In quali casi è revocabile il revisore legale incaricato del controllo contabile?

in quali casi è revocabile da parte del soggetto revisionato, per motivi di giusta causa, il revisore legale incaricato del controllo contabile?

E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, il DM del 28.12.2012 del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 261 che disciplina, ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In questo primo contributo, verrà esaminato il caso della revoca del revisore, rinviando a successivi commenti, le altre modalità di cessazione dell’incarico del revisore, disciplinate dal medesimo regolamento (dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico).

Tra i motivi che determinano la giusta causa di revoca assumono particolare rilevanza quelli collegati a modifiche intervenute nell’ambito del gruppo al quale appartiene la società revisionata, tra le quali si annovera il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo. Con riferimento alla nozione di controllo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., sono considerate controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, nonché le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

E’ motivo di revoca per giusta causa, anche il cambio del revisore del gruppo, cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti per la formulazione del giudizio sul bilancio consolidato. Il regolamento in commento precisa, altresì, che costituiscono ipotesi di giusta causa di revoca dell’incarico i fatti (da motivare adeguatamente) di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale. Ad ogni modo, per espressa previsione regolamentare, non rappresenta ipotesi di giusta causa di revoca, l’esistenza tra la società (che ha conferito l’incarico) e il revisore legale incaricato (o la società di revisione) di una divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Al ricorrere di una giusta causa, spetta all’organo di amministrazione comunicare per iscritto al revisore (o alla società di revisione), l’intenzione di sottoporre, all’approvazione dell’assemblea dei soci, la proposta di revoca per giusta causa dall’incarico, rendendo edotto lo stesso revisore (o la società di revisione) dei motivi a fondamento della suddetta proposta di revoca: al ricorrere di una giusta causa, è compito esclusivo dell’assemblea dei soci revocare l’incarico, previa acquisizione delle osservazioni formulate dal medesimo revisore legale (o dalla società di revisione legale) e sentito l’organo di controllo, anche in merito alle predette osservazioni.

Ad ogni modo, qualora venisse revocato l’incarico al revisore legale (o alla società di revisione), la medesima assemblea dei soci dovrà, contestualmente alla decisione di revoca, provvedere al conferimento di un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra società di revisione legale. Peraltro, in caso di revoca assembleare dell’incarico al revisore sussiste, in capo all’organo amministrativo, un ulteriore obbligo di comunicazione: occorrerà inviare alla Consob (per gli enti di interesse pubblico) o alla Ragioneria Generale dello Stato (per gli altri soggetti) copia della deliberazione assembleare, del parere dell’organo di controllo e della relazione dell’organo amministrativo sulle cause di risoluzione del rapporto.

In ogni caso, spetta all’organo di controllo della società revisionata, vigilare in ordine all’osservanza di tale adempimento e, qualora rilevasse l’omissione della predetta comunicazione, dovrà provvedere in via sostitutiva a trasmettere, direttamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (o alla CONSOB in caso di enti di interesse pubblico) la prescritta documentazione. Analogo adempimento dichiarativo spetta al revisore revocato, il quale dovrà tramettere, entro quindici giorni dall’avvenuta revoca, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ovvero alla Consob in caso di attività esercitata presso un ente di interesse pubblico, una copia delle osservazioni formulate dalla società (o dall’Ente di interesse pubblico) in merito alla revoca deliberata.

E’ bene rammentare, infine, che, quanto appena esposto, non è applicabile ai membri del Collegio Sindacale ai quali è affidata, oltre al controllo di legalità, anche l’attività di revisione legale: in tal caso, infatti, la cessazione dall’ufficio di sindaco continuerà ad essere disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile secondo cui, la revoca del sindaco da parte della società deve avvenire sulla base di una giusta causa e con l’approvazione del Tribunale.

 

25 marzo 2013

Sandro Cerato