Trasparenza fiscale: esercizio e rinnovo dell'opzione

per le società che intendono adottare il regime della trasparenza fiscale per il triennio 2013-2015, il termine per l’adesione è al prossimo 31 dicembre: ecco la corretta prassi da seguire per passare in trasparenza

In un precedente commento sono stati esaminati i requisiti soggettivi e i vantaggi fiscali del regime della trasparenza delle s.r.l a ristretta base societaria. In questo commento verranno esaminate, invece, le modalità e i termini per l’esercizio dell’opzione.

Da un punto di vista operativo, sarà preliminarmente compito degli amministratori della s.r.l., accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, compagine sociale composta da perone fisiche in numero non superiore a 10 (o 20 in caso di srl cooperative) società non assoggettata a procedure concorsuali (fallimento, concordato…) e non soggetta agli studi di settore per eccedenza di ricavi, comunicare ai soci l’opportunità di aderire all’opzione per la trasparenza fiscale inviando a quest’ultimi apposita comunicazione nella quale gli si chiede di far pervenire (con lettera raccomandata A/R) la loro manifestazione di volontà circa l’adesione al regime opzionale in commento.

Si rammenta, infatti, che, le manifestazioni di volontà dei soci devono essere espresse mediante raccomandata A/R e non con una semplice raccomandata a mano, atteso che quest’ultima modalità non è conforme ed idonea ad attribuire certezza ed evidenza alla volontà dei soci, non solo rispetto alla società, ma anche rispetto all’Amministrazione Finanziaria (in tal senso R.M. 17.07.2009). L’unico caso in cui non è richiesto l’invio della raccomandata A/R alla società partecipata, è il caso delle srl unipersonale, atteso che la volontà della società partecipata (espressa attraverso il successivo invio telematico del modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione) coincide con quella del socio che detiene il 100% del capitale sociale (R.M. 11.12.2007 n. 361).

Ottenuta l’adesione della totalità dei soci, la società partecipata compilerà e trasmetterà, in via telematica (utilizzando il prodotto gestionale reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia), il modello di comunicazione approvato dall’Agenzia delle entrate con provv. del 04.08.2004 rubricato “comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali”. L’obbligo in parola può essere assolto direttamente dalla società partecipata, oppure tramite un intermediario abilitato (professionisti, centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria), oppure da un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

L’esercizio dell’opzione, irrevocabile per tre periodi d’imposta, deve avvenire entro il primo dei tre peridi d’imposta della società partecipata a decorrere del quale si intende far valere il regime di trasparenza. Se, ad esempio, si intende esercitare l’opzione per il triennio 2013-2015, il termine di legge scade il prossimo 31.12.2013. Sul punto, è bene rammentare che, prima delle novità introdotte dal DL 20.03.2012 n. 16 (decreto semplificazioni fiscali), l’omessa (o tardiva) presentazione del modello comportava l’inefficacia dell’opzione.

Ora, invece, l’omesso invio nei termini del modello in parola è stato espressamente considerato dall’Agenzia delle Entrate (C.M. 28.09.2012 n. 38), tra le fattispecie regolarizzabili con l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 c. 1 del citato DL 02.03.2012 n. 16, secondo il quale, non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento e purché il contribuente:

  • possieda i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;

  • effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (€ 258,00).

Pertanto, qualora non sia stato rispettato il termine del 31.12.2012 per la presentazione del modello ai fini dell’opzione per il triennio 2012-2014, è possibile regolarizzare l’omissione entro il prossimo 30.09.2013, versando la sanzione in misura fissa pari ad € 258,00 e presentando il prescritto modello di opzione.

Al termine del triennio, l’opzione può essere rinnovata per un nuovo triennio con le stesse modalità con cui deve essere esercitata la prima volta, ovvero mediante presentazione del modello di comunicazione già utilizzato, atteso che non è efficace il rinnovo tacito dell’opzione già esercitata. Pertanto, nel caso in cui una società che ha esercitato l’opzione per il triennio 2010-2012 intendesse rinnovarla anche per il triennio successivo (2013-2015), sarà tenuta a presentare il modello di comunicazione entro il prossimo 31.12.2013. Anche in tal caso, si ritiene che, in caso di mancato invio del modello di rinnovo, sarà possibile regolarizzare l’omissione entro il 30.09.2014, usufruendo del predetto istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2 c. 1 del DL 02.03.2012 n. 16.

 

19 luglio 2013

Sandro Cerato