Decreto del fare: le novità in tema di riscossione

con l’obiettivo di aiutare le imprese in difficoltà a saldare i debiti fiscali, il governo Letta ha posto dei limiti alla pignorabilità dei beni mobili strumentali all’attività d’impresa

Limite del quinto ai pignoramenti dei beni indispensabili all’imprenditore o al professionista per lavorare. Con l’obiettivo di salvaguardare per quanto possibile la continuità dell’attività economica e, allo stesso tempo, consentire al Fisco di proseguire ad incassare i crediti erariali, l’art. 52, c. 1, lett. d del D.L. 21.06.2013, n. 69, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 (supplemento ordinario) contiene importanti novità in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore.

 

Modifica normativa

Con intervento sul testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il legislatore ha sostituito il comma 1 dell’articolo 62, prevedendo che i beni di cui all’articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, vale a dire gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere, possono essere pignorati nei limiti di un quinto1.

Nella versione previgente i medesimi beni potevano essere pignorati nei casi in cui erano soggetti al privilegio stabilito dall’art. 2759 c.c., previsto per i crediti per imposte dirette relative ad annualità pregresse, limitatamente alle quote imputabili al reddito d’impresa ma non oltre i due anni precedenti quello per il quale il pignoramento veniva effettuato.

La disposizione, nella sua formulazione vigente, si applica, a partire dal 22 giugno scorso:

a) se il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito erariale iscritto a ruolo2.

b) anche se il debitore è costituito in forma societaria;

c) ed, in ogni caso, se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.

In sostanza, come osservato dalla stampa specializzata si stabilisce l’applicazione delle limitazioni già previste dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori-ditte individuali, anche alle imprese esercitate con l’autonoma personalità giuridica della società ma anche, più in generale, nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro.

La relazione illustrativa osserva che si tratta di “… una rilevante problematica che assume spesso connotazioni mediatiche particolarmente significative e che può avere conseguenze, sia in termini di tenuta dei livelli occupazionali, che di salvaguardia del tessuto produttivo della nazione…“.

 

Quali i beni pignorabili nel limite del quinto?

La disposizione limita il procedimento di espropriazione mobiliare per gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili all’esercizio dell’attività d’impresa o professionale.

La norma, quindi, fa diretto riferimento al concetto della indispensabilità dei beni, nozione che la giurisprudenza ha elaborato prima della riforma del codice di procedura civile, quando il regime giuridico riservato a tali beni ne prevedeva l’assoluta impignorabilità.

In dottrina3 è stato acutamente osservato come il concetto di indispensabilità non vada in alcun modo confuso con quello di utilità in quanto quest’ultimo, di per sé, non è di ostacolo al pignoramento (Tribunale di Roma, 25/10/1994). Tuttavia, quando ci si riferisce al concetto di indispensabilità non si può prescindere dal metodo, dalle condizioni di tempo e di luogo in cui il debitore svolge la propria attività.

Sono stati ad esempio ritenuti in concreto relativamente impignorabili i caschi utilizzati dal parrucchiere in quanto il loro utilizzo è usuale nella generalità di soggetti che esercitano la medesima attività e la cui mancanza determinerebbe la perdita di clientela e l’impossibilità economica di continuare l’attività. (Cass. n. 11002 del 06/11/1993). Anche la gru per una impresa edile, l’auto per l’avvocato, sono stati ritenuti oggetto di pignoramento4, unicamente per debiti erariali riferiti ad imposte dirette5.

La verifica di tali aspetti è, comunque, riservata al giudice di merito e conseguentemente sottratta al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivato (Cass. n. 2523 del 11/3/1987).

In definitiva nelle interpretazioni della Corte di Cassazione, si ricollega al concetto di indispensabilita’ del bene cioè alle modalita’ concrete in cui l’imprenditore svolge la propria attivita’. In altre parole, i beni utilizzati dal debitore per i quali si vuole opporre l’impignorabilita’ nel limite dei quattro/quinti devono risultare in concreto indispensabili per l’esercizio della professione, arte o mestiere da cui il debitore ricava i propri mezzi di sostentamento. Per converso, il beneficio della impignorabilità limitata dei beni non dovrebbe operare nel caso in cui il debitore disponga di altre fonti reddituali.

 

La prevalenza del capitale investito sul lavoro

Altra questione di estremo interesse riguarda il metodo di individuazione della prevalenza dell’attività personale rispetto al capitale investito. Il legislatore con riferimento all’attività lavorativa non ha specificato se sia attribuibile solo a quella del debitore, o anche a quella dei suoi famigliari oppure, infine, anche a quella dei suoi collaboratori.

Taluni ritengono non si debba far riferimento solo all’attività del debitore ma anche a quella dei suoi collaboratori autonomi o dipendenti; altri invece limitano il concetto di attività personale del debitore a quella dei suoi famigliari.

A questo proposito, l’art. 1 c. 2 della legge fallimentare riformata dal d.lgs. 09/01/2006 n. 5 e dal d.lgs. 12/09/2007 n. 169, fornisce validi criteri utilizzabili in via analogica per verificare la prevalenza del lavoro sul capitale.

In sostanza, si assumono soggetti economici che realizzano la propria attività con prevalenza di lavoro personale rispetto al capitale investito coloro che sfuggono alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, in grado di dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

 

La nomina del custode (debitore)

Secondo quanto dettato dall’art. 52, c. 1, n. 2, lett. d, (che inserisce il nuovo comma 1-bis, nel corpo dell’art. 62, D.P.R. n. 602/73), nel caso di pignoramento dei beni indispensabili per l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale la custodia e’ sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso.

In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Evidentemente ragioni di contenimento della spesa pubbliche hanno indotto il legislatore a scegliere la soluzione di affidare allo stesso debitore la custodia del bene parzialmente oggetto di pignoramento. Tuttavia non si può fare a meno di osservare che la questione della custodia dei beni pignorati è particolarmente avvertita nell’ambito della più generale problematica dell’efficacia del processo esecutivo: quanto più, infatti, il debitore esecutato potrà continuare ad esercitare una potestà di fatto sulla cosa assoggettata ad esecuzione, a dispetto del vincolo di indisponibilità parziale creato con il pignoramento, tanto meno garantito il creditore (lo Stato) si sentirà in ordine all’incisività della misura esecutiva.

 

I frutti dei fondi

L’ultimo comma del novellato art. 62, del D.P.R. n. 602/73, che non è stato oggetto di modifica, si occupa di disciplinare la sorte dei frutti del fondo del debitore. Il legislatore prevede che i frutti del fondo del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’art. 2771 c.c. possono essere pignorati nelle forme di espropriazione presso il debitore, ancorché i fondi stessi siano affittati.

L’agente della riscossione può procedere al pignoramento dei frutti anche qualora i fondi siano concessi a mezzadria o a colonia, purché sussistano due condizioni:

a) l’imposta per cui si procede sia imputabile ai redditi di natura fondiaria ed iscritta nei ruoli posti in riscossione nell’anno in cui si procede a riscossione e nell’anno precedente;

b) i frutti siano prodotti nel Comune ove si riscuote il tributo.

 

Conclusioni

Così come è strutturata la novità contenuta del Decreto del fare, riteniamo la pignorabilità dei beni strumentali abbia portata estremamente residuale.

Le procedure esecutive a tutela del credito dovranno accertare e constatare la sussistenza di una pluralità di beni inseriti nel medesimo circuito lavorativo, il cui pignoramento nei limiti del quinto, non dovrà pregiudicare il regolare funzionamento dell’attività lavorativa.

Ciò perchè l’obiettivo (lodevole) del legislatore è quello di salvaguardare la continuità aziendale. Quindi, se il bene pignorato è da ritenersi necessario al processo lavorativo e non risulta che vi siano beni analoghi tali da consentire comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, a parere di chi scrive, il bene anche se pignorabile nel limite del quinto, non potrà essere oggetto di processo di esecuzione e la misura adottata resterà fine a se stessa.

 

9 luglio 2013

Attilio Romano

1 Fino all’introduzione dell’art. 3 l. 24 febbraio 2006, n. 52, si trattava di beni impignorabili di cui al previgente art. 515 n. 4 c.p.c., eccetto i casi in cui fossero soggetti al privilegio di cui all’art. 2759 c.c..

2 Sul punto cfr. Nota EQUITALIA 01.07.2013, conferma che l’espropriazione nei limiti del quinto del loro valore è possibile solo se gli altri beni non sono sufficienti a coprire l’esposizione debitoria.

3 Vedi A. Catozzi, I limiti alla pignorabilità dei beni mobili: impignorabilità assoluta e relativa, Lisug.it.

4 F. FALCONE, Strumentali, il limite del quinto, Il Sole 24 Ore del lunedì, 24 giugno 2013.

5 Il recupero delle agevolazioni concesse agli autotrasportatori per gli anni 1992, 1993 e 1994 sotto forma di credito di imposta, esula infatti dall’ambito di applicazione del richiamato articolo 62, comma 1. Cfr. C. Agenzia entrate 14.08.2002, n. 71.