposito documento (denominato “rendiconto”) entro 12 mesi dalla percezione di dette somme.

Il rendiconto in esame deve essere accompagnato, altresì, da una relazione illustrativa dalla quale risulti in modo chiaro e dettagliato la destinazione delle somme percepite per ciascuna delle annualità di riferimento: nel caso in cui non venisse redatto nei tempi e nelle modalità fissate il predetto rendiconto, il soggetto percipiente del 5 per mille sarà obbligato alla restituzione di quanto ricevuto.

Tuttavia, gli obblighi dei soggetti destinatari del 5 per mille non si esauriscono con la mera predisposizione di detto rendiconto: infatti, il predetto documento dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione (12 mesi dalla percezione delle somme) al Ministero del lavoro e della politiche sociali per consentirne il controllo, ma nel solo caso in cui l’importo ricevuto sia pari o superiore ad € 15.000,00 nell’annualità 2008 e pari o superiore ad € 20.000,00 dall’annualità 2009 in poi. Pertanto, gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore sono esonerati dall’invio del rendiconto e della citata relazione illustrativa, fermo restando l’obbligo di redazione dello stesso e di conservazione di tutta la documentazione (a corredo dello predetto rendiconto) per un periodo non inferiore a 10 anni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le linee guida utili per i soggetti percettori di quote del “5 per mille dell’Irpef”, elaborando, a tal fine, un modello di rendiconto – scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it (area sociale) > 5 per mille > la rendicontazione, oppure dal sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it >no profit>5 per mille) – per supportare i soggetti nell’assolvimento del predetto obbligo documentale.

Al rendiconto in parola – debitamente firmato dal legale rappresentante dell’ente – dovrà, inoltre, essere allegata copia (in carta semplice) di un valido documento di identità del rappresentante legale e una relazione descrittiva; quest’ultima relazione ha sostanzialmente il compito di illustrare, come detto, le modalità di destinazione della quota ricevuta e gli interventi realizzati, indicandone il costo per ciascuna delle principali voci di spesa. Sarà altresì necessario specificare, sempre nella relazione allegata al rendiconto, le motivazioni per le quali non tutte le somme percepite dall’ente sono state impiegate, ma per le quali si è preferito procedere al loro accantonamento. Si rammenta, infatti, che, è riconosciuta ai destinatari del 5 per mille la possibilità di accantonare, per future esigenze dell’ente, in tutto o in parte, il contributo percepito. In tal caso, all’interno del rendiconto in parola, dovrà essere data menzione dell’accantonamento effettuato; fa da corredo al predetto rendiconto, anche la copia del verbale dell’organo competente, in cui viene deliberato l’accantonamento e specificata la destinazione delle somme. In altri termini, qualora, per esempio, l’ente decidesse di accantonare dette somme per la costruzione di un immobile o per la ristrutturazione di un immobile già esistente, l’Ente dovrà allegare permessi di costruzione, progetti e/o preventivi di spesa. In ogni caso, è obbligatorio, per gli Enti beneficiari, spendere tutte le somme accantonate e rinviare il modello di rendiconto opportunamente compilato entro 24 mesi dalla percezione del contributo.

La trasmissione del predetto modello – per le società tenute a tale adempimento – dovrà avvenire tramite raccomandata a/R all’indirizzo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali Divisione I Via Fornovo n.8 00192 Roma. La documentazione va trasmessa apponendo sulla busta la dicitura “Rendiconto 5 per mille dell’Irpef”. Salvo nei casi espressamente previsti dal modello di rendicontazione, i giustificativi di spesa non dovranno essere inviati con il rendiconto, ma dovranno essere conservati (in originale) presso la sede legale dell’organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

I documenti giustificativi di spesa devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “5 per mille dell’Irpef” percepita per l’anno di riferimento.

Il rendiconto non dovrà essere predisposto e trasmesso nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un bilancio sociale e che lo stesso sia stato pubblicato sul sito internet dell’associazione.

Resta inteso, che, in assenza di un bilancio sociale, la trasmissione del rendiconto deve essere necessariamente effettuata se, come detto, l’importo del contributo ricevuto sia pari o superiore ai 15.000,00 euro nell’annualità 2008 e pari o superiore ai 20.000,00 euro dall’annualità 2009.

 

Sandro Cerato

30 agosto 2013