Deduzione di perdite su crediti: nuovo intervento della Cassazione, favorevole al contribuente

i frequenti reclami dei clienti, che causano una rinuncia alla riscossione del proprio credito, giustificano fiscalmente la deduzione della perdita su crediti

E’ deducibile la perdita se il contribuente rinuncia a riscuotere i crediti vantati nei confronti di “buoni” clienti.

In tale ipotesi, la prova certa è data dalla frequente presentazione di esposti e reclami da parte del cliente mediante l’esibizione di tali documenti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10255 del 2 maggio 2013, che accolto il ricorso presentato da una società cooperativa.

In precedenza, invece, la Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all’Agenzia delle entrate che, nel caso di specie, riteneva non idonea la documentazione prodotta dalla suddetta soc. cooperativa.

Ma la Suprema Corte ha ritenuto errata la motivazione addotta dall’Agenzia delle entrate, peraltro ritenuta, invece, corretta dalla C.T.R..

In particolare, la Cassazione ha accolto il motivo di gravame esposto dal contribuente che censurava il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza in ordine al fatto decisivo della esistenza di reclami intercorsi tra la contribuente ed i propri clienti, costituenti la ragione della rinuncia della contribuente a taluni crediti vantati verso tali clienti.

Al contrario la Commissione regionale aveva osservato “che non risulta prodotto alcuna prova dell’esistenza di tali perdite su crediti e che pertanto anche”.

Ma secondo la Corte Suprema, “Tale affermazione è del tutto apodittica e non poggia su alcuna disamina della documentazione concernente i reclami tra la contribuente ed i suoi clienti debitori, prodotta nel giudizio di merito”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso della società cooperativa.

Il fatto

La società coop. a r.l. ha presentato ricorso contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingendo l’appello contro la sentenza di primo grado, ha confermato la ripresa a tassazione dell’importo di €. 2.055.127,56 dedotto dalla contribuente come perdite su crediti, giacché oggetto di crediti che erano stati rinunciati dalla contribuente stessa per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori.

La decisione della Cassazione

Nel caso di specie la società ha diritto a dedurre le perdite su crediti sulla base di apposita documentazione presentata da dove si evince il reclamo di taluni clienti che ha portato alla rinuncia del credito vantato dalla cooperativa al fine di mantenere i buoni rapporti commerciali con i propri clienti.

Peraltro, il giudice di merito (C.T.P. e C.T.R.) non soltanto non ha dichiarato inidonea la documentazione presentata dal contribuente, ma soprattutto non ha spiegato “le relative ragioni di fatto (relative alla individuazione delle circostanze emergenti dai documenti) o di diritto (relative alla rilevanza giuridica delle suddette circostanze)” che avrebbero comportato la perdita al diritto di dedurre le perdite.

Deducibilità fiscale delle perdite su crediti

Il tema della deducibilità delle perdite su crediti ha generato spesso un contenzioso elevato in sede tributaria, a causa della rigidità della norma fiscale e delle prese di posizione dell’Agenzia delle entrate in via interpretativa.

Di recente, l’art. 101 del Tuir è stato modificato dal D.L. n. 83/2012 e consente ora una più agevole deducibilità delle perdite su crediti per quanto riguarda alcune specifiche fattispecie.

L’applicazione sul piano operativo di tali novità deve però avvenire nel rispetto delle indicazioni dei principi contabili nazionali.

Dal punto di vista fiscale, si presentano le seguenti tipologie di perdite su crediti:

a) perdite su crediti deducibili “in ogni caso”;

b) perdite su crediti deducibili in presenza di elementi “certi e precisi”.

Perdite su crediti deducibili “in ogni caso”

Le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso, “se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267” (art. 101, comma 5, del TUIR).

La ratio di tale previsione deriva dalla considerazione che in tali casi la situazione di sofferenza del credito non dipende da una valutazione soggettiva da parte del creditore, ma dipende da un soggetto terzo indipendente.

Ai fini di tale deducibilità, il debitore è considerato “assoggettato a procedure concorsuali” in presenza:

– della sentenza dichiarativa del fallimento;

– del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

– del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

– del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

– del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 26.

In tali situazioni, la perdita su crediti contabilizzata è deducibile.

Perdite su crediti deducibili in presenza di “elementi certi e precisi”

L’art. 101, comma 5, del Tuir, prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

A seguito delle recenti modifiche, l’art. 101 individua ex lege le seguenti situazioni in cui si considerano presenti gli “elementi certi e precisi”:

– Quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese;

– quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (prima dell’ultima modifica normativa l’Agenzia delle entrate riteneva che per dedurre il credito prescritto fosse indispensabile riuscire a dimostrare di avere perseguito senza successo l’incasso del credito);

– per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

Il legislatore fiscale, nell’individuare le suddette situazioni, indica che in tali casi le “perdite su crediti” sono deducibili in quanto sono presenti ex lege gli elementi certi e precisi.

 

Si riporta di seguito la sentenza integrale:

 

Corte di Cassazione – ordinanza 2 maggio 2013, n. 10255

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

«La società Coop. (…) a r.l. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingendo l’appello contro la sentenza di primo grado, ha confermato – per quanto qui interessa – fa ripresa a tassazione dell’importo di €. 2.055.127,56 dedotto dalla contribuente come perdite su crediti, in quanto oggetto di crediti che erano stati rinunciati dalla contribuente stessa per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori.

Con l’unico motivo di ricorso si censura il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza gravata (art. 360 n. 5 cpc) in ordine al fatto decisivo della esistenza di reclami intercorsi tra la contribuente ed i propri clienti, costituenti la ragione della rinuncia della contribuente a taluni crediti vantati verso tali clienti.

Il motivo appare fondato.

Nella motivazione sul punto della sentenza gravata si legge – dopo la trascrizione delle considerazioni svolte dall’Ufficio nell’atto di costituzione in appello – che “La commissione, a tal proposito, osserva che non risulta prodotto alcuna prova dell’esistenza di tali perdite su crediti e che pertanto anche codesto motivo di appello è privo di fondamento”. Tale affermazione è del tutto apodittica e non poggia su alcuna disamina della documentazione concernente i reclami tra la contribuente ed i suoi clienti debitori, prodotta nel giudizio di merito e debitamente riportata, in osservanza dell’onere di autosufficienza, nelle pagine 25-28 del ricorso per cassazione.

E’ peraltro opportuno aggiungere che le osservazioni svolte nel contro ricorso dell’ Agenzia sulla non idoneità della suddetta documentazione a fornire la prova di elementi certi e precisi da cui risultino le perdite non sono conferenti nella presente sede di legittimità, giacché l’apprezzamento della rilevanza di tale documentazione compete al giudice di merito, il cui errore (censurabile, e in concreto censurato, ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c.) consiste non nell’aver giudicato detta documentazione inidonea a dimostrare le perdite su crediti, ma nel non aver esplicitato tale giudizio, spiegandone le relative ragioni di fatto (relative alla individuazione delle circostanze emergenti dai documenti) o di diritto (relative alla rilevanza giuridica delle suddette circostanze).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio con l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata..»

che l’Agenzia delle entrate è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie difensive.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, perché motivi sulla portata della documentazione prodotta dal contribuente.

                                                PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

 

 

Vincenzo D’Andò

18 maggio 2013