Contratti di rete: attenzione alla scadenza del 23 maggio per le agevolazioni fiscali

ciascuna impresa partecipante ad un contratto di rete può richiedere la temporanea esclusione dal reddito imponibile della quota degli utili conseguiti se destinati al fondo patrimoniale comune; per ottenere tale agevolazione, l’impresa deve inviare telematicamente il “modello RETI” entro il prossimo 23 maggio

L’art. 42, c. 2-quater, del D.L. n. 78/2010 riconosce a ciascuna impresa partecipante ad un contratto di rete, a prescindere dalla propria forma giuridica, la temporanea esclusione dal reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi, e non anche con riferimento all’Irap) della quota degli utili conseguiti, nel limite di un milione di euro, a condizione che gli stessi siano stati prodotti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, oppure nei due successivi 2011 e 2012.

E’ necessario, altresì, che gli utili in parola siano destinati al fondo patrimoniale comune, la cui costituzione deve, peraltro, essere espressamente prevista dal contratto di rete, ovvero accantonati in un’apposita riserva, di cui è fornita evidenza nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, in sospensione d’imposta, sino all’esercizio in cui è utilizzata per finalità differenti dalla copertura di perdite, come, ad esempio, la distribuzione. La condizione in parola si può ritenere soddisfatta nel caso di costituzione di una specifica riserva, “denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve di patrimonio netto” (C.M. n. 15/E/2011, paragrafo 2.2).

Gli utili in sospensione d’imposta devono essere destinati, peraltro, alla realizzazione, entro il periodo amministrativo successivo a quello di deliberazione della destinazione di cui sopra, degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente asseverato dagli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale (D.M. 25 febbraio 2011), oppure, in via sussidiaria, dagli organi pubblici individuati dal medesimo provvedimento: l’asseverazione in parola, che dovrà essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, è diretta a verificare la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto.

L’agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), con esclusione, quindi, dell’IRAP e può essere fruita solo esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati, senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento: gli acconti dovuti per il periodo successivo devono essere determinati, quindi, secondo le modalità ordinarie, al lordo dell’agevolazione, assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative. Ad ogni modo, gli eventuali versamenti in acconto eccedenti, al momento di determinazione del saldo, per effetto dell’applicazione del regime di sospensione di imposta, generano un credito Irpef/Ires utilizzabile secondo le modalità ordinarie (C.M. n. 15/E/2011, paragrafo 4).

L’impresa partecipante al contratto di rete per accedere al beneficio della detassazione in commento deve assolvere alcuni adempimenti dichiarativi, tra cui la predisposizione del Modello Reti, (approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 14 aprile 2011, n. 31139), contenente i dati per la fruizione dell’agevolazione.

Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’adempimento in parola deve essere assolto, esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati, nel periodo compreso tra il 2 ed il 23 maggio 2013: decorso tale termine, l’Amministrazione Finanziaria prenderà in considerazione esclusivamente le comunicazioni di rinuncia, totale o parziale, all’agevolazione. La comunicazione in parola deve essere presentata dalle imprese appartenenti ad una delle reti d’impresa che intendono beneficiare dell’agevolazione in commento. Nell’ipotesi di imprese che attribuiscono il reddito per trasparenza ai propri soci o associati o collaboratori dell’impresa familiare, la comunicazione deve essere presentata, comunque, dalle predette imprese, anche se il risparmio d’imposta non sarà da queste realizzato. Anche in caso di opzione per il consolidato fiscale (artt. 117 e seguenti del TUIR), la presente comunicazione deve essere presentata dalle singole società partecipanti, anche se il risparmio d’imposta verrà realizzato dalla consolidante per il gruppo.

Il modello da utilizzare per la redazione della comunicazione è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere eseguita direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate, tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). Ad ogni modo, la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

La comunicazione Modello Reti è composta dal frontespizio (checontiene indicazioni riconducibili all’informativa sul trattamento dei dati personali ed ai dati identificativi dell’impresa richiedente) e dal quadro A nel quale deve essere indicato l’ammontare della quota di utili ed il relativo risparmio d’imposta e, più precisamente:

  • nella colonna 1: l’ammontare, non superiore ad un milione di euro (anche se l’impresa partecipa a più contratti di rete), della quota di utili dell’esercizio accantonati e destinati al fondo patrimoniale, ovvero al patrimonio destinato all’affare, relativi al periodo d’imposta di riferimento. Qualora tale importo risulti superiore a quello effettivamente accantonato, è quest’ultimo importo a rilevare ai fini della determinazione del risparmio d’imposta spettante: al ricorrere di tale ipotesi, il contribuente è tenuto, altresì, a presentare una nuova comunicazione, indicando il minor importo degli utili;

  • Nella colonna 2: il relativo risparmio d’imposta complessivo, corrispondente alla quota degli utili indicati nella colonna 1. Tale importo deve essere determinato secondo i criteri individuati dalla C.M. n. 15/E/2011, differenziati in base alla tipologia di contribuente. Si rammenta che, per i soggetti IRES, il risparmio d’imposta consiste nell’applicazione dell’aliquota del 27,50% all’importo della variazione in diminuzione dal reddito d’impresa, comunque non superiore ad un milione di euro, pari alla quota agevolabile accantonata nell’apposita riserva in sospensione d’imposta.

Il relativo risparmio d’imposta (che dovrà essere indicato nella colonna 2 del quadro A) non tiene conto della minor/maggior misura di risparmio d’imposta che dovrà essere stabilita da un successivo provvedimento ministeriale: il legislatore ha stabilito, infatti, che, l’Agenzia delle Entrate deve, ogni anno, determinare la percentuale massima del risparmio d’imposta (spettante a ciascuna impresa aderente alla rete) sulla base del “rapporto fra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto risultante dalle comunicazioni contenenti i dati del risparmio d’imposta (mod. RETI) validamente presentate”. A tale proposito si precisa che, l’ammontare delle risorse a disposizione per il 2013 è pari ad Euro 14 milioni.

 

21 maggio 2013

Sandro Cerato