Registro dei revisori: i revisori inattivi (…come tornare attivi)

il nuovo registro dei revisori contabili distingue la categoria dei revisori definiti “inattivi”. Chi sono tali revisori? Come possono tornare ad essere “attivi”?

E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, ed entrerà in vigore il prossimo 7 marzo, il regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze che disciplina, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi, ovvero le condizioni per la partecipazione dei revisori inattivi ad un corso di formazione e aggiornamento.

Il predetto regolamento prescrive che sono iscritti d’ufficio nella Sezione dei revisori inattivi coloro che, ancorché iscritti nel registro dei revisori legali, non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi, ovvero, sempre per il medesimo periodo triennale, non hanno collaborato ad un’attività di revisione in una società abilitata ad esercitare la revisione legale. Sono altresì iscritti nella Sezione dei revisori inattivi, coloro che ne fanno richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti per l’iscrizione d’ufficio, previa presentazione di una dichiarazione nella quale si attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale, ovvero collaborazioni di revisione presso delle società di revisione.

L’iscrizione nel registro degli inattivi non avviene in automatico, ovvero soltanto con la presentazione della suddetta richiesta, ma è necessario acquisire il parere della Commissione istituita ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Successivamente, spetterà al Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della suddetta Commissione, disporre l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

I revisori legali (al momento della prima iscrizione nel registro) sono inseriti nella Sezione degli inattivi, salvo poi transitare nell’elenco dei revisori attivi con l’assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero con l’avvio di una collaborazione ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione legale. Anche se non specificato dal regolamento in commento, si ritiene che l’iscrizione d’ufficio nella sezione dedicata ai revisori inattivi interessi soprattutto i tirocinanti neo abilitati all’attività della revisione legale: i soggetti già iscritti al precedente registro dei revisori contabili, ovvero le società di revisione già iscritte all’albo speciale, risultano, infatti, già iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi, fino a quando non comunicheranno al MEF (entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del regolamento che individuerà le relative modalità di trasmissione) l’opzione per l’iscrizione nella sezione del registro dedicata ai revisori inattivi.

Il regolamento prevede, inoltre, che, il revisore inattivo possa comunque assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale presso una società di revisione, qualora abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, definiti con apposito regolamento (atteso nelle prossime settimane). Dalle prime indiscrezioni apparse sulla stampa specializzata, sembrerebbe che l’aggiornamento in parola si potrà considerare assolto con l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi triennali, con un minimo di 15 crediti annuali, attraverso la partecipazione a relazioni ed interventi in convegni, seminari, corsi e master.

Peraltro, il revisore inattivo che avrà assolto l’obbligo della formazione continua sarà tenuto – al pari dei revisori attivi – al pagamento del contributo annuale per la formazione, il cui importo dovrà essere stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul punto, si rammenta che, il contributo in oggetto non deve essere confuso con quello richiesto annualmente agli iscritti nel registro dei revisori (sia attivi che inattivi), ovvero a quello richiesto ai revisori legali o alle società di revisione in sede di prima iscrizione nel registro.

Qualora il revisore inattivo non abbia assolto i predetti obblighi di formazione continua, per assumere nuovi incarichi di revisione, egli dovrà partecipare ad uno specifico corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività di revisore legale.

Il corso di formazione e aggiornamento (che può essere anche svolto a distanza con modalità telematiche, purché sia documentabile la prova dell’avvenuta partecipazione) dovrà avere una durata minima di 60 ore e dovrà essere svolto in conformità a specifici programmi definiti dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad ogni modo, il corso dovrà avere ad oggetto, oltre alle norme di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi, anche le materie previste per l’esame di idoneità professionale, meglio indicate all’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (i.e. contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato…) e sarà considerato privo di effetti qualora il revisore partecipante, non abbia assunto alcun incarico di revisione legale, entro due anni dalla data di conclusione dello stesso.

 

7 marzo 2013

Sandro Cerato