Noleggio occasionale di unità da diporto: esiste un regime fiscale di favore

per combattere la crisi del settore della nautica da diporto sono state emanate regole che agevolano i noleggi occasionali di unità da diporto, detenute non in regime di impresa: un regime fiscale di favore

Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, l’art. 59-ter del maxiemendamento al DL 1/2012 ha introdotto, all’interno del D. Lgs. n. 171/2005 (c.d. “Codice della nautica da diporto”), il nuovo art. 49-bis che regolamenta il noleggio occasionale di unità, imbarcazioni, navi e natanti da diporto, detenute non in regime di impresa.

La suddetta disposizione consente al titolare persona fisica di imbarcazioni e navi da diporto, ovvero all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle stesse, di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità, usufruendo di un regime fiscale di favore e senza che ciò costituisca uso commerciale dell’imbarcazione noleggiata.

Il comando e la condotta dell’imbarcazione da diporto, concessa a noleggio, possono essere assunti dal titolare della stessa, oppure da altro personale preventivamente autorizzato dal titolare dell’imbarcazione. In ogni caso, il conduttore dell’unità da diporto (sia esso il titolare stesso o altro soggetto da lui incaricato) deve essere in possesso della patente nautica, in caso di noleggio occasionale di unità da diporto, ovvero del titolo professionale del diporto, in caso di noleggio occasionale di navi da diporto.

La conduzione di unità da diporto affidata ad un soggetto che non è il medesimo titolare dell’imbarcazione noleggiata deve ricomprendersi tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher) di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recentemente modificato dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Sul punto, si ritiene che, in tal caso, non opera il limite di € 2.000 previsto per i committenti imprenditori commerciali o professionisti: l’attività di noleggio in parola, per espressa previsione normativa, non costituisce, infatti, uso commerciale dell’unità e, pertanto, il noleggiatore non rientra nella categoria di imprenditore commerciale. Ne consegue che, il titolare di tali unità da diporto potrà avvalersi delle prestazioni occasionali di lavoro nel limite di € 5.000 per ciascun prestatore.

Il legislatore fiscale riconosce, al soggetto che noleggia la propria unità da diporto, un regime fiscale di favore: i proventi derivanti dall’attività di noleggio possono essere assoggettati (a richiesta del percipiente), sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva in parola deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’IRPEF, mentre l’acconto IRPEF dovuto dal contribuente deve essere calcolato senza tenere conto dei predetti redditi assoggettati ad imposta sostitutiva: per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva in esame trovano, in ogni caso, applicazione le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Ad ogni modo, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (alla data ancora non noto) dovranno essere stabilite le modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, ovvero ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione della nuova disciplina.

L’effettuazione del noleggio occasionale di unità da diporto è subordinata necessariamente al preventivo invio di apposita comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, da inviare all’Agenzia delle Entrate, alla capitaneria di porto territorialmente competente e all’INPS e all’INAIL (in quest’ultima ipotesi, la comunicazione è dovuta soltanto nel caso di impiego di personale).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DM 26.2.2013 Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15.4.2013 ed in vigore dal 30.04.2013, è stato reso disponibile il modulo della predetta comunicazione e sono state definite le modalità di invio della stessa. Nello specifico, viene precisato che, la comunicazione in parola – che deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa ai competenti uffici delle predette amministrazioni (prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio occasionale) – deve almeno recare l’indicazione delle seguenti informazioni:

  • dati anagrafici e codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;

  • estremi identificativi dell’imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;

  • dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale;

  • tipo di attività prestata in forma occasionale nonché la data di inizio e fine della prestazione.

Il regolamento in discorso illustra, anche, le differenti modalità (a seconda dell’amministrazione destinataria della comunicazione) mediante le quali il soggetto titolare dell’imbarcazione deve provvedere ad inviare la predetta comunicazione preventiva. Peraltro, viene stabilito che, una copia delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonché le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle predette amministrazioni (Capitaneria di Porto, Amministrazione Finanziaria e INPS e INAIL) devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, per essere messe a disposizione delle autorità competenti, in caso di controlli e verifiche. Infine, si rammenta che, l’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della suddetta comunicazione comporta:

  • l’applicazione della sanzione da 2.066 a 8.263 euro (art. 55, comma 1 D.Lgs. n. 171/2005), in caso di mancato invio alla capitaneria di porto competente;

  • l’applicazione delle sanzioni da € 1.500 ad € 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare (art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002), in caso di mancata comunicazione all’INPS o all’INAIL (sempre se dovuta);

  • l’impossibilità di fruire del regime tributario sostitutivo, ovvero la decadenza del medesimo regime, in caso di mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 

26 aprile 2013

Sandro Cerato