Le cartelle mute non si annullano d'ufficio

Le cartelle mute non possono essere annullate d’ufficio, se la questione della mancanza di sottoscrizione della cartella non sia stata sollevata col ricorso introduttivo.

Con la sentenza n.1331 del 29 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che le cartelle mute non possono essere annullate d’ufficio, se la questione della mancanza di sottoscrizione della cartella non sia stata sollevata col ricorso introduttivo.

Infatti, va applicato il consolidato orientamento della Corte,

“in base al quale nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi e non può, ex officio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum, come definito dalle scelte del ricorrente

(vedi, fra molte, Cass. 22 settembre 2011, n. 19337)”.

 

 

Cartelle mute – Brevi considerazioni

Come è noto, l’art. 36, c. 4-ter, del D.L. n. 248/2007 (cd. Milleproroghe) ha disposto che la cartella di pagamento di cui all’art. 25 del D.P.R. n.602/73, deve contenere, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella.Tali disposizioni, tuttavia, si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 e di conseguenza

“la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.

 

Sul punto specifico delle cartelle mute va segnalato, comunque, che già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 13 del 15 gennaio 2010 (ud. dell’11 gennaio 2010), aveva ancora una volta confermato la legittimità delle cartelle mute, antecedentemente all’intervento del legislatore del 2007, rilevando altresì che sulle questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata, si era già pronunciata con la sentenza n. 58 del 2009 e, successivamente, con le ordinanze n. 291 e n. 221 del 2009 (in senso confermativo l’ordinanza n. 349 del 1° dicembre 2010, ud. del 29 novembre 2010, della Corte Costituzionale).

 

Anche la Corte di Cassazione si è attestata sulla stessa posizione.
  • Con la sentenza n. 10805 del 5 maggio 2010 (ud. del 19 gennaio 2010) ha dato continuità all’indirizzo secondo cui “la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev’esserepredisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice” (Cass. n. 14894/2008, e, più di recente, Cass. n. 4757/2009).

  • Con l’ordinanza n. 14791 del 4 settembre 2012 (ud. 4 luglio 2012) la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle cartelle, prive dell’indicazione del funzionario responsabile, se i ruoli sono stati consegnati all’agente della riscossione prima del 1° giugno 2008.Per la Corte, nel caso di specie, “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008”.

  • Con la sentenza n.1425 del 22 gennaio 2013, la Corte di Cassazione, nel confermare i principi sinora espressi, ha rilevato che la mancata indicazione, per i ruoli ante giugno 2008, del responsabile del procedimento, è una invalidità non viziante, atteso che ai sensi dell’art. 21-octies, c. 2, della legge n. 241/1990, “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto … non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, facendo sempre prevalere la sostanza sulla forma. Così come l’omessa indicazione del funzionario competente non determina la nullità della cartella, poiché ciò che vale è che l’atto sia “inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” e che esso sia “predisposto secondo il modello ministeriale … che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale, tramite appostito numero di codice”.

  • Con l’ordinanza n. 1644 del 24 gennaio 2013, ha osservato che “in tema di atti tributari, l’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che per qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione – e, quindi, anche per le cartelle esattoriali – si debba ‘tassativamente’ indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell’atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, come confermato anche dall’ar1. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 – norma ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58 del 2009, non in contrasto con gli artt, 3, 23, 24, 97 e 1 1 1 Cost. – che, nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse” (Cass. S.U. 2010/11722; Cass. 2010/10805; 2011/8613)”.Inoltre, prosegue la sentenza, “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. 2009/4757; cfr. Cass. 2010/4283)”.

 

7 giugno 2013

Roberta De Marchi