anche in Italia è ammessa una procedura “concorsuale” per i soggetti non fallibili (tra cui i consumatori privati): oggi analizziamo con quali metodi viene liquidato il patrimonio del soggetto non fallibile per far fronte alle promesse concordatarie
La Legge n. 3/2012 ha previsto, in alternativa alla proposta di composizione della crisi da sovra indebitamento, una procedura specifica per la liquidazione del patrimonio mediante la quale, il soggetto non fallibile, liquida i beni a sua disposizione per risarcire i propri creditori. La procedura viene attivata mediante la presentazione di apposita istanza al Tribunale competente in ragione della residenza del debitore, in caso di consumatore, ovvero in ragione della sede principale del debitore, in caso di debitore non fallibile: il deposito della domanda produce la sospensione del corso degli interessi convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che i crediti non siano garantiti da privilegi (ipoteca o pegno).
La liquidazione del patrimonio può essere attivata su domanda del debitore, ovvero anche dai creditori dello stesso, qualora la procedura di composizione della crisi – precedentemente proposta dal debitore – si rivelasse meno conveniente rispetto al ricavato ottenibile dalla liquidazione del patrimonio del debitore istante.
La domanda di liquidazione deve essere corredata da una serie precisa di documenti:
-
l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
-
l’elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni dal debitore;
-
le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
-
l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dallo stato di famiglia.
Alla domanda deve essere allegato, inoltre, l’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata redatta dall’Organismo di composizione della crisi. Quest’ultima relazione dovrà esporre l’indicazione puntuale delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, ovvero l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Spetta all’organo di composizione della crisi produrre, inoltre, un resoconto della solvibilità del debitore istante negli ultimi 5 anni, l’indicazione della eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori, nonché il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda.
Nel caso in cui la documentazione prodotta sia ritenuta non idonea a ricostruire la situazione economico patrimoniale del debitore, la domanda di liquidazione sarà ritenuta inammissibile: se così non fosse, invece, il giudice decreterà l’apertura della procedura di liquidazione. Con il decreto di apertura, il giudice provvederà alla nomina di un liquidatore, scelto tra i professionisti nominabili a curatore, il quale sarà tenuto ad eseguire i prescritti obblighi pubblicitari: trascrizione del decreto di apertura presso il registro delle imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa.
Una volta nominato, il liquidatore provvederà alla formazione dell’inventario del patrimonio da liquidare e comunicherà, a tutti i creditori, la possibilità di partecipare alla liquidazione del patrimonio del debitore, previa predisposizione di apposita domanda di partecipazione che andrà trasmessa (anche a mezzo PEC) al liquidatore stesso, entro un determinato termine. La predetta domanda di partecipazione alla liquidazione deve recare, in estrema sintesi, l’indicazione delle generalità del creditore, la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, la descrizione del bene richiesto in restituzione, la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché l’indirizzo PEC, il numero di fax o l’elezione del domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
Esaminate le domande di partecipazione pervenute entro il termine prestabilito, il liquidatore procederà alla predisposizione di un progetto di stato passivo, che verrà inviato a ciascun creditore insinuato, il quale potrà, nei 15 giorni successivi, formulare le proprie osservazioni: in presenza di contestazioni non superabili, spetterà al giudice provvedere alla formazione dello stato passivo, mentre nei restanti casi (assenza di osservazioni o osservazioni sanabili), sarà il liquidatore stesso ad approvare lo stato passivo, eventualmente modificato per effetto del recepimento delle osservazioni formulate dai creditori.
Nei trenta giorni successivi alla predisposizione dell’inventario dei beni, il liquidatore è tenuto ad elaborare un programma di liquidazione che verrà successivamente comunicato al debitore e ai creditori e che verrà depositato presso la cancelleria del giudice. Tuttavia, l’inventario, ancorché depositato presso la cancelleria del giudice, non può dirsi definitivo: possono rientrare, infatti, nella liquidazione del patrimonio del debitore, anche i beni sopravvenuti nella disponibilità di quest’ultimo nei quattro anni successivi alla presentazione della domanda.
Durante la fase della liquidazione, il liquidatore è autorizzato ad esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare, nonché le azioni necessarie al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. I crediti derivanti dall’esercizio delle predette azioni, il compenso spettante al liquidatore e all’organismo di composizione della crisi, nonché i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti ammessi al concorso. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni del deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.
5 luglio 2013
Sandro Cerato