Cooperative di produzione e lavoro: come si applicano l’esenzione e le deduzioni IRAP

la determinazione del reddito per le società cooperative presenta sempre delle particolarità: analisi di come impattano le nuove norme in tema di deducibilità dell’IRAP per le cooperative di produzione e lavoro

Nel modello Unico SC 2013 trovano posto per la prima volta ben tre diverse variazioni in diminuzione dal reddito che sono direttamente collegate all’applicazione dell’IRAP; in particolare, si tratta:

  • della deduzione dal reddito dell’IRAP pagata e relativa alla quota imponibile del costo del lavoro e assimilato, di cui all’art.2, c. 1, DL n. 201/2011,

  • della deduzione del 10% dell’IRAP pagata, di cui all’art. 6, c. 1, del DL n. 185/2008,

  • dell’esenzione dal reddito dell’IRAP indeducibile o del 50% di tale IRAP, di cui all’art. 11 del DPR n. 601/1973 e all’art. 1, c. 462, della L. n. 311/2004.

Le prime due sono relative a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, mentre la terza riguarda specificatamente solo le cooperative di produzione e lavoro (a mutualità prevalente) e loro consorzi.

Ed è proprio per simili soggetti che si pone la questione delle modalità di applicazione delle predette deduzioni, tenuto conto che le prime due sono effettuate sulla base del principio di cassa (e, comunque, nei limiti dell’IRAP di competenza) mentre la terza deduzione è operata sulla base dell’IRAP indeducibile.

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