Il socio di SRL che non ha versato il capitale sottoscritto

cosa avviene quando il socio di una Srl sottoscrive il capitale sociale ma non lo versa al momento dovuto, rimanendo debitore verso la società per il capitale relativo alle proprie quote sociali?

Con la sottoscrizione del capitale, il socio si accolla l’impegno di liberare le quote da lui sottoscritte in sede di costituzione della S.r.l.. Tale impegno concerne, sostanzialmente, il versamento del capitale sottoscritto per la parte che eccede il 25% del capitale sociale da versarsi, obbligatoriamente, presso un istituto di credito, prima di recarsi dal Notaio rogante. E’ escluso da tale obbligo, il soggetto che intende costituire una Srl unipersonale: tale soggetto deve, infatti, per espressa previsione normativa (art. 2464 co.4 c.c.), versare l’intero ammontare dei conferimenti in denaro, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

In caso di ritardo nel versamento dei residui versamenti richiamati dagli amministratori, quest’ultimi devono seguire una precisa procedura per il recupero degli stessi, la quale si apre con una diffida e si conclude con la vendita della quota del socio moroso, fino ad arrivare all’eventuale esclusione del socio (art. 2466 c.c.). Nello specifico, l’art. 2466 del codice civile prescrive che, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori sono tenuti a diffidare il socio moroso ad eseguire detto versamento entro il termine di 30 giorni.

In dottrina, si ritiene che sia comunque possibile prevedere un termine maggiore a quello previsto dal legislatore, ma mai inferiore allo stesso. La citata disposizione non richiede, inoltre, una formalità particolare per diffidare il socio al versamento del dovuto. Tuttavia, trattandosi di atto avente natura recettizia, che acquisisce efficacia solo una volta portato a conoscenza del socio moroso, è preferibile l’utilizzo della forma scritta (o meglio lo strumento della raccomandata A/R o PEC), poiché solo così è possibile ottenere una prova agevole dell’avvenuta ricezione da parte del socio interessato. Successivamente, decorso inutilmente il predetto termine, la legge impone, agli amministratori, di valutare l’utilità di un’eventuale azione giudiziale per ottenere il pagamento da parte del socio moroso.

L’esame dell’utilità dell’azione giudiziale consiste in una valutazione di opportunità e convenienza, che evidentemente si risolve in una stima previsionale dei tempi e dell’esito del procedimento, basata sui dati disponibili in merito, per esempio, alle condizioni patrimoniali del soggetto contro il quale si agisce.

Nel caso in cui gli amministratori ritengano non utile in relazione all’interesse sociale esperire azione esecutiva nei confronti del socio moroso, questi saranno tenuti ad offrire la partecipazione non interamente liberata agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale. La decisione di procedere all’offerta di vendita delle quote del socio moroso, per suo conto ed a suo rischio e pericolo, non deve necessariamente essere preceduta da una delibera dell’assemblea dei soci, trattandosi di atto rientrante tra i poteri propri dell’organo amministrativo. Infine, la parte delle “quote” morose relativamente alle quali non viene formulata alcuna offerta di acquisto da parte dei soci può essere messa in vendita dagli amministratori “all’incanto“, a condizione che tale possibilità sia consentita dall’atto costitutivo.

L’art. 2466 c.c. stabilisce, come sopra accennato, che, la vendita delle quote relativamente alle quali sussiste la morosità del socio deve essere “effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato“. Ciò non esclude comunque la possibilità, al fine di evitare contestazioni dal socio moroso, di far approvare, all’assemblea dei soci, un apposito bilancio infrannuale, redatto secondo i principi propri del bilancio d’esercizio. A favore di questa tesi, depone il tenore letterale del citato art. 2466 c.c. che non fa riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio, ma all’ultimo bilancio approvato.

Ad ogni modo, la quota parte del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato, rappresenta il valore minimo di cessione delle partecipazioni del socio moroso, ben potendo quest’ultime essere vendute ad un prezzo superiore. Al ricorrere di tale ultima ipotesi (prezzo di cessione maggiore del valore di bilancio), la società procederà a trattenere la parte di prezzo a copertura dei versamenti ancora dovuti e a restituire al socio moroso l’eventuale eccedenza di corrispettivo.

Nel caso in cui, invece, le partecipazioni del socio moroso risultassero invendute, gli amministratori dovranno escludere il socio moroso procedendo alla riduzione del capitale sociale della società e trattenendo, a titolo di risarcimento del danno, i decimi di valore nominale e l’eventuale sovrapprezzo che il socio ha inizialmente versato, prima di divenire inadempiente rispetto ai versamenti dei decimi residui.

L’art. 2466 c. 4 c.c. stabilisce, infine, che, il socio non in regola con il versamento dei conferimenti in denaro non può partecipare alle decisioni dei soci. Tuttavia, secondo l’interpretazione offerta dal notariato (massima I.B.24), il socio moroso, sebbene privo del diritto di voto, può comunque partecipare ai lavori assembleari. In altre parole, nonostante detto soggetto non possa esprimere alcun voto, quest’ultimo viene comunque computato ai fini del calcolo del quorum costitutivo, se presente in assemblea.

Peraltro, secondo una massima successiva del notariato (Massima I.B.25 della Commissione Notarile del Triveneto), il socio che, titolare di una partecipazione interamente liberata, incrementi la sua quota e, relativamente a quest’ultima vicenda, venga a trovarsi in mora con i versamenti, non potrà partecipare alle decisioni sociali per l’intera partecipazione detenuta. In altri termini, il socio esprime una posizione unitaria parametrata sul valore della complessiva partecipazione e che questa, essendo termine di riferimento della posizione del socio, non può suddividersi per quote distinte.

 

1 agosto 2013

Sandro Cerato